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Riforma forense: cosa cambia per gli avvocati dopo il sì del Senato

24 Luglio, 2026

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Il 22 luglio 2026 il Senato ha dato il via libera definitivo, con 114 sì, nessun contrario e 19 astensioni, alla legge delega che riscrive dopo quattordici anni l’ordinamento della professione forense, superando la legge 247/2012. Il Governo avrà ora sei mesi per tradurre i principi della delega in decreti legislativi attuativi, sentito il Consiglio nazionale forense: solo allora gli oltre 228.000 avvocati italiani vedranno le novità diventare operative, dal nuovo esame di Stato alle regole sulle società tra avvocati. Tra i punti più delicati per i professionisti, anche non forensi, spicca l’estensione della riserva agli avvocati della consulenza legale extragiudiziale svolta in modo continuativo e organizzato, e l’apertura a cariche societarie e a professioni come commercialista e consulente del lavoro, oggi compatibili con l’esercizio dell’avvocatura.

Le attività riservate agli avvocati

Ai sensi dell’art. 1 della delega, l’assistenza, la rappresentanza e la difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali, nella negoziazione assistita e nella mediazione obbligatoria restano riservate agli avvocati. La vera novità riguarda però l’ambito stragiudiziale: la consulenza e l’assistenza legale extragiudiziale diventano riservate agli avvocati quando siano connesse all’attività giurisdizionale e svolte in modo continuativo, sistematico e organizzato, salvo le competenze già attribuite per legge ad altre professioni regolamentate. A tutela di questa riserva, sono previsti come nulli i patti di compenso per tali attività stipulati con soggetti non iscritti all’albo.

Sul fronte delle incompatibilità, la riforma non si limita a confermare il divieto di attività d’impresa: liberalizza il regime, rendendo compatibili con la professione forense cariche come amministratore unico, consigliere delegato, presidente o liquidatore di società di capitali, e l’esercizio di professioni quali commercialista, esperto contabile, consulente del lavoro e revisore contabile. Resta invece incompatibile l’attività d’impresa svolta in nome proprio o per conto altrui fuori da queste ipotesi espressamente ammesse. La riforma consente inoltre all’avvocato lo svolgimento di attività di lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico o culturale.

Tirocinio, esame di Stato e giuramento

Cambia anche la strada per diventare avvocato. Il tirocinio resta fissato in 18 mesi, ma si affianca alla pratica in studio la frequenza obbligatoria, per 12 mesi, di corsi di formazione professionale organizzati da scuole forensi o soggetti accreditati, anche a distanza fino al 40% del monte ore e gratuiti per i praticanti con Isee sotto una soglia ancora da definire. L’esame di Stato viene ristrutturato su due prove scritte, un parere motivato e un atto giudiziario, e una prova orale incentrata sulla soluzione di casi pratici e sulla deontologia.

Torna inoltre il giuramento per chi intraprende la carriera forense, al posto del precedente impegno solenne. Viene infine qualificato come inviolabile e indisponibile il segreto professionale, un punto che il presidente del Cnf, Francesco Greco, ha definito fondamentale per la tutela dei colleghi e dell’assistito.

Esercizio collettivo, monocommittenza e governance

La delega disciplina in modo più organico l’esercizio collettivo della professione, che potrà avvenire tramite associazioni, reti e società tra avvocati. Per assicurare l’autonomia intellettuale del professionista, nelle società di capitali la maggioranza dei membri dell’organo di gestione dovrà essere composta da avvocati, e i soci professionisti dovranno detenere almeno i due terzi del capitale e dei diritti di voto, con criteri più stringenti sulla distribuzione degli utili per garantire un compenso equo ai soci avvocati. Si ammorbidisce inoltre il divieto di prestare attività a favore del socio di capitale, purché non prevalente.

Tra le novità più attese figura l’introduzione di una disciplina organica per gli avvocati in regime di monocommittenza o collaborazione continuativa con altro avvocato o studio, pensata per tutelare il professionista più debole garantendo autonomia, indipendenza di giudizio e un compenso congruo.

Cambia anche la governance di Ordini locali e Cnf, qualificati come enti pubblici non economici a carattere associativo: nuovi criteri per l’equilibrio di genere nelle elezioni, limite di tre mandati consecutivi per i consiglieri e un sistema di voto ponderato per la scelta dei membri del Cnf. Sul piano disciplinare, la prescrizione dell’azione è fissata in 6 anni dal fatto, con un tetto massimo di prolungamento pari a un quarto, per una durata complessiva non superiore a 7 anni e 6 mesi; si inasprisce inoltre la sanzione per l’omessa formazione continua, con sospensione amministrativa immediata dall’albo in caso di mancato recupero dei crediti entro il primo quadrimestre dell’anno successivo.

Compensi e regime forfettario

Sul fronte economico, la riforma conferma che avvocato e cliente possono pattuire liberamente il compenso per l’incarico, nel rispetto dei paletti fissati dalla legge sull’equo compenso (legge 49/2023), secondo cui il pagamento deve risultare adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione resa. Una novità pratica riguarda i contratti di rete tra professionisti: gli avvocati in regime forfettario potranno aderirvi senza perdere i benefici dell’inquadramento agevolato, che fissa la soglia massima di ricavi a 85.000 euro e un’aliquota compresa tra il 5% e il 15%.

In precedenza, l’adesione a una rete comportava il rischio di riqualificazione come associazione e la conseguente perdita del regime di favore: un ostacolo che, secondo il presidente dell’Aiga Luigi Bartolomeo Terzo, penalizzava soprattutto i giovani professionisti.

Ambito Situazione precedente Novità della delega
Consulenza legale extragiudiziale Non espressamente riservata Riservata se continuativa, sistematica e organizzata; nulli i patti con non iscritti
Incompatibilità societarie Incompatibilità generalizzata con cariche d’impresa Compatibili amministratore unico, consigliere delegato, presidente, liquidatore
Professioni compatibili Regime restrittivo Compatibili commercialista, consulente del lavoro, revisore contabile
Tirocinio 18 mesi di sola pratica in studio 18 mesi, di cui 12 con frequenza obbligatoria di scuole forensi
Regime forfettario e reti Rischio di perdita del regime aderendo a reti Adesione a reti senza perdita dei benefici del forfettario

Il nodo dei decreti attuativi

Il passaggio più delicato si gioca adesso sul piano attuativo. Il Cnf ha già chiesto vigilanza sui decreti legislativi che dovranno tradurre in regole concrete i principi della delega, mentre le associazioni dei giovani avvocati chiedono di essere ascoltate su formazione, compensi e regole di accesso. Per i professionisti già in attività, il consiglio pratico è monitorare l’iter dei decreti delegati nei prossimi sei mesi, perché è lì che si definiranno gli aspetti realmente operativi: dal nuovo esame di Stato ai requisiti delle società tra avvocati.

Infografica

I riforma forense senato nuovo ordinamento avvocati

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