La disciplina dell’obbligo di trasmissione del modello EAS per le associazioni e società sportive dilettantistiche ha subito una trasformazione radicale con l’entrata in vigore delle disposizioni di riforma dello sport. Il punto cruciale, che spesso genera incertezze interpretative nella prassi applicativa, riguarda il mantenimento delle agevolazioni fiscali anche in assenza dell’adempimento comunicativo.
La novità normativa introdotta dal D.Lgs. 120/2023 stabilisce un principio fondamentale: la mancata presentazione del modello EAS non comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali per gli enti sportivi dilettantistici iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Si tratta di una significativa inversione di paradigma rispetto al regime precedente.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- Le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro Nazionale sono esonerate dal trasmettere il modello EAS (art. 6, co. 6-bis D.Lgs. 39/2021, come modificato dal D.Lgs. 120/2023).
- La mancata presentazione del modello non fa perdere le agevolazioni fiscali, purché permangano i requisiti di legge e l’iscrizione al registro.
- L’esonero si applica retroattivamente dal 5 settembre 2023; vale anche per le variazioni relative al 2024, con scadenza ex 31 marzo 2025.
- Gli enti non iscritti al Registro restano soggetti all’obbligo ordinario e rischiano la perdita dei benefici fiscali in caso di omissione.
- La documentazione probatoria deve comunque essere conservata per eventuali controlli tributari.
Quadro normativo di riferimento: esonero dall’obbligo comunicativo
L’art. 6, comma 6-bis del D.Lgs. 39/2021, introdotto dal correttivo bis alla riforma dello sport (D.Lgs. 120/2023), stabilisce con chiarezza che “alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non si applica l’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185”.
La disposizione prosegue specificando che “comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell’apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell’articolo 30”. Questa formulazione, apparentemente ridondante, assume rilevanza interpretativa significativa: il legislatore ha voluto escludere qualsiasi dubbio sulla portata dell’esenzione.
È opportuno notare che l’esonero opera con efficacia retroattiva dal 5 settembre 2023, data di entrata in vigore delle modifiche normative. Tale circostanza assume particolare rilevanza per la valutazione degli adempimenti relativi alle variazioni intervenute nell’anno 2023 successivamente a tale data.
Regime agevolativo: persistenza in assenza del modello EAS
Il profilo più delicato della riforma riguarda il rapporto tra esonero dall’obbligo comunicativo e mantenimento del regime fiscale agevolato. La giurisprudenza di legittimità aveva consolidato il principio secondo cui la mancata presentazione del modello EAS comportasse la perdita automatica delle agevolazioni previste dall’art. 148 del TUIR.
Tuttavia, per le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al RASD, la nuova disciplina introduce una deroga significativa a tale principio generale. L’esonero dall’obbligo di trasmissione del modello non pregiudica l’applicazione del regime agevolativo, purché permangano i requisiti sostanziali previsti dalla normativa tributaria.
La ratio della modifica normativa si fonda sulla considerazione che l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche costituisce di per sé elemento probatorio sufficiente del possesso dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni. In altri termini, il registro assume funzione sostitutiva rispetto al modello EAS quale strumento di controllo fiscale.
Questo approccio, secondo quanto emerge dall’analisi della normativa di settore, si inserisce nel più ampio processo di semplificazione amministrativa promosso dalla riforma dello sport. Si consideri che il mantenimento delle agevolazioni non dipende più dall’adempimento comunicativo ma esclusivamente dal possesso dei requisiti sostanziali e dall’iscrizione al registro di settore.
Analisi dei profili procedurali e sostanziali
Nell’esperienza applicativa si registra che alcuni operatori mantengono perplessità sulla portata effettiva dell’esenzione. La criticità principale riguarda la distinzione tra obbligo formale di comunicazione e mantenimento sostanziale delle agevolazioni fiscali.
È necessario precisare che l’esonero opera su due livelli distinti:
- Livello procedurale: eliminazione dell’obbligo di trasmissione del modello EAS sia in fase di costituzione (entro 60 giorni) sia per comunicazioni di variazioni successive (entro il 31 marzo dell’anno seguente).
- Livello sostanziale: mantenimento automatico delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 148 TUIR e 4, commi 4 e 6, del D.P.R. 633/1972, subordinato al solo possesso dei requisiti di legge e all’iscrizione al RASD.
La dissoluzione del collegamento tra adempimento comunicativo e fruizione delle agevolazioni rappresenta il nucleo innovativo della riforma. Nella prassi professionale, questa modificazione comporta una significativa semplificazione gestionale per gli enti interessati.
Enti non iscritti al RASD: persistenza del regime ordinario
La portata dell’esenzione deve essere delimitata con precisione. Restano soggetti all’obbligo di presentazione del modello EAS, con le relative conseguenze in caso di omissione, gli enti associativi che:
- Non risultano iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
- Svolgono attività sportiva dilettantistica ma non hanno completato l’iter di iscrizione al RASD
- Operano in forma mista con attività sportive e non sportive
Per questi soggetti, il regime ordinario rimane invariato: la mancata presentazione del modello EAS comporta la perdita delle agevolazioni fiscali, salvo possibilità di sanatoria attraverso l’istituto della remissione in bonis previsto dalla risoluzione n. 110/E/2012.
Si deve considerare che l’iscrizione al RASD costituisce elemento costitutivo del regime di favore. Gli enti che aspirano a beneficiare dell’esenzione devono prioritariamente completare l’iter di iscrizione presso il registro di settore.
Implicazioni operative per il periodo 2024-2025
Con riferimento alla scadenza del 31 marzo 2025 per la comunicazione delle variazioni intervenute nel 2024, le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al RASD risultano definitivamente esonerate dall’adempimento. Tale esonero opera indipendentemente dalla natura e dall’entità delle variazioni occorse.
È opportuno sottolineare che l’assenza dell’obbligo comunicativo non pregiudica le facoltà di controllo dell’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle Entrate conserva la possibilità di richiedere informazioni e documentazione attraverso i consueti strumenti di accertamento e controllo fiscale.
Secondo quanto emerso dalla recente prassi amministrativa, si ritiene che l’esonero operi con carattere definitivo, salvo modifiche legislative future o specifiche interpretazioni contrarie da parte degli organi di controllo. La stabilità del regime di esenzione appare tuttavia rafforzata dall’inquadramento sistematico nell’ambito della riforma dello sport.
Nel contesto operativo si consiglia comunque di mantenere la documentazione probatoria del possesso dei requisiti agevolativi, in considerazione dell’eventualità di controlli fiscali. L’eliminazione dell’obbligo comunicativo non comporta infatti l’esonero dall’onere della prova in sede di eventuale contenzioso.