Chi compila per la prima volta il Quadro RR come lavoratore sportivo autonomo del settore dilettantistico rischia di applicare, per abitudine, la logica pensata per i professionisti ordinari iscritti alla Gestione separata: sbaglierebbe, perché la Sezione III segue un percorso proprio, che parte dai compensi lordi incassati nell’anno e non dal reddito netto. Attraverso il caso di un personal trainer che nel 2025 incassa 42.000 euro di compensi sportivi, l’articolo ricostruisce passo dopo passo il calcolo dell’imponibile previdenziale: dalla franchigia di 5.000 euro prevista dall’art. 35, comma 8-bis, del D.Lgs. n. 36/2021, alla riduzione al 50% della base IVS in vigore fino al 2027, fino alla scelta tra codice E e codice F per l’aliquota da applicare. Il pezzo chiarisce anche come gestire il caso, tutt’altro che raro, di chi svolge insieme attività sportiva e un’altra professione, spiegando perché le due basi imponibili non vanno mai mescolate e come si coordinano con il massimale della Gestione separata, aggiornando il tutto alle istruzioni della Circolare INPS n. 62 del 27 maggio 2026.
Compensi, non reddito: la logica della Sezione III
Un istruttore sportivo con partita IVA che compila per la prima volta il Quadro RR rischia di applicare, quasi per abitudine, la stessa logica usata per un consulente qualunque iscritto alla Gestione separata. Sbaglierebbe. Per il lavoro sportivo autonomo nel settore dilettantistico la Sezione III del Quadro RR segue una strada tutta sua: non parte dal reddito netto, ma dai compensi lordi percepiti nell’anno, e applica poi una franchigia previdenziale e una riduzione temporanea della base di calcolo che cambiano parecchio il risultato finale.
La Sezione II del Quadro RR, quella “ordinaria”, muove dal reddito di lavoro autonomo già determinato nei quadri reddituali, cioè dalla differenza tra compensi e costi deducibili. La Sezione III, riservata a chi svolge lavoro sportivo autonomo con partita IVA nel settore dilettantistico, ignora questa contrapposizione: prende come riferimento i compensi percepiti nell’anno, secondo la disciplina previdenziale specifica dettata dall’art. 35 del D.Lgs. n. 36/2021.
Vale il principio di cassa: contano le somme effettivamente incassate nel periodo d’imposta, non quelle maturate. Le istruzioni al Modello Redditi PF 2026, confermate dalla Circolare INPS n. 62 del 27 maggio 2026, chiedono di indicare nel rigo RR9 i compensi sportivi al lordo della quota esente ai fini fiscali, per poi calcolare separatamente l’imponibile previdenziale e la base ridotta su cui si applica la contribuzione pensionistica.
Il caso di Marco Bianchi, personal trainer
Si consideri il caso di Marco Bianchi, personal trainer che esercita in forma autonoma e abituale nell’area del dilettantismo sportivo, iscritto alla Gestione separata INPS. Nel 2025 incassa compensi sportivi per complessivi 42.000 euro. Nel rigo RR9, colonna 1, va indicato l’intero importo incassato: 42.000 euro, non il reddito netto fiscalmente rilevante.
La franchigia previdenziale, fissata a 5.000 euro dall’art. 35, comma 8-bis, del D.Lgs. n. 36/2021, si applica sul totale annuo, considerando complessivamente i compensi corrisposti da tutti i committenti, non rapporto per rapporto. Nel caso di Marco: 42.000 – 5.000 = 37.000 euro, imponibile previdenziale (colonna 3 del rigo RR9).
Attenzione a non confondere questa soglia con quella fiscale: i primi 15.000 euro annui di compensi sportivi non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, ma sul piano contributivo la franchigia resta di 5.000 euro. Sono due soglie che vivono su binari diversi e vanno tenute distinte in fase di compilazione.
La riduzione al 50% della base IVS
Fino al 31 dicembre 2027, l’art. 35, comma 8-ter, del D.Lgs. n. 36/2021 prevede che la contribuzione IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) venga calcolata su metà dell’imponibile previdenziale. Per Marco: 37.000 x 50% = 18.500 euro, importo da indicare in colonna 4.
Questa riduzione riguarda solo la componente pensionistica. Le aliquote aggiuntive, destinate a finanziare prestazioni non pensionistiche (indennità di maternità, malattia e simili), continuano a essere calcolate sull’intero imponibile di 37.000 euro, al netto della sola franchigia. Servono quindi due basi di calcolo distinte: una ridotta per l’IVS, una integrale per le aliquote aggiuntive.
Codice E o codice F: la scelta dell’aliquota
Nel rigo RR9, colonna 7, occorre indicare un codice aliquota. Se il lavoratore sportivo autonomo non ha altre coperture previdenziali obbligatorie, si applica il codice E, aliquota IVS del 25%, a cui si somma l’1,07% per le tutele aggiuntive. Se invece è titolare di pensione diretta o di reversibilità, oppure già coperto da altra previdenza obbligatoria, si applica il codice F, aliquota del 24%, senza l’aggiunta dell’1,07%.
Riprendendo il caso di Marco, privo di altre coperture, con codice E il calcolo procede così: IVS su base ridotta, 18.500 x 25% = 4.625 euro; aliquota aggiuntiva sull’imponibile integrale, 37.000 x 1,07% = 395,90 euro. Il contributo complessivo è quindi 4.625 + 395,90 = 5.020,90 euro, da indicare in colonna 8. Se invece Marco fosse già titolare di altra previdenza obbligatoria e avesse quindi diritto al codice F, il conto si fermerebbe a 18.500 x 24% = 4.440 euro, senza l’aliquota aggiuntiva.
| Passaggio | Importo |
|---|---|
| Compensi sportivi percepiti nel 2025 | 42.000 euro |
| Franchigia previdenziale (art. 35, comma 8-bis) | 5.000 euro |
| Imponibile previdenziale | 37.000 euro |
| Base IVS ridotta al 50% (fino al 2027) | 18.500 euro |
| Contributo IVS con codice E (25%) | 4.625 euro |
| Aliquota aggiuntiva 1,07% su base integrale | 395,90 euro |
| Contributo complessivo con codice E | 5.020,90 euro |
| Contributo complessivo con codice F (24%, senza aggiuntiva) | 4.440 euro |
Attività sportiva e altra professione insieme
Il quadro si complica quando lo stesso contribuente svolge, nello stesso anno, attività sportiva e un’attività professionale diversa. Si pensi a un istruttore sportivo con partita IVA che lavora anche come traduttore. In questo caso non si possono sommare i due flussi di compensi indistintamente: quelli sportivi restano nella Sezione III, il reddito dell’altra attività confluisce nella Sezione II. Le due basi imponibili vanno determinate separatamente, evitando di estendere franchigia e riduzione al 50% a redditi che con lo sport non hanno nulla a che fare.
La Circolare INPS n. 62/2026 precisa un aspetto operativo utile: i redditi da lavoro autonomo identificati da un codice ATECO relativo ad attività sportive devono essere scorporati dai quadri RE, RH o LM e riportati esclusivamente nella Sezione III, mentre nella Sezione II confluiscono solo i redditi con codici ATECO diversi da quelli sportivi. È un criterio pratico che aiuta a evitare commistioni tra le due basi imponibili già in fase di compilazione dei quadri reddituali.
Coordinamento con il massimale della Gestione separata
Separare le basi imponibili non significa trattare le attività come compartimenti stagni ai fini previdenziali. La contribuzione va comunque coordinata con il massimale annuo della Gestione separata: se il contribuente lo ha già raggiunto attraverso un’altra attività soggetta alla stessa Gestione, per esempio una collaborazione coordinata e continuativa, l’ulteriore contribuzione sul lavoro sportivo non è dovuta, e il campo relativo al contributo a debito del rigo RR10 resta da non compilare.
Il confronto finale con gli acconti
L’ultimo passaggio confronta il contributo determinato in colonna 8 del rigo RR9 con gli acconti eventualmente versati, indicati in colonna 9. Se il saldo è positivo, l’importo confluisce come contributo a debito nel rigo RR10. Se invece risulta un credito, va indicato nel rigo RR11, ripartito tra la quota da compensare in F24 e quella, se richiesta, a rimborso.
Nel caso di Marco, senza acconti versati e senza massimale già raggiunto altrove, i 5.020,90 euro confluiscono per intero nel rigo RR10 come contributo a debito. Va ricordato che, secondo la struttura del Modello Redditi 2026-PF illustrata dalla Circolare INPS n. 62/2026, i totali calcolati nelle Sezioni II e III confluiscono poi nella Sezione IV del Quadro RR, dedicata al riepilogo complessivo dei contributi dovuti alla Gestione separata.
Il percorso della Sezione III segue sempre lo stesso ordine logico: ricostruzione di tutti i compensi sportivi percepiti nell’anno, sottrazione della franchigia di 5.000 euro, determinazione dell’imponibile previdenziale, riduzione al 50% della sola base IVS fino al 2027, scelta tra codice E e codice F, calcolo del contributo dovuto e confronto finale con gli acconti versati. Un errore in uno solo di questi passaggi, in particolare la confusione tra soglia fiscale e franchigia previdenziale, si trascina fino al risultato finale e può portare a una liquidazione contributiva sbagliata.




