Sulla cessione del contratto dell’atleta l’IVA si applica per intero: quando una ASD o una SSD cede a una società professionistica il diritto alle prestazioni sportive di un proprio atleta, il compenso ricevuto sconta l’imposta con aliquota ordinaria. Lo afferma la circolare 7/E del 7 agosto 2026, che esclude l’esenzione prevista per le prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport e qualifica l’operazione come prestazione di servizi imponibile. È una delle prese di posizione più restrittive del documento e chiude un’ipotesi che alcune letture di settore avevano tenuto aperta.
Il quesito posto all’Agenzia
La domanda era se al compenso corrisposto a una ASD o SSD da parte di una società operante in ambito professionistico, in relazione alla cessione del contratto di un atleta, si renda applicabile l’esenzione dall’IVA prevista dall’art. 36-bis del D.L. 75/2023, in quanto prestazione «strettamente connessa con la pratica dello sport».
Il dubbio aveva un fondamento. La norma sull’esenzione è formulata in termini ampi e menziona espressamente gli enti sportivi dilettantistici di cui al D.Lgs. 36/2021: in assenza di prassi, l’operazione poteva essere ricondotta al perimetro dell’esenzione facendo leva sulla natura sportiva dell’oggetto ceduto.
I due presupposti dell’esenzione sportiva
L’art. 36-bis del D.L. 75/2023, in vigore dal 2023, esenta le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, compresi i servizi didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro. La disposizione dà attuazione all’art. 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE.
I presupposti, ricorda la circolare, sono due e devono ricorrere congiuntamente: le prestazioni devono essere rese da organismi senza scopo di lucro e devono essere effettuate a favore delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica. Nella cessione del contratto il primo presupposto può sussistere, il secondo no.
Il test costruito dalla Corte di giustizia
Il perimetro dell’esenzione unionale è delimitato da due pronunce che governano la materia.
Con la sentenza del 10 dicembre 2020, causa C-488/18 (Golfclub Schloss Igling), la Corte di giustizia ha precisato che, nonostante il termine «talune» utilizzato per descrivere le prestazioni da esentare, un’interpretazione che obbligasse gli Stati membri a esentare «tutte» le prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport estenderebbe indebitamente la portata sostanziale dell’esenzione, in violazione del principio di interpretazione restrittiva delle esenzioni dell’art. 132. La stessa pronuncia qualifica la nozione di «organismi senza fini di lucro» come nozione autonoma del diritto dell’Unione, che presuppone organismi i quali, per tutta la loro esistenza e anche al momento dello scioglimento, si astengano dal generare profitti per i propri membri.
Con la precedente sentenza del 16 ottobre 2008, causa C-253/07 (Canterbury Hockey Club), la Corte aveva stabilito che l’esenzione copre anche prestazioni fornite a persone giuridiche e ad associazioni prive di personalità giuridica, ma a tre condizioni: che le prestazioni siano strettamente connesse alla pratica dello sport e indispensabili al suo svolgimento, che siano fornite da organismi senza scopo di lucro e che i beneficiari effettivi siano persone che esercitano lo sport.
Perché la cessione non supera il test
Applicati questi criteri, la conclusione dell’Agenzia è che il contratto avente per oggetto la cessione del diritto alle prestazioni sportive di un atleta da una ASD o SSD a una società che opera in ambito professionistico non può ritenersi strettamente connesso con lo svolgimento della pratica sportiva.
Il ragionamento si articola su tre snodi. La prestazione attiene all’aspetto economico-finanziario dell’acquisizione delle prestazioni e dei diritti dell’atleta da parte della società professionistica, non alla pratica sportiva in sé. Non è funzionale né strettamente connessa a quella pratica, e tanto meno indispensabile al suo svolgimento. Infine, il beneficiario effettivo non è la persona che esercita lo sport, ma la società professionistica, che attraverso l’acquisizione dell’atleta si avvarrà delle prestazioni sportive da questi rese.
Una diversa soluzione, osserva l’Agenzia, si porrebbe in contrasto sia con l’art. 132 della direttiva IVA sia con l’art. 36-bis del D.L. 75/2023, poiché entrambe le disposizioni fanno espresso riferimento alle prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport.
La qualificazione: prestazione di servizi imponibile
Esclusa l’esenzione, l’operazione resta una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA ai sensi dell’art. 3 del DPR 633/1972, che annovera fra le prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo, le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto. Si applica l’aliquota ordinaria del 22%. La disposizione confluirà nel testo unico IVA approvato con il D.Lgs. 10/2026, le cui norme si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Un passaggio che il chiarimento dà per presupposto merita di essere esplicitato: perché l’IVA sia dovuta occorre che l’operazione sia riferibile all’esercizio di impresa del cedente. La qualificazione in termini economico-finanziari adottata dalla circolare porta a considerare l’operazione come commerciale per natura quando la controparte è una società professionistica; è però su questo presupposto, e non solo sull’esenzione, che si gioca il regime dell’operazione, e l’ente cedente farà bene a documentare l’inquadramento adottato.
| Elemento del test unionale | Cessione del contratto dell’atleta a società professionistica |
|---|---|
| Prestazione resa da organismo senza fini di lucro | Può sussistere |
| Connessione stretta con la pratica dello sport | Assente: natura economico-finanziaria |
| Indispensabilità allo svolgimento dello sport | Assente |
| Beneficiario effettivo: chi pratica lo sport | Assente: beneficia la società professionistica |
| Esito | Prestazione di servizi imponibile, aliquota ordinaria |
Che cosa cambia per l’ente cedente
Il corrispettivo costituisce provento di natura commerciale e va gestito come tale, con effetti che vanno oltre l’applicazione dell’aliquota.
Per gli enti che hanno optato per il regime della L. 398/1991 significa applicazione dell’imposta con la detrazione forfetaria propria del regime, determinazione del reddito con il coefficiente di redditività previsto e, soprattutto, rilevanza dell’importo ai fini del plafond annuo dei proventi commerciali da cui dipende la permanenza nel regime: un singolo trasferimento di rilievo può fare superare la soglia, con effetti sull’esercizio in corso da valutare prima della firma, non dopo.
Per gli enti che operano prevalentemente in ambito istituzionale, la cessione impone di presidiare la posizione IVA e i relativi adempimenti. Va evitata una confusione favorita dall’omonimia: la dispensa da fatturazione e registrazione è quella dell’art. 36-bis del DPR 633/1972, che la circolare ammette per le prestazioni sportive esenti previa comunicazione all’ufficio competente, ed è cosa diversa dall’esenzione dell’art. 36-bis del D.L. 75/2023. Poiché la cessione del contratto non è esente, resta comunque fuori dal perimetro della dispensa e va fatturata secondo le regole ordinarie.
Quello che la circolare non dice
Il chiarimento riguarda il rapporto con la società professionistica. Due fattispecie frequenti restano fuori, e su entrambe conviene muoversi con prudenza anziché estendere per analogia le conclusioni della 7/E.
La prima è la cessione fra due enti dilettantistici. Qui non si parte da un vuoto: con la circolare 18/E del 1° agosto 2018 l’Agenzia aveva ricondotto le cessioni di atleti fra enti dilettantistici appartenenti alla medesima federazione, effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali, al regime di decommercializzazione dell’art. 148, comma 3, del TUIR, riservando il regime ordinario ai trasferimenti di natura meramente speculativa, come nel caso del diritto acquistato e subito rivenduto senza che l’atleta abbia praticato attività per l’ente. Ai fini IVA la corrispondente esclusione opera nei limiti previsti dall’art. 4 del decreto IVA. La 7/E non torna su quel precedente né lo richiama: trattare come imponibile ogni cessione fra dilettanti, solo perché la circolare ha escluso l’esenzione nel rapporto con il professionismo, sarebbe una estensione non autorizzata dal testo. La verifica va fatta caso per caso sulla natura, istituzionale o speculativa, del trasferimento.
La seconda riguarda il premio di addestramento e formazione tecnica e le indennità di formazione, che hanno causa giuridica diversa dalla cessione del contratto: non sono corrispettivo di un trasferimento negoziale, ma ristoro dell’attività formativa svolta sul giovane atleta. Anche qui l’assimilazione automatica alle conclusioni della circolare non è sostenibile, e in presenza di importi significativi l’interpello resta la via più sicura. È il terreno su cui è ragionevole attendersi i primi chiarimenti successivi.
Le tre verifiche prima della firma
Sul piano operativo il chiarimento si traduce in tre controlli. Primo: identificare la natura della controparte, perché il trattamento descritto dalla 7/E presuppone una società che opera in ambito professionistico. Secondo: qualificare l’operazione in capo al cedente, distinguendo la cessione riconducibile all’attività istituzionale da quella di natura commerciale o speculativa. Terzo: misurare l’effetto del corrispettivo sui plafond e sui regimi opzionali dell’ente, prima che la cessione sia perfezionata.
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