Sul portale dell’Agenzia delle Entrate è ora disponibile la procedura per richiedere l’annullamento della dichiarazione dei redditi 2026. Si tratta di una misura pensata per i casi più gravi – quelli in cui l’errore commesso non può essere corretto né con una dichiarazione correttiva né con una integrativa. La stessa procedura si applica, in parallelo, anche alle dichiarazioni IVA già trasmesse nel corso della stagione corrente.
Sul portale dell’Agenzia delle Entrate è attiva la procedura per richiedere l’annullamento della dichiarazione dei redditi 2026 – e, in parallelo, della dichiarazione IVA già trasmessa nella stagione corrente. Si tratta di uno strumento riservato ai casi più gravi, quelli in cui l’errore non può essere sanato né con una dichiarazione correttiva né con una integrativa: il classico esempio è la dichiarazione inviata due volte per errore o il file sbagliato caricato dall’intermediario. La procedura si avvia tramite lo stesso canale usato per l’invio originario – Fisconline per i contribuenti diretti, Desktop Telematico Entratel per gli intermediari abilitati – ed è irreversibile: una volta inoltrata, non può essere revocata. Il punto più delicato, spesso sottovalutato, è che dopo l’annullamento la dichiarazione risulta come non presentata: se la presentazione era obbligatoria, il contribuente deve trasmettere una nuova dichiarazione, pena l’applicazione delle sanzioni per omissione, ora fissate al 120% dell’imposta dovuta dal D.Lgs. 87/2024.
Quando si ricorre all’annullamento
Non tutti gli errori aprono la strada all’annullamento. Anzi, nella prassi quotidiana dei professionisti, questa procedura rappresenta davvero l’ultima spiaggia. La regola di base è semplice: se l’errore è correggibile tramite una dichiarazione correttiva – ossia presentata entro i termini ordinari di scadenza – oppure tramite una dichiarazione integrativa, da trasmettere anche dopo il termine, l’annullamento non va usato. Lo prevede espressamente la stessa Agenzia delle Entrate, che circoscrive il ricorso alla procedura ai soli casi in cui il documento risulti duplicato, trasmesso per errore, o affetto da irregolarità non rimediabili con strumenti ordinari.
Si pensi a un contribuente che, distratto, invia due volte la stessa dichiarazione dei redditi, o a un intermediario che carica un file sbagliato per errore di sistema. In queste situazioni l’annullamento è lo strumento giusto. In tutti gli altri casi, meglio percorrere le vie della correzione o dell’integrazione.
Attenzione alla dichiarazione precompilata
La procedura descritta in questo articolo riguarda le dichiarazioni trasmesse tramite i canali telematici professionali (Fisconline/Entratel). Per l’annullamento del modello 730 precompilato o del modello Redditi PF trasmesso dal portale precompilata, l’Agenzia delle Entrate prevede una procedura separata con termini specifici – l’annullamento è consentito una sola volta entro il 20 giugno dell’anno di presentazione – e regole proprie che non si sovrappongono a quelle qui descritte.
Chi può fare richiesta e quando
Non chiunque può avviare la procedura. Solo il soggetto che ha materialmente trasmesso la dichiarazione – il contribuente direttamente, oppure l’intermediario abilitato – ha la legittimazione a presentare la richiesta di annullamento. È una condizione preliminare, non trattabile.
C’è poi un vincolo tecnico altrettanto stringente: la richiesta non viene accettata se il sistema informativo dell’Agenzia ha già avviato la cosiddetta “liquidazione” della dichiarazione. Questo accade ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 per le imposte sui redditi e dell’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972 per l’IVA. Una volta partita la liquidazione automatica – quella che consente al Fisco di controllare i versamenti e notificare eventuali comunicazioni di irregolarità – non si può più tornare indietro. Il tempismo, quindi, conta molto.
Come si avvia la procedura: i due canali
Dal punto di vista operativo, l’accesso alla funzione di annullamento dipende dal canale telematico usato per l’invio originario. La logica è quella della simmetria: stessa porta per entrare, stessa porta per uscire.
Tramite Fisconline. Gli utenti che hanno trasmesso la dichiarazione attraverso il portale Fisconline devono accedere all’area riservata, raggiungere la sezione “Servizi”, selezionare la categoria “Trasmissioni telematiche”, quindi il servizio “Trasmissione delle richieste di annullamento di file trasmessi” e infine la voce “Richiesta annullamento documenti”.
Tramite Entratel. Per gli intermediari abilitati al canale professionale, la procedura passa invece dalla piattaforma Desktop Telematico. Una volta dentro, occorre navigare sulla funzione “Documenti” e selezionare l’opzione “Annulla”. L’applicazione genera quindi un file di richiesta che va autenticato e inviato con le stesse modalità previste per l’invio delle dichiarazioni ordinarie.
Dati necessari per la richiesta. In entrambi i casi occorre indicare:
-
il codice fiscale del contribuente;
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il protocollo telematico attribuito alla dichiarazione al momento della ricezione, seguito dai sei numeri identificativi del file – entrambi rilevabili dalla ricevuta di trasmissione;
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per alcune tipologie di dichiarazioni (tra cui quella IVA), anche il modello e l’anno-modello del documento.
L’esito e l’irreversibilità dell’annullamento
L’Agenzia delle Entrate mette in chiaro un aspetto centrale: una volta inoltrata, la richiesta di annullamento non può essere a sua volta revocata. È definitiva. Per questo motivo è essenziale verificare con attenzione tutti i dati prima di confermare l’operazione.
A seguito dell’elaborazione, il sistema rilascia una ricevuta con l’esito. Due i risultati possibili: conferma dell’avvenuto annullamento, oppure notifica del motivo per cui la richiesta non è stata accettata – ad esempio, liquidazione già avviata o errata indicazione del protocollo. In quel caso sarà necessario valutare percorsi alternativi.
Conseguenze: la dichiarazione risulta omessa
Una volta che l’annullamento va a buon fine, per l’Agenzia la dichiarazione risulta come non presentata, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (per le imposte sui redditi) e dell’art. 8 del medesimo decreto (per l’IVA). Questo significa che, se la presentazione era obbligatoria, il contribuente o l’intermediario devono trasmettere una nuova dichiarazione.
Regime sanzionatorio vigente (D.Lgs. 87/2024, dal 1° settembre 2024). In caso di mancata presentazione della nuova dichiarazione, si applica:
- 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di €250, se emergono imposte a debito (art. 1, comma 1, D.Lgs. 471/1997 come modificato dal D.Lgs. 87/2024);
- da €250 a €1.000 se nessuna imposta è dovuta;
- per i soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili senza imposta dovuta, la sanzione può essere aumentata fino al doppio.
Possibilità di rimediare entro 90 giorni. Se ci si accorge dell’omissione in tempo utile, è possibile trasmettere la nuova dichiarazione come “tardiva” entro 90 giorni dalla scadenza originaria. In questo caso, applicando il ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 472/1997, la sanzione si riduce a soli €25 (un decimo del minimo di €250), oltre all’eventuale regolarizzazione delle imposte dovute. Oltre i 90 giorni, la dichiarazione è invece irrimediabilmente omessa e il ravvedimento non è più applicabile alla violazione dichiarativa.
| Strumento | Quando si usa | Come si accede | Note operative |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione correttiva | Entro i termini di scadenza | Nuovo invio con flag “correttiva” | Sostituisce integralmente la precedente |
| Dichiarazione integrativa | Anche oltre i termini | Nuovo invio con flag “integrativa” | Possibile ravvedimento operoso per imposte |
| Annullamento | Solo se correttiva/integrativa non praticabili (es. doppio invio) | Fisconline o Entratel, stesso canale dell’invio originario | Irreversibile; dopo l’annullamento obbligo di nuovo invio |
| Dichiarazione tardiva | Entro 90 giorni dalla scadenza se dichiarazione risulta omessa | Invio ordinario tramite canale telematico | Sanzione €25 con ravvedimento (art. 13 D.Lgs. 472/1997) |



