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Decreto Pa, cosa cambia su ferie e monetizzazione nel pubblico impiego

Decreto Pa, cosa cambia su ferie e monetizzazione nel pubblico impiego

13 Agosto, 2026

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Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, interviene in modo ampio sulla funzionalità della pubblica amministrazione. La novità di maggior peso per i dipendenti pubblici riguarda le ferie: cade il divieto assoluto di monetizzazione, ma solo a precise condizioni, e il datore di lavoro pubblico diventa garante della loro effettiva fruizione.

Addio al divieto assoluto di monetizzazione

L’articolo 1 del decreto modifica l’articolo 5, comma 8, del Dl 95/2012, che finora vietava in modo rigido qualunque trattamento economico sostitutivo delle ferie non godute. La nuova disciplina ammette la monetizzazione, ma soltanto alla cessazione del rapporto di lavoro e a determinate condizioni: occorre che la mancata fruizione non dipenda da una scelta consapevole del lavoratore.

La riforma recepisce, dopo anni di contenzioso, l’orientamento della Corte di giustizia dell’Unione europea, che con le sentenze gemelle Kreuziger e Max-Planck (quest’ultima nota anche come causa Shimizu, dal nome del lavoratore coinvolto) del 6 novembre 2018, e più di recente con la causa C-218/22 del 18 gennaio 2024, ha affermato che il diritto alle ferie retribuite non si estingue automaticamente se il datore di lavoro non ha messo il dipendente nelle condizioni concrete di fruirne.

Il datore pubblico diventa garante

Il vero cambiamento di impostazione riguarda l’onere della prova. L’amministrazione deve invitare formalmente il dipendente a utilizzare le ferie maturate, informandolo per tempo che, in caso di mancato godimento entro il periodo di riferimento o di riporto autorizzato, il diritto si perde senza possibilità di conversione in denaro. Se il lavoratore, pur messo nelle condizioni di farlo, sceglie consapevolmente di non fruirne, nessuna indennità è dovuta alla cessazione. Ma è l’amministrazione a dover dimostrare di aver assolto questo compito, non il dipendente a dover provare il contrario.

Per gli uffici del personale cambia quindi il modo di lavorare: non basta più rilevare contabilmente il residuo ferie a bilancio. Serve una tracciabilità gestionale vera e propria, con inviti scritti alla fruizione, eventuali rinvii motivati e le ragioni organizzative che abbiano di volta in volta impedito l’assenza dal servizio. Un esempio pratico: se un funzionario comunale matura 30 giorni di ferie nel 2026 e a fine anno gliene restano ancora 10 non goduti, l’ente dovrà poter esibire, in caso di contenzioso alla cessazione del rapporto, la prova di averlo invitato per iscritto a pianificarle, non un semplice conteggio nel cedolino.

La disposizione si applica alle ferie maturate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Resta invece non chiarito, nella versione definitiva del testo, quali voci retributive debbano essere incluse nel trattamento economico spettante durante il periodo di ferie: un punto che la contrattazione collettiva dovrà definire nel rispetto dei principi fissati dal decreto e dalla normativa europea.

Le altre novità del decreto in sintesi

Il provvedimento tocca anche numerosi altri ambiti del pubblico impiego e degli enti territoriali, riassunti nella tabella seguente.

Materia Cosa cambia con il Dl 144/2026
Spesa di personale enti locali Restano solo i vincoli dinamici ex art. 33 Dl 34/2019 per gli enti interessati
Segretari comunali Sessione straordinaria di reclutamento 2026-2027, più possibilità per i piccoli Comuni
Polizia locale Allungamento della validità delle graduatorie a quattro anni
Ufficio per il processo Proroga dei contratti del personale ancora in servizio
Magistratura +25 unità nella procura dei tribunali per i minorenni dal 1° luglio 2027
Polizia di Stato +500 agenti per frontiere e immigrazione
Personale Campi Flegrei Procedure concorsuali riservate per il personale con esperienza pregressa nell’area, oltre a misure abitative per gli sfollati dagli eventi sismici del 31 luglio e 1° agosto 2026

Contrasto al caporalato e Croce Rossa

Il decreto proroga fino al 31 dicembre 2029 l’incarico del Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi dei lavoratori agricoli. Al Commissario sono assegnati 60 milioni di euro per un piano pluriennale destinato ad alloggi dignitosi per i lavoratori stagionali, italiani, comunitari o stranieri regolarmente soggiornanti.

Il decreto interviene infine sul personale ex dipendente della Croce Rossa italiana: per i periodi privi di copertura assicurativa fino al 31 dicembre 2017, sarà possibile dimostrare esistenza e durata del rapporto con documentazione a data certa, dichiarazioni del lavoratore e attestazioni del datore, ai fini della costituzione di una rendita vitalizia calcolata sui minimi salariali della contrattazione collettiva.

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