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Rottamazione quinquies

Riapertura rottamazione quater, entro maggio per salvare i decaduti

28 Aprile, 2026

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Il cantiere della pace fiscale torna in movimento con il decreto fiscale n. 38/2026. Nel pacchetto di emendamenti all’esame parlamentare spicca la proposta di riaprire i termini della rottamazione quater – la definizione agevolata introdotta dalla legge n. 197/2022 – per recuperare i contribuenti decaduti a causa del mancato pagamento delle rate del 30 novembre 2025 e del 28 febbraio 2026. Il termine proposto per sanare la posizione sarebbe il 31 maggio 2026. Parallelamente, si discute di estendere alla rottamazione quinquies (Legge n. 199/2025) il principio dei 5 giorni di tolleranza già noto nelle edizioni precedenti, a partire dalla prima rata del 31 luglio 2026. Nel pacchetto entra anche una proposta di riapertura più ampia per i decaduti che non hanno trovato posto nelle finestre precedenti, con un piano dilazionato fino a 54 rate bimestrali. Chiude il quadro il capitolo degli enti locali, con la possibilità di coinvolgere i carichi comunali gestiti da AdER. Tutto, però, resta subordinato alla legge di conversione e alla verifica delle coperture finanziarie: nessuna di queste misure è ancora operativa.

La rottamazione quater torna nel decreto fiscale

La riapertura della rottamazione quater rientra nel pacchetto di emendamenti al decreto fiscale n. 38/2026, ora all’esame parlamentare. La linea politica è chiara: recuperare i contribuenti che avevano aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), ma che poi sono decaduti per il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di alcune rate.

Il punto è delicato. La definizione agevolata non perdona facilmente gli inciampi. Quando il contribuente decade, la sanatoria perde efficacia e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può riprendere l’attività ordinaria di recupero. Le somme già pagate restano acquisite, ma vengono trattate come acconti sul debito complessivo.

La nuova finestra avrebbe quindi una funzione precisa: evitare che due scadenze saltate trasformino un piano già avviato in un debito nuovamente esposto a sanzioni, interessi e procedure di riscossione. Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha già espresso un parere di apertura sulle proposte emendative, pur condizionando la misura alla verifica delle necessarie disponibilità finanziarie.

Il quadro normativo precedente: una storia già avviata

Prima di valutare la proposta attuale, è utile ricostruire il percorso già compiuto. L’art. 3-bis del D.L. 202/2024, convertito con Legge n. 15/2025 (Milleproroghe 2025), aveva introdotto una prima finestra di riammissione per i contribuenti decaduti dalla rottamazione quater entro il 31 dicembre 2024. Quei contribuenti avevano potuto presentare domanda entro il 30 aprile 2025, con obbligo di corrispondere gli interessi al 2% annuo a partire dal 1° novembre 2023.

Successivamente, il D.L. 200/2025 (Milleproroghe 2026) aveva gestito la seconda rata di questa riammissione, accogliendo l’emendamento 4.51 che consentiva ulteriore flessibilità sui versamenti. La proposta ora in discussione nel D.L. 38/2026 si innesta su questo solco, ma riguarda una platea diversa: i contribuenti decaduti per le rate scadute dopo il 31 dicembre 2024, specificamente quelle del 30 novembre 2025 e del 28 febbraio 2026.

Il ripescaggio entro il 31 maggio

Il cuore della proposta riguarda le rate della rottamazione quater scadute il 30 novembre 2025 e il 28 febbraio 2026. Secondo l’impostazione emendativa, quei versamenti si considererebbero tempestivi se effettuati entro il 31 maggio 2026.

La formula è semplice, almeno sulla carta. Chi non ha pagato quelle rate, o le ha pagate in modo insufficiente o tardivo, potrebbe sanare la posizione versando quanto dovuto entro la nuova data. In questo modo il piano non verrebbe travolto dalla decadenza.

Non si tratta, però, di una norma già operativa. Questo è il primo punto da tenere fermo. Fino all’approvazione definitiva della legge di conversione, il contribuente non può considerare acquisita la riapertura. La differenza tra annuncio politico e disposizione vigente, nella prassi, è spesso tutto.

Perché la decadenza pesa più della scadenza

La decadenza dalla rottamazione quater non è un semplice ritardo. Produce un effetto più duro: fa cadere i benefici della definizione agevolata. Di fatto, il contribuente perde lo stralcio di sanzioni e interessi di mora previsto dal meccanismo agevolato, salvo quanto già pagato.

A titolo esemplificativo, si consideri un contribuente con cartelle originarie per € 22.000, ridotte a € 13.800 con la rottamazione quater. Dopo aver versato alcune rate, salta quella del 30 novembre 2025 e non riesce a recuperare entro il termine utile. Se la decadenza resta ferma, il residuo non segue più il piano agevolato. Torna in gioco il debito secondo le regole ordinarie, con una posizione molto più pesante.

Se invece il ripescaggio venisse approvato e il contribuente versasse l’arretrato entro il 31 maggio 2026, la continuità del piano sarebbe salva. Ecco perché la misura interessa molto gli studi professionali: non riguarda solo la data di pagamento, ma la tenuta giuridica dell’intera adesione.

La rottamazione quinquies e i 5 giorni di tolleranza

Nel pacchetto entra anche la rottamazione quinquies, disciplinata dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026). Tale definizione agevolata riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 – un perimetro più ampio rispetto alla quater, che si fermava al 30 giugno 2022. La domanda di adesione deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2026 (termine prorogato al 31 luglio 2026 per alcuni soggetti residenti in Calabria, Sardegna e Sicilia). L’emendamento al D.L. 38/2026 punterebbe a estendere alla nuova definizione il principio dei 5 giorni di tolleranza già conosciuto nelle precedenti rottamazioni.

In concreto, il lieve ritardo nel pagamento non farebbe scattare automaticamente la perdita dei benefici, purché il versamento avvenga entro il margine previsto. La tolleranza opererebbe sulle rate della rottamazione quinquies a partire dalla prima scadenza del 31 luglio 2026, data prevista per il pagamento in unica soluzione o per la prima rata del piano.

La proposta ha una logica pratica. I piani lunghi, soprattutto quando arrivano fino a 54 rate bimestrali, aumentano il rischio di errori minimi: una disposizione bancaria non eseguita, un pagamento disposto a ridosso della scadenza, un disguido operativo. Cinque giorni non risolvono l’insolvenza, ma possono evitare una decadenza sproporzionata rispetto al ritardo.

La riapertura per chi è rimasto fuori dalle finestre precedenti

Più ambiziosa, e anche più fragile sul piano finanziario, è la parte del pacchetto che punterebbe a costruire un percorso di rientro per i contribuenti decaduti dalla rottamazione quater o da rateizzazioni con l’Agenzia delle Entrate, che non rientrano nel perimetro del ripescaggio diretto del 31 maggio 2026. Si noti con precisione che questa misura non ha nulla a che vedere con la “remissione in bonis” di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. 16/2012 – istituto formale di tutt’altra natura – sebbene il termine circoli impropriamente nel dibattito pubblico. Si tratta tecnicamente di una nuova finestra di riammissione agevolata, con pagamento dell’arretrato comprensivo di sanzioni e interessi. Il residuo verrebbe poi diluito, sempre con sanzioni e interessi, fino a un massimo di 54 rate bimestrali.

Il calendario richiamerebbe quello della rottamazione quinquies: prime tre scadenze al 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026; poi rate bimestrali, con appuntamenti a gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre degli anni successivi. L’ultima parte del piano arriverebbe fino al 2035.

Qui il ragionamento cambia. Non si parla soltanto di recuperare chi ha mancato una rata recente. Si costruisce un percorso più lungo per contribuenti che, senza una nuova procedura, resterebbero fuori dalle definizioni agevolate. La domanda tecnica è inevitabile: fino a che punto una nuova chance incentiva l’adempimento spontaneo, e da che punto in poi premia chi non ha rispettato i piani precedenti?

Il capitolo degli enti locali

Nel decreto fiscale entra anche il tema della rottamazione locale. La proposta raccoglie una sollecitazione arrivata dall’ANCI e punta a coinvolgere i carichi fiscali locali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Si parla, ad esempio, di entrate comunali finite nei ruoli o negli affidamenti gestiti tramite il sistema nazionale della riscossione.

L’impianto prevederebbe un termine entro il quale gli organi consiliari o assembleari degli enti dovrebbero comunicare telematicamente l’adesione alla procedura. La data indicata sarebbe il 31 luglio 2026. I dettagli operativi, invece, dovrebbero essere affidati a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro il 30 giugno.

Resta fuori, almeno nella formulazione circolata, il contributo per l’intervento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La proposta ANCI ipotizzava un importo di € 2 per contribuente. L’emendamento, invece, non lo riprenderebbe. Non è un dettaglio secondario, perché gli enti locali guardano sempre al saldo tra beneficio politico, incasso atteso e costi amministrativi.

I costi stimati e il nodo delle coperture

La riapertura della rottamazione quater avrebbe un impatto stimato in € 42 milioni per il 2026, € 3,6 milioni per il 2027 e € 4,34 milioni per il 2028. La proposta di riammissione più ampia, invece, peserebbe per circa € 4 milioni nel 2026, € 1,6 milioni nel 2027, € 2,3 milioni nel 2028 e € 25 milioni nel 2029.

Sono numeri da leggere con attenzione. Una sanatoria non va valutata solo per ciò che consente di incassare. Conta anche il differimento del gettito, l’effetto sui saldi pubblici e il messaggio inviato ai contribuenti regolari.

Un tecnico contrario alla misura direbbe questo: ogni nuova riammissione indebolisce la credibilità delle scadenze. Chi ha pagato puntualmente può percepire un trattamento sbilanciato. Chi non ha pagato può attendere una nuova apertura. È un’obiezione seria, anche se non esaurisce il tema. Il punto opposto, però, non è meno concreto: se il contribuente è già decaduto e non ha liquidità immediata, la riscossione ordinaria può produrre poco o nulla. Un rientro guidato, con termini chiari e coperture definite, può generare incassi che altrimenti resterebbero solo teorici.

Cosa deve fare il contribuente ora

La prudenza operativa impone di distinguere quattro situazioni.

  • Chi deve ancora presentare domanda per la rottamazione quinquies deve guardare alla scadenza del 30 aprile 2026 (o al 31 luglio 2026 per i soggetti in Calabria, Sardegna e Sicilia). La presentazione resta telematica e non può essere sostituita da comportamenti concludenti o richieste informali.
  • Chi è decaduto dalla quater entro il 30 settembre 2025 può già aderire alla quinquies senza attendere nuove norme, verificando che il proprio debito rientri nel perimetro temporale previsto (carichi dal 2000 al 2023).
  • Chi è in regola con la rottamazione quater deve rispettare le scadenze già previste dal proprio piano. Il dibattito sugli emendamenti non sospende i termini vigenti e non autorizza rinvii autonomi.
  • Chi è decaduto per le rate del 30 novembre 2025 e del 28 febbraio 2026 deve prepararsi, ma non agire prematuramente. Significa ricostruire il piano, individuare le rate saltate, verificare le comunicazioni ricevute da AdER e quantificare l’eventuale importo da versare se la riapertura venisse approvata.

La vera scelta, per il professionista, sarà questa: non vendere al cliente una certezza che non c’è, ma nemmeno arrivare impreparato se la finestra normativa dovesse aprirsi davvero.

Una lettura tecnica più severa

Il punto cieco della discussione è il rischio di confondere il ripescaggio con una soluzione strutturale. La rottamazione quater nasce come definizione agevolata di carichi pregressi. La quinquies ne allarga ancora il perimetro. La nuova finestra di riammissione, se approvata, aggiungerebbe una terza corsia per chi è rimasto fuori.

La somma delle tre misure può aiutare l’incasso nel breve periodo. Può anche complicare la percezione del sistema. Se la decadenza viene continuamente corretta da nuove finestre, la scadenza perde forza. E quando la scadenza perde forza, la riscossione diventa trattativa permanente.

Il legislatore dovrà quindi scegliere con precisione chirurgica. Una riapertura limitata, con termini stretti e coperture solide, può avere senso. Una sequenza indefinita di proroghe, invece, rischia di trasformare la definizione agevolata in una normalità parallela alla riscossione ordinaria.

Intervento Base normativa Destinatari Termine indicato Stato
Riapertura rottamazione quater Proposta emend. D.L. 38/2026 Decaduti per rate 30/11/2025 e 28/02/2026 31 maggio 2026 Proposta emendativa
Rottamazione quinquies L. 199/2025 (LdB 2026) Contribuenti con carichi 2000-2023; decaduti quater entro 30/09/2025 Domanda: 30 aprile 2026 (31/07/2026 per Calabria, Sardegna, Sicilia) Disciplina vigente
Tolleranza 5 giorni quinquies Proposta emend. D.L. 38/2026 Aderenti alla rottamazione quinquies Dalla rata del 31 luglio 2026 Proposta emendativa
Riammissione allargata (nuova finestra) Proposta emend. D.L. 38/2026 Decaduti da quater o rateizzazioni ordinarie non rientranti nel ripescaggio diretto Piano fino a 54 rate bimestrali; ultima scadenza 2035 Proposta emendativa
Rottamazione locale (enti locali) Proposta emend. D.L. 38/2026 (su sollecitazione ANCI) Enti locali con carichi affidati ad AdER Adesione enti: 31 luglio 2026; provvedimento AdER: 30 giugno 2026 Proposta emendativa

 

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