Le imprese che nel 2025 hanno prenotato investimenti in beni materiali 4.0, con ordine accettato e acconto di almeno il 20% versato entro il 31 dicembre 2025, e che hanno completato l’investimento entro il 30 giugno 2026, devono ora chiudere la procedura inviando al GSE la comunicazione di completamento entro il 31 luglio 2026. Non è un adempimento di rito: senza questo invio il credito d’imposta, anche se maturato nei fatti, non si perfeziona e non diventa utilizzabile in compensazione con il modello F24, codice tributo 7077. Prima di trasmettere occorre verificare con cura importi, date di completamento e di interconnessione, ed eventuali obblighi legati al divieto di cumulo con il credito Transizione 5.0. Solo dopo la trasmissione dei dati dal GSE all’Agenzia delle Entrate il credito diventa spendibile, secondo la scansione temporale in tre quote annuali prevista dalla disciplina.
Chi deve inviare la comunicazione entro il 31 luglio
Il termine del 31 luglio 2026 non interessa in modo indistinto tutti gli investimenti 4.0. Riguarda la coda temporale della disciplina applicabile ai beni materiali nuovi compresi nell’Allegato A alla legge n. 232/2016, effettuati nel periodo agevolato 2025 e completati entro il termine lungo del 30 giugno 2026.
Per rientrare in questa finestra, entro il 31 dicembre 2025 dovevano risultare soddisfatte due condizioni: l’ordine doveva essere accettato dal venditore e dovevano essere pagati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Non basta, quindi, una trattativa avanzata, una proposta o un preventivo firmato in modo generico. Serve una prenotazione fiscalmente riconoscibile.
La procedura introdotta dal decreto direttoriale del 15 maggio 2025 – poi integrato dal decreto di apertura della piattaforma del 16 giugno 2025 – richiede tre passaggi collegati. Prima la comunicazione preventiva, poi la conferma dell’acconto, infine la comunicazione di completamento, quest’ultima disciplinata dall’art. 2, comma 4, del DM 15 maggio 2025. L’ultimo invio non sostituisce i precedenti e non sana automaticamente eventuali omissioni già commesse.
| Passaggio | Funzione | Termine rilevante |
|---|---|---|
| Comunicazione preventiva | Prenota le risorse e indica investimenti e credito stimato | Entro il 31 gennaio 2026 per le pratiche interessate |
| Conferma dell’acconto | Attesta il versamento di almeno il 20% del costo | Entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva |
| Comunicazione di completamento | Consolida i dati definitivi dell’investimento e del credito | Entro il 31 luglio 2026 per investimenti ultimati entro il 30 giugno 2026 |
Perché la scadenza non è un adempimento formale
Il punto più delicato è questo. La comunicazione finale non serve soltanto ad aggiornare il valore dell’investimento. È l’atto che chiude la sequenza amministrativa necessaria per accedere al credito nel limite delle risorse disponibili.
Il mancato invio entro il termine impedisce il perfezionamento della procedura. In pratica, l’impresa non può limitarsi a sostenere di avere acquistato, consegnato e interconnesso il bene. Quei fatti restano necessari, ma non sostituiscono il passaggio telematico richiesto dal decreto.
Il rischio concreto: un investimento tecnicamente agevolabile può restare privo del beneficio per una carenza procedurale. Non si tratta di una sanzione ridotta o di un ritardo sanabile con un semplice ravvedimento.
Comunicazione di completamento tax credit 4.0: quali dati verificare
La comunicazione deve riportare i dati definitivi del progetto. Prima dell’invio conviene confrontarla con ordini, fatture, contratti di leasing, pagamenti, verbali di collaudo e documentazione tecnica. Nella prassi, gli errori più frequenti nascono da importi variati durante l’esecuzione o da una descrizione del bene non coerente con quella iniziale.
Occorre controllare almeno il costo agevolabile effettivo, la data di effettuazione dell’investimento, la data di completamento, l’ammontare del credito maturato e la riconducibilità del bene all’Allegato A. Va poi distinta la data di completamento dalla data di interconnessione. Possono coincidere, ma non è una regola assoluta.
Se il costo finale è inferiore a quello prenotato, la comunicazione deve recepire il dato reale. Se invece è superiore, l’aumento non produce automaticamente una maggiore prenotazione di risorse. Il credito resta condizionato alle regole di capienza e alla posizione maturata nella procedura.
Va inoltre verificato, per le imprese che hanno presentato domanda anche per il credito Transizione 5.0 sui medesimi beni, il rispetto del divieto di cumulo introdotto dal decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175: chi ha già inviato la comunicazione di completamento su una delle due misure deve comunicare l’eventuale rinuncia alle risorse prenotate sull’altro credito entro cinque giorni dalla comunicazione del GSE, a pena di decadenza.
Completamento, entrata in funzione e interconnessione
Tre momenti vengono spesso confusi. Il completamento identifica l’ultimazione dell’investimento secondo i criteri fiscali applicabili. L’entrata in funzione indica l’effettivo utilizzo del bene nel ciclo aziendale. L’interconnessione richiede lo scambio bidirezionale di dati con i sistemi interni o esterni dell’impresa, secondo le caratteristiche tecniche della disciplina 4.0.
Il bene può essere completato entro il 30 giugno 2026 e interconnesso in un momento successivo. In quel caso il credito non è perso per il solo ritardo dell’interconnessione, ma la fruizione decorre soltanto dall’anno in cui il requisito tecnico viene soddisfatto. La documentazione deve spiegare con precisione questa sequenza.
Si consideri un macchinario consegnato e collaudato il 20 giugno 2026, entrato in funzione il 25 giugno e interconnesso il 10 settembre. La comunicazione di completamento resta dovuta entro il 31 luglio. L’utilizzo del credito, però, segue l’anno dell’interconnessione.
Quando il credito può essere usato in F24
Dopo la comunicazione finale, il GSE trasmette i dati al Ministero e all’Agenzia delle Entrate. Il credito diventa compensabile dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati, nei limiti dell’importo comunicato e reso disponibile.
Per gli investimenti soggetti al nuovo meccanismo di prenotazione si utilizza il codice tributo 7077. Nel modello F24 va indicato come anno di riferimento l’anno di completamento comunicato al Ministero. Per un investimento completato nel 2026, l’anno da riportare è quindi 2026, anche quando le quote vengono compensate negli esercizi successivi.
Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Secondo le FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2026, se l’investimento è completato entro il 30 giugno 2026 e sono soddisfatti i requisiti dell’interconnessione e della perizia, la prima quota è riferibile al 2026, la seconda al 2027 e la terza al 2028. La quota non utilizzata può essere riportata agli anni successivi.
Un esempio pratico con investimento ultimato a giugno
Una società ordina nel novembre 2025 un impianto 4.0 del costo di € 240.000. Il fornitore accetta l’ordine e l’impresa versa entro dicembre un acconto di € 60.000, pari al 25%. La comunicazione preventiva e la conferma dell’acconto vengono trasmesse nei termini.
L’impianto è consegnato, collaudato e completato il 18 giugno 2026. Il costo finale agevolabile resta pari a € 240.000. La società deve inviare la comunicazione di completamento entro il 31 luglio 2026, indicando il valore definitivo e il credito spettante.
Se l’interconnessione avviene il 5 luglio 2026, la fruizione può partire nel 2026, dopo che il credito risulta disponibile nei sistemi dell’Agenzia. Se invece l’interconnessione slitta al febbraio 2027, l’agevolazione non scompare, ma la prima quota diventa utilizzabile dal 2027.
Cosa accade se la comunicazione non viene inviata
Per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026, il 31 luglio rappresenta il termine finale previsto dalla procedura. Un invio successivo non consente, secondo la disciplina vigente, di perfezionare l’accesso al credito. L’impresa resta fuori dal meccanismo, anche quando possiede fatture, perizia e prova dell’interconnessione.
È un esito severo, ma coerente con la natura del limite di spesa. La prenotazione delle risorse segue un ordine cronologico. Il sistema deve sapere quali progetti sono stati davvero conclusi e per quale importo. Una pratica incompleta trattiene risorse che potrebbero essere riallocate.
Non va neppure dato per scontato che l’investimento possa essere trasferito senza problemi nel nuovo regime dell’iperammortamento. L’eventuale accesso a una disciplina diversa richiede una verifica autonoma dei presupposti temporali, soggettivi e documentali. Non esiste una conversione automatica del credito 4.0 non perfezionato.
Le risorse esaurite non rendono inutile l’invio
Il MIMIT ha comunicato l’11 novembre 2025 l’esaurimento delle risorse disponibili per le nuove prenotazioni del credito 4.0. Questo dato non autorizza però le imprese già inserite nella procedura a trascurare la comunicazione finale. Le istanze continuano a essere ordinate cronologicamente e possono beneficiare di eventuali nuove disponibilità o rinunce, comprese quelle derivanti dall’esercizio dell’opzione tra credito 4.0 e credito 5.0.
Chi ha una prenotazione valida deve quindi completare ogni passaggio. Rinunciare all’invio significa perdere anche la posizione acquisita. È un errore diverso dal non ottenere subito la disponibilità finanziaria.
La compilazione del modello Redditi 2026
Gli investimenti prenotati nel 2025, ma completati entro il 30 giugno 2026, possono avere riflessi dichiarativi già nel modello Redditi 2026, relativo al periodo d’imposta 2025. Le istruzioni del quadro RU richiedono di rappresentare anche investimenti non ancora ultimati alla chiusura dell’esercizio, quando rientrano nel periodo lungo previsto dalla legge.
Per il credito relativo ai beni materiali 4.0 si utilizza il codice credito 2L. Il dato va coordinato con il rigo RU5, colonna 2, dedicato al credito maturato, e con il rigo RU140, destinato agli investimenti effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta entro il termine lungo. La compilazione concreta cambia in base alla forma giuridica, al periodo d’imposta e al momento in cui matura il credito.
Qui serve attenzione. La comunicazione al GSE e il quadro RU hanno funzioni diverse. La prima perfeziona l’iter amministrativo della misura. Il secondo assolve l’obbligo dichiarativo fiscale. Aver compilato uno dei due non rimedia all’omissione dell’altro.
Controlli da chiudere prima dell’invio
- verificare che l’ordine sia stato accettato entro il 31 dicembre 2025;
- controllare il versamento di acconti almeno pari al 20% entro la stessa data;
- riconciliare importo prenotato, costo finale e credito richiesto;
- accertare che il bene risulti completato entro il 30 giugno 2026;
- distinguere completamento, entrata in funzione e interconnessione;
- conservare perizia, attestazione o dichiarazione tecnica prevista;
- verificare la dicitura normativa sulle fatture e sugli altri documenti;
- verificare l’assenza di cumulo non consentito con il credito Transizione 5.0 sugli stessi beni;
- trasmettere la comunicazione entro il 31 luglio e conservare la ricevuta;
- controllare la successiva disponibilità del credito prima dell’invio dell’F24.
Il vero punto operativo
Il 31 luglio 2026 non è una data da gestire il giorno stesso. La pratica dovrebbe essere chiusa con qualche giorno di anticipo, dopo un controllo incrociato tra area amministrativa, fornitore, tecnico incaricato e consulente fiscale. Basta una differenza tra costo dichiarato, data di completamento e documentazione tecnica per bloccare la pratica o esporre il credito a contestazione.
La logica corretta è semplice: prima si verifica che l’investimento sia davvero dentro la finestra temporale, poi si quantifica il credito definitivo, infine si trasmette la comunicazione. Solo dopo si pianifica la compensazione.
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