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Buoni pasto

Buoni pasto professionisti e imprese: il risparmio fiscale è solo un’illusione

24 Febbraio, 2026

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Chi lavora come libero professionista o titolare di ditta individuale ha probabilmente sentito almeno una volta qualcuno sostenere che i buoni pasto siano uno strumento utile per risparmiare sulle tasse. Peccato che non sia così. Anzi, in certi casi la situazione è peggio di quanto si immagini.

Cosa sono i buoni pasto e per chi funzionano davvero

I buoni pasto – o ticket restaurant, come li chiamano ancora in molti – sono strumenti di welfare aziendale nati per consentire ai lavoratori dipendenti di consumare un pasto durante la pausa pranzo. Il meccanismo fiscale che li rende interessanti si fonda su un’asimmetria precisa: il datore di lavoro deduce interamente il costo dal proprio reddito d’impresa (art. 95 del TUIR), mentre il dipendente non paga imposte sul benefit ricevuto, almeno entro certi importi. Per i buoni cartacei il limite di esenzione è di 4 euro al giorno; per quelli elettronici, dal 1° gennaio 2026 la soglia è stata innalzata a 10 euro al giorno, per effetto dell’art. 1, comma 14, della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), che ha modificato l’art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR. Fino al 31 dicembre 2025 il limite era di 8 euro.

È quella asimmetria il cuore del vantaggio. Il datore deduce, il dipendente non tassa. Un risparmio reale, tangibile, che però esiste solo nel rapporto di lavoro subordinato.

Professionisti e ditte individuali: nessun vantaggio aggiuntivo

Per chi lavora in proprio, quella asimmetria semplicemente non c’è. Un avvocato, un commercialista, un artigiano o un agente di commercio che acquistano buoni pasto non ottengono nulla di più di quanto otterrebbero con una normale fattura del ristorante sotto casa.

La deducibilità delle spese per vitto dei professionisti è oggi disciplinata dall’art. 54-septies del TUIR, introdotto dal D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 che ha integralmente riscritto la disciplina del reddito di lavoro autonomo (il vecchio art. 54, comma 5, è stato superato dalla riforma). Per gli imprenditori individuali, la norma di riferimento è l’art. 109, comma 5, del TUIR, che fissa la deducibilità delle spese di vitto e alloggio nella misura del 75%.

In entrambi i casi, le regole valgono indipendentemente dal mezzo di pagamento utilizzato, purché – ed è questo un aspetto cruciale introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) – il pagamento sia effettuato con strumenti tracciabili (carte di credito/debito, bonifici, app collegate a IBAN). Dal 1° gennaio 2025 il pagamento in contanti delle spese di vitto rende il costo totalmente indeducibile, come previsto dal nuovo comma 6-bis dell’art. 54-septies del TUIR per i professionisti e dalle corrispondenti modifiche all’art. 95 del TUIR per le imprese.

Che si paghi con un buono pasto elettronico o con il bancomat, la deducibilità è dunque la stessa: 75% della spesa nel limite del 2% dei compensi per i professionisti (art. 54-septies, comma 1, TUIR), oppure 75% senza tetto percentuale per le imprese individuali (art. 109, comma 5, TUIR). Si noti bene: queste sono le regole per le spese di vitto generiche. Le spese di rappresentanza seguono una disciplina diversa e più restrittiva (1% dei compensi, ai sensi dell’art. 54-septies, comma 2, TUIR).

Sotto il profilo IVA, il buono pasto acquistato dal professionista per uso personale è soggetto ad aliquota del 10% (servizio complesso sostitutivo di mensa) e l’IVA è interamente detraibile se l’acquisto è documentato da fattura della società emittente. Il calcolo della convenienza deve tenere conto anche dell’IVA. Per i professionisti senza dipendenti, l’IVA sull’acquisto dei buoni pasto è fissata al 10% ed è integralmente detraibile, purché la spesa sia documentata da fattura elettronica emessa dalla società fornitrice.

Soggetto Fiscale Percentuale Deducibilità Costo Aliquota IVA Applicata Detraibilità IVA Limiti Annuali
Professionista (uso proprio) 75% 10% 100% 2% dei compensi
Professionista (per dipendenti) 100% 4% 100% Nessuno (inerenza)
Forfettario 0% (inclusa nel coeff.) Indetraibile Indetraibile Coefficiente redditività

Riassumendo: il buono pasto non aggiunge nulla rispetto a una normale fattura. Non abbatte di più le tasse. Non apre a deduzioni ulteriori. Garantisce la stessa identica deducibilità di qualsiasi altra spesa di vitto regolarmente documentata.

Il problema dell’inerenza: una trappola sottovalutata

C’è un aspetto che quasi nessuno considera, e che invece è tutt’altro che secondario: la questione dell’inerenza. Per dedurre un costo, qualsiasi costo, occorre dimostrarne la connessione con l’attività professionale o imprenditoriale. La spesa deve essere inerente, cioè deve risultare funzionale all’esercizio dell’attività. Questo vale per la ricevuta del ristorante, certo, ma almeno quella ricevuta riporta la data, il luogo, l’importo e la tipologia di spesa. Se un avvocato pranza a Milano il 14 marzo con un cliente, la fattura del ristorante milanese di quel giorno è un documento che parla da solo.

I buoni pasto cartacei, invece, non contengono quasi nessuna di queste informazioni. Non c’è la data precisa di utilizzo, non c’è il luogo, non c’è il nome dell’esercente in modo sempre tracciabile. Va detto, tuttavia, che i buoni pasto elettronici – ormai prevalenti sul mercato – registrano sulla piattaforma digitale dell’emittente la data, l’ora, l’esercizio convenzionato e l’importo, offrendo un livello di tracciabilità superiore a quello del semplice buono cartaceo.

Se l’Agenzia delle Entrate decidesse di contestare la spesa chiedendo di provare che quel pranzo fosse davvero collegato all’attività, il buono pasto cartaceo offre una difesa molto meno solida rispetto a una normale fattura, mentre il buono elettronico può fornire elementi documentali più strutturati.

Nella prassi, i controlli fiscali su queste voci sono sempre più attenti. Ed è opportuno notare che, in materia di deducibilità dei costi, l’onere della prova dell’inerenza grava sul contribuente, come confermato dalla giurisprudenza più recente (Cass. n. 13916/2025; CGT Lazio n. 5253/2025). La riforma del processo tributario operata dalla L. 130/2022 ha sì introdotto il comma 5-bis nell’art. 7 del D.Lgs. 546/1992, ponendo sull’Amministrazione l’onere di provare le violazioni contestate nell’atto impugnato, ma con specifico riferimento all’inerenza dei costi la giurisprudenza di Cassazione mantiene fermo l’onere in capo a chi deduce.

La spesa al supermercato: meglio non provarci

Molti buoni pasto oggi vengono accettati anche dalla grande distribuzione, dai supermercati e persino da alcune piattaforme di consegna a domicilio. Qualcuno potrebbe quindi pensare di usarli per fare la spesa, magari sostenendo che l’acquisto di cibo sia comunque connesso all’attività. Beh, è una strada che non porta da nessuna parte.

La normativa fiscale non lascia spazio a interpretazioni creative su questo punto. L’acquisto di generi alimentari al dettaglio, salvo rarissime eccezioni legate a specifiche tipologie di attività (si pensi a un’azienda che gestisce mense o servizi di catering), non è deducibile come costo professionale. La spesa al supermercato rimane spesa personale, indipendentemente da come viene pagata.

Perché questa narrazione continua a circolare

Vale la pena chiedersi come mai questa convinzione sia così radicata. La risposta è probabilmente nel marketing dei fornitori di buoni pasto, che spingono i propri prodotti anche verso liberi professionisti e imprenditori individuali facendo leva sul concetto generico di “risparmio fiscale”. Il concetto è corretto in astratto, ma il vantaggio pieno vale solo per le aziende con dipendenti. Estrapolato dal suo contesto, diventa fuorviante.

Ci sono poi consulenti – in buona fede o meno – che ripetono queste informazioni senza verificarle. E il passaparola fa il resto.

La realtà è che per chi lavora in proprio, i buoni pasto sono semplicemente un mezzo di pagamento come un altro. Utile, forse, per la comodità di non portare contanti e per la garanzia intrinseca di tracciabilità elettronica (oggi requisito essenziale per la deducibilità). Ma fiscalmente neutro, quando non addirittura svantaggioso per i problemi di inerenza già descritti, soprattutto nel caso di buoni cartacei.

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