Il libero professionista che acquista buoni pasto per il proprio utilizzo non può applicare le agevolazioni riservate al lavoro dipendente. La deduzione è disciplinata dall’art. 54, comma 5, del TUIR: il 75% della spesa sostenuta è deducibile, ma entro il tetto del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Se invece la spesa di vitto rientra tra le spese di rappresentanza, il tetto scende all’1% dei compensi. Dal 1° gennaio 2026, la soglia di non imponibilità dei buoni elettronici sale da 8 a 10 euro al giorno (art. 1, comma 14, L. n. 199/2025), ma questa norma riguarda esclusivamente il reddito di lavoro dipendente e non si trasferisce al lavoro autonomo. Sul fronte IVA, i buoni pasto elettronici consentono la piena detraibilità dell’imposta, mentre i buoni cartacei non lo permettono: un elemento spesso trascurato nella valutazione di convenienza. Chi applica il regime forfetario, infine, non deduce analiticamente i costi e il tema perde quindi rilievo pratico diretto.
Buoni pasto professionista: il nodo fiscale
La questione nasce da un equivoco abbastanza frequente. Il buono pasto sembra un costo semplice, quasi banale. Si compra, si usa per pranzare durante la giornata di lavoro, si registra la fattura.
Per l’impresa con dipendenti, in effetti, il meccanismo fiscale è piuttosto favorevole. Per il professionista solo, invece, il percorso cambia. E cambia parecchio.
Il punto tecnico è questo: il buono pasto, quando viene acquistato dal professionista per il proprio utilizzo, non diventa automaticamente un servizio sostitutivo di mensa agevolato. Resta una spesa collegata alla somministrazione di alimenti e bevande. Quindi entra nella disciplina ordinaria del lavoro autonomo.
La conseguenza pratica è netta. Non c’è deduzione piena. Non c’è esenzione giornaliera da applicare a sé stessi. C’è, piuttosto, una deducibilità parziale e condizionata.
La soglia da 10 euro vale per i dipendenti
Dal 1° gennaio 2026, i buoni pasto elettronici beneficiano di una soglia di non imponibilità più alta. Il limite passa da 8 a 10 euro giornalieri (art. 1, comma 14, L. 30 dicembre 2025, n. 199). Resta ferma la soglia di 4 euro per i buoni cartacei.
Ma questa novità si colloca nell’art. 51, comma 2, lettera c), del TUIR. Quindi riguarda il reddito di lavoro dipendente e i rapporti assimilati, entro le condizioni proprie di quella disciplina.
Qui si trova il primo errore da evitare. Il professionista non può prendere quel limite e trasferirlo, quasi per trascinamento, nella propria contabilità. La norma non gli attribuisce un’esenzione personale sui pasti. Né consente di dedurre tutto il costo solo perché il buono è elettronico.
Si consideri un commercialista senza dipendenti che acquista buoni da 10 euro per le proprie pause pranzo. La soglia dei dipendenti non rende deducibili 10 euro al giorno. Per lui opera il limite dell’art. 54, comma 5, del TUIR.
Il limite del 75% e il tetto del 2%
Per il lavoratore autonomo in regime ordinario, le spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili al 75%. La deduzione, però, non può superare il 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (art. 54, comma 5, del TUIR).
Il doppio limite va letto in sequenza. Prima si calcola il 75% della spesa sostenuta. Poi si verifica se tale importo resta dentro il tetto del 2% dei compensi.
Non è una finezza da poco. Parlare di “2% del fatturato” può essere impreciso, specie quando il professionista ragiona per cassa. Il riferimento corretto, nel lavoro autonomo, è ai compensi percepiti nel periodo d’imposta.
| Dato | Esempio A | Esempio B |
|---|---|---|
| Compensi percepiti nell’anno | € 80.000 | € 80.000 |
| Tetto massimo del 2% | € 1.600 | € 1.600 |
| Buoni pasto acquistati | € 1.800 | € 3.000 |
| Quota teorica deducibile al 75% | € 1.350 | € 2.250 |
| Deduzione effettiva | € 1.350 | € 1.600 |
Nel primo caso il 75% della spesa resta sotto il tetto del 2%. La deduzione si ferma a 1.350 euro. Nel secondo caso il 75% porterebbe a 2.250 euro, ma il limite massimo annuo blocca la deduzione a 1.600 euro.
La distinzione tra spese ordinarie e spese di rappresentanza
Un aspetto che il professionista non deve sottovalutare riguarda la natura della spesa di vitto. Se il buono pasto o il pasto vengono utilizzati in contesti riconducibili alla rappresentanza – ad esempio un pranzo con un cliente potenziale ancora non acquisito – il limite percentuale sui compensi cambia.
Per le spese di vitto ordinarie (il professionista che mangia durante la propria giornata lavorativa) il tetto è del 2% dei compensi. Per le spese di vitto che assumono natura di rappresentanza, il tetto scende all’1% dei compensi percepiti nell’anno, sempre con la deducibilità al 75%.
La distinzione non è meramente teorica. Un professionista con compensi di 100.000 euro che confonde le due categorie potrebbe dedurre 2.000 euro anziché i 1.000 euro massimi consentiti per le spese di rappresentanza, esponendosi a un recupero fiscale.
Il trattamento IVA: un elemento spesso trascurato
Nella valutazione complessiva di convenienza tra buono elettronico e buono cartaceo, il regime IVA gioca un ruolo rilevante che merita attenzione specifica.
Per i buoni pasto elettronici, l’IVA – applicata con aliquota al 10% – è interamente detraibile per il titolare di partita IVA. Per i buoni pasto cartacei, invece, l’IVA non è detraibile.
Questo significa che, a parità di valore facciale del buono, il costo effettivo al netto IVA è più basso per il buono elettronico. Per il professionista in regime ordinario, la scelta del formato non è quindi solo operativa, ma ha un impatto diretto sul costo netto della spesa e sulla base su cui calcolare il 75% deducibile.
L’inerenza resta il filtro decisivo
Il calcolo percentuale non basta. Serve anche l’inerenza. Ed è qui che, nella prassi, nascono le contestazioni più fastidiose.
Il buono pasto deve essere usato per esigenze compatibili con l’attività professionale. Non occorre trasformare ogni pranzo in una relazione tecnica, certo. Però il collegamento con il lavoro deve essere credibile.
Un uso coerente può essere quello del professionista che lavora fuori sede, riceve clienti in studio per l’intera giornata, partecipa a riunioni o svolge attività presso uffici pubblici. Diverso è l’acquisto sistematico di buoni usati la sera, nei weekend, o ceduti a familiari.
In questi casi l’Agenzia potrebbe non discutere il buono in astratto. Discuterebbe il suo uso. E, se manca l’inerenza, il costo può essere recuperato a tassazione.
Documenti, tracciabilità e uso personale
Dal 2025 la tracciabilità non è soltanto una cautela raccomandata: è diventata condizione necessaria per la deducibilità delle spese di vitto, alloggio e trasporto. Il pagamento non tracciabile esclude la deduzione, indipendentemente dalla presenza della fattura.
Per i buoni pasto elettronici il problema è strutturalmente attenuato dalla natura stessa dello strumento. Ma la prudenza resta utile. Pagamento tracciato, fattura completa e uso personale del titolare sono tre presidi minimi che non devono mancare.
Per i buoni cartacei la gestione è più delicata. Il buono non deve essere ceduto, commercializzato o convertito in denaro. Non può essere cumulato oltre otto buoni. E deve essere utilizzato solo dal titolare.
Dipendenti e collaboratori seguono un’altra strada
Quando il professionista ha dipendenti o collaboratori, il ragionamento cambia. In quel caso i buoni pasto vengono attribuiti a soggetti che rientrano nella disciplina propria del lavoro dipendente o assimilato.
Il valore non concorre al reddito del lavoratore entro i limiti dell’art. 51 del TUIR. Per il datore di lavoro, la spesa è trattata come costo per servizi sostitutivi di mensa. La prassi dell’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto, per il datore, la deducibilità integrale dei ticket restaurant, fuori dal limite del 75% previsto per le mere somministrazioni.
Non va però confusa questa ipotesi con l’autoconsumo del professionista. Se il titolare dello studio compra i buoni per sé, non diventa “dipendente di sé stesso”. La deduzione resta quella del lavoro autonomo.
Il caso degli amministratori
Più scivoloso è il trattamento dei buoni pasto attribuiti agli amministratori. Qui la qualificazione del reddito pesa molto.
Se l’amministratore percepisce compensi assimilati al lavoro dipendente, trova spazio l’art. 51 del TUIR. Se invece l’incarico rientra nell’attività professionale svolta, il compenso in natura tende a seguire le regole del lavoro autonomo.
Per un dottore commercialista amministratore di società, ad esempio, l’incarico può rientrare tra le attività tipiche della professione. Il benefit, allora, non va letto come fringe benefit ordinario da cedolino. Va coordinato con il reddito professionale.
Sul lato della società che sostiene il costo, la soluzione più prudente evita automatismi. La deduzione integrale prevista per i buoni attribuiti ai dipendenti non si estende senza verifica agli amministratori professionisti. In assenza di chiarimenti specifici, il filtro dell’inerenza e il limite del 75% dell’art. 54, comma 5, del TUIR restano una linea difensiva più solida.
Il regime forfetario chiude la partita
Per chi applica il regime forfetario, la deduzione analitica dei buoni pasto non opera. Il reddito si determina con il coefficiente di redditività previsto per il codice ATECO.
Questo significa che il costo sostenuto per i pasti, anche se documentato, non riduce il reddito in modo diretto. La spesa resta economicamente sostenuta, ma non entra come componente negativo analitico.
Non cambia molto nemmeno sotto il profilo operativo. Il forfetario può acquistare buoni pasto per comodità gestionale, ma non deve aspettarsi una deduzione specifica. Sarebbe una falsa convenienza fiscale.
Le criticità più frequenti
Nella pratica, il rischio non nasce quasi mai dal singolo buono. Nasce dal quadro complessivo: quantità, modalità di utilizzo, intestazione e coerenza con l’attività.
Un controllo potrebbe soffermarsi su alcuni elementi ricorrenti: acquisti troppo elevati rispetto ai compensi, uso in giorni non lavorativi, concentrazione di consumi in supermercati, utilizzo da parte di familiari, assenza di fattura o mancanza di pagamento tracciabile.
La difesa più efficace è semplice, forse persino banale. Pochi documenti, ma ordinati. Una fattura chiara. Un pagamento identificabile. Un utilizzo personale e compatibile con la giornata lavorativa. E nessuna forzatura sui limiti.
Schema operativo per lo studio
| Profilo | Trattamento fiscale | Attenzione pratica |
|---|---|---|
| Professionista ordinario senza dipendenti | Deduzione al 75%, entro il 2% dei compensi (art. 54, co. 5, TUIR); IVA detraibile al 100% se buoni elettronici | Verificare inerenza, intestazione, fattura, tracciabilità e uso personale |
| Spese di vitto di rappresentanza | Deduzione al 75%, entro l’1% dei compensi | Non confondere con le spese di vitto ordinarie; documentare la natura della spesa |
| Professionista con dipendenti | Regime art. 51 TUIR per il lavoratore; deduzione integrale per il datore se ricorrono i presupposti | Attribuzione coerente a dipendenti; non applicare ai buoni per uso personale del titolare |
| Collaboratori assimilati | Regole dei redditi assimilati, entro i limiti dell’art. 51 TUIR | Contratto e documentazione del rapporto devono essere coerenti |
| Amministratore professionista | Trattamento da valutare caso per caso; possibile attrazione nel reddito professionale | Non applicare in automatico la disciplina dei dipendenti |
| Forfetario | Nessuna deduzione analitica del costo | Valutare il buono solo come strumento pratico, non come risparmio fiscale diretto |
La linea prudente
Il buono pasto del professionista è ammesso, ma non va raccontato come una scorciatoia fiscale. Può semplificare la gestione delle spese di pranzo. Può ridurre il numero di documenti da raccogliere. Può anche dare un vantaggio fiscale, ma dentro limiti stretti – e ora con un regime di tracciabilità che rende ogni pagamento non identificabile un costo non deducibile.
La vera distinzione resta fra buono pasto come welfare aziendale e buono pasto come costo del professionista. Nel primo caso c’è una disciplina speciale. Nel secondo c’è la regola ordinaria dell’art. 54, comma 5, del TUIR.
Chi mescola i due piani rischia di sovrastimare il beneficio. E, nei casi peggiori, di costruire una deduzione debole già al momento della registrazione contabile.



