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Acconti su dividendi: regole fiscali e civilistiche

2 Settembre, 2026

Distribuire un acconto sui dividendi prima dell’approvazione del bilancio non è una semplice questione di tempistica, ma un’operazione ammessa solo a condizioni rigorose e riservata per legge a un numero ristretto di società. Sul piano fiscale non cambia nulla per la società erogante, che non subisce tassazione, mentre il socio viene tassato al momento dell’incasso secondo le regole ordinarie previste per i dividendi, con percentuali che variano a seconda che si tratti di persona fisica, imprenditore individuale, società di persone, società di capitali o soggetto non residente. Sul fronte civilistico, invece, la distinzione tra spa e srl è netta: solo le prime, e solo se soggette a revisione legale secondo il regime degli enti di interesse pubblico, possono distribuire acconti sui dividendi nel rispetto delle condizioni dell’art. 2433-bis c.c.; per le srl l’operazione non è mai ammessa, come confermato da una recente ordinanza del Tribunale di Cagliari che ha qualificato i pagamenti indebiti come da restituire integralmente. Il quadro si completa con un capitolo normativo movimentato: la legge di bilancio 2026 aveva introdotto soglie più restrittive per l’esclusione parziale dei dividendi, poi abrogate con effetto retroattivo dal decreto fiscale, ripristinando il regime previgente.

Il regime fiscale degli acconti sui dividendi

Sul piano tributario, la distribuzione di acconti su dividendi non comporta alcuna tassazione in capo alla società che li eroga: il soggetto percipiente viene tassato al momento dell’incasso, secondo la disciplina ordinaria prevista per i dividendi. Il trattamento fiscale, però, cambia sensibilmente a seconda di chi riceve il dividendo e, per le persone fisiche non imprenditori, della data di formazione degli utili.

Per le persone fisiche non imprenditori, sui dividendi percepiti dal 1° gennaio 2018 si applica la ritenuta a titolo di imposta del 26%, già prevista per le partecipazioni non qualificate (art. 47, comma 1, del TUIR, art. 27, comma 1, del D.P.R. 600/73). Restano però ferme, per le distribuzioni deliberate fino al 31 dicembre 2022 e formate con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, le vecchie percentuali di imponibilità (40%, 49,72% o 58,14% a seconda del periodo di formazione degli utili). Per imprenditori individuali e società di persone, l’imponibilità è limitata secondo le stesse percentuali, ai sensi dell’art. 59 del TUIR; per le società di capitali, l’imponibilità è limitata al 5% del dividendo (art. 89 del TUIR), salvo il caso di partecipazioni detenute per la negoziazione dai soggetti IAS/IFRS adopter, per le quali il dividendo è imponibile per l’intero importo.

La tabella dei regimi fiscali per tipologia di percipiente

Percipiente Regime fiscale
Persona fisica non imprenditore Ritenuta a titolo d’imposta 26% (o percentuali transitorie per utili pre-2018)
Imprenditori individuali e società di persone Imponibilità limitata (40%, 49,72% o 58,14% secondo periodo di formazione degli utili)
Società di capitali Imponibilità limitata al 5% del dividendo
Enti non commerciali Imponibilità 100% per utili formati dopo il 2016
Soggetti non residenti Ritenuta 26% (1,20% se UE, esente se madre-figlia)

La riforma della legge di bilancio 2026 e la sua abrogazione

Merita un cenno una vicenda normativa recente e piuttosto movimentata. La legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025 n. 199, art. 1, commi 51 e seguenti) aveva riformulato gli artt. 59 e 89 del TUIR per escludere l’esclusione parziale dei dividendi (95% per le società di capitali, le percentuali ridotte per imprese individuali e società di persone) nel caso di partecipazioni inferiori al 5% del capitale e con valore fiscale inferiore a 500.000 euro, con applicazione ai dividendi deliberati dal 1° gennaio 2026. Questa disposizione, però, è stata abrogata con effetto retroattivo dall’art. 11 del D.L. 27 marzo 2026 n. 38, che ha di fatto ripristinato il regime previgente senza soluzione di continuità, con efficacia già dal 1° gennaio 2026. Il decreto è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2026 n. 88, che ne ha confermato in via definitiva la portata abrogativa.

Il divieto per le società a responsabilità limitata

Sul piano civilistico, la questione più delicata riguarda proprio l’ammissibilità dell’istituto per le società a responsabilità limitata. L’art. 2478-bis, comma 4, c.c. stabilisce che “possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato”: una regola che, per le srl, non conosce eccezioni analoghe a quella prevista per le spa dall’art. 2433-bis c.c.

Quest’ultima norma, infatti, consente la distribuzione di acconti sui dividendi solo alle società il cui bilancio sia assoggettato per legge a revisione legale dei conti secondo il regime previsto per gli enti di interesse pubblico. L’art. 2478-bis c.c., relativo alle srl, non contiene alcun richiamo all’art. 2433-bis c.c., e la natura eccezionale e derogatoria di quest’ultima disposizione ne esclude l’applicazione analogica. In sostanza, per le srl la distribuzione di acconti sui dividendi non è ammessa, indipendentemente dal fatto che la società sia o meno soggetta a revisione legale su base volontaria.

L’ambito soggettivo dell’art. 2433-bis c.c.

L’ambito soggettivo dell’art. 2433-bis c.c. è quindi circoscritto alle spa il cui bilancio sia assoggettato al regime di revisione legale previsto per gli enti di interesse pubblico secondo il Capo V del D.Lgs. 39/2010. Sono enti di interesse pubblico le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea, le banche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione secondo le definizioni del codice delle assicurazioni private. Al di fuori di questo perimetro, la distribuzione di acconti sui dividendi non è consentita, e la limitazione vale anche per le società che assoggettano volontariamente il proprio bilancio a revisione legale, senza rientrare nel regime speciale per gli enti di interesse pubblico.

Le condizioni stringenti per la distribuzione

Anche quando l’ambito soggettivo è rispettato, la distribuzione di acconti sui dividendi resta soggetta a condizioni stringenti. Deve essere prevista dallo statuto e deliberata dagli amministratori solo dopo che il revisore legale abbia rilasciato un giudizio positivo sul bilancio dell’esercizio precedente, regolarmente approvato. Non è in alcun modo consentita la distribuzione quando dall’ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all’esercizio o a esercizi precedenti: una regola più rigorosa di quella generale dell’art. 2433, comma 3, c.c., perché qui rileva ogni perdita pregressa, a prescindere dalla sua entità, e non solo quella capace di erodere il capitale sociale.

L’ammontare distribuibile non può superare il minore tra l’importo degli utili in corso di formazione (al netto delle quote destinate a riserva per obbligo di legge o statuto) e l’importo delle riserve disponibili presenti in bilancio. Gli amministratori devono deliberare sulla base di un prospetto contabile e di una relazione che dimostrino la sostenibilità patrimoniale, economica e finanziaria dell’operazione, corredati dal parere (non vincolante) del revisore legale; tutta la documentazione va tenuta depositata presso la sede sociale fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio in corso.

Effetti della violazione e giurisprudenza recente

Gli acconti erogati in conformità alle disposizioni dell’art. 2433-bis c.c. non sono ripetibili, anche se in seguito si accerti l’inesistenza degli utili risultanti dal prospetto, purché i soci li abbiano riscossi in buona fede (art. 2433-bis, comma 7, c.c.). Sono invece ripetibili gli acconti distribuiti in violazione delle altre condizioni previste dalla norma: mancanza del presupposto soggettivo, assenza della previsione statutaria, presenza di perdite non coperte. L’inosservanza delle condizioni determina inoltre la nullità della delibera per illiceità dell’oggetto, con possibili responsabilità civili e penali: l’art. 2627 c.c. punisce con l’arresto fino a un anno gli amministratori che ripartiscono utili o acconti non effettivamente conseguiti, con applicazione, per l’ente, della sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote ai sensi dell’art. 25-ter, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 231/2001.

La rigidità del divieto per le srl ha trovato una conferma pratica significativa nell’ordinanza del Tribunale di Cagliari del 30 maggio 2025, che ha ribadito come il pagamento di acconti sui dividendi sia consentito solo alle spa il cui bilancio sia assoggettato a revisione legale, proprio in ragione del carattere potenzialmente pericoloso, per le ragioni creditorie, di una distribuzione anticipata di utili non ancora legalmente maturati. Nel caso esaminato, i pagamenti effettuati da una srl a favore della propria controllante, a titolo di acconti su utili, sono stati qualificati come indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c., con conseguente obbligo di restituzione integrale delle somme e legittimità del sequestro conservativo disposto a tutela del curatore della procedura di liquidazione giudiziale.

Chi amministra una srl dovrebbe evitare qualsiasi distribuzione qualificata come “acconto su utili” prima dell’approvazione del bilancio, indipendentemente dalla solidità economica della società: la giurisprudenza più recente conferma che si tratta di un’operazione radicalmente illegittima, con conseguenze che vanno dalla restituzione delle somme fino al sequestro conservativo in caso di crisi. Per le spa, invece, prima di procedere è indispensabile verificare puntualmente di rientrare nel novero degli enti di interesse pubblico secondo il D.Lgs. 39/2010, dato che l’assoggettamento volontario alla revisione legale non è sufficiente ad aprire la strada alla distribuzione di acconti sui dividendi.

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I acconti dividendi regole fiscali civilistiche

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