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Nuovo TUIR 2027: redditi, imprese e rapporti esteri riscritti

9 Luglio, 2026

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Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 porta nel sistema tributario il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026, Supplemento ordinario n. 26, ed è entrato in vigore il 4 luglio 2026. La sua applicazione, però, parte dal 1° gennaio 2027. Fino a quella data resta operativo il vecchio D.P.R. 917/1986.

La novità non va letta come una “nuova imposta sui redditi”. Sarebbe una lettura frettolosa. Il nuovo TUIR 2027 riordina, accorpa e risistema una materia che negli anni era diventata un archivio stratificato di norme, rinvii e regimi speciali. Dentro il testo entrano anche pezzi finora collocati altrove: premi di produttività, imposizione minima globale, agevolazioni per investimenti 4.0, lavoratori frontalieri, regimi speciali e operazioni transfrontaliere.

Il nuovo impianto dal 2027

Il nuovo Testo unico si compone di 377 articoli e nove allegati. La struttura abbandona l’impianto storico del D.P.R. 917/1986 e prova a ordinare la materia per blocchi più leggibili. Non sempre ci riesce in modo perfetto, va detto. Però l’intento è chiaro: portare nel medesimo corpo normativo regole che oggi il professionista deve ricostruire tra TUIR, decreti attuativi, leggi di bilancio e norme speciali.

La Parte I contiene il regime ordinario. Al suo interno trovano spazio l’IRPEF, l’IRES, le disposizioni comuni e i rapporti internazionali. La Parte II raccoglie diversi regimi speciali. La Parte III viene dedicata alla global minimum tax, con regole per i gruppi multinazionali e nazionali di grandi dimensioni. La Parte IV, invece, ospita disposizioni varie, transitorie e finali.

Il passaggio operativo più delicato è negli articoli 376 e 377. L’art. 377 stabilisce la decorrenza dal 1° gennaio 2027. L’art. 376 dispone l’abrogazione, dalla stessa data, degli articoli da 1 a 191 del D.P.R. 917/1986 e di una lunga serie di norme esterne ora assorbite nel nuovo testo.

Profilo Prima del D.Lgs. 117/2026 Dal 1° gennaio 2027
Fonte principale D.P.R. 917/1986, più norme speciali stratificate Nuovo Testo unico delle imposte sui redditi
Numero articoli 191 articoli nel vecchio TUIR, con molte norme esterne 377 articoli e nove allegati
Decorrenza Regole previgenti fino al 31 dicembre 2026 Applicazione dal 1° gennaio 2027
Imprese Derivazione rafforzata e regole IRES sparse Coordinamento in un corpo unico
Rapporti esteri Norme nel TUIR e in disposizioni autonome Titolo dedicato ai rapporti internazionali
Global minimum tax Disciplina nel D.Lgs. 209/2023 Collocazione sistematica nella Parte III
Investimenti 4.0 Misura agevolativa in legge di bilancio Disciplina assorbita nell’art. 364

Il riordino non è una riscrittura neutra

Il rischio, leggendo il decreto come semplice compilazione, è sottovalutarne gli effetti pratici. Una norma riordinata cambia il modo in cui viene consultata. Cambia anche il modo in cui si costruisce una difesa, una dichiarazione o una consulenza.

Un esempio banale: quando una regola viene spostata dentro un Testo unico, il rinvio interno diventa più forte. Il professionista non deve più chiedersi se una norma esterna sia ancora coordinata, abrogata in parte o superata da una disciplina successiva. Almeno in teoria. Nella pratica, il 2027 sarà un anno di doppia attenzione, perché molti casi nati nel 2026 produrranno effetti dichiarativi nel nuovo quadro.

La vera domanda non è “cosa cambia domani mattina?”. La domanda corretta è un’altra: quali regole diventano più visibili perché il legislatore le ha portate nel centro del sistema?

Spese di lavoro e nuove assunzioni

L’art. 104 riprende la disciplina delle spese per prestazioni di lavoro, ma accoglie anche la maggiorazione del costo del personale per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. La norma richiama l’impianto dell’art. 4 del D.Lgs. 216/2023 e le proroghe successive.

Per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto subordinato a tempo indeterminato può essere maggiorato del 20%, ai fini della determinazione del reddito. Per alcune categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, individuate nell’Allegato G, opera un’ulteriore maggiorazione, entro il limite complessivo aggiuntivo del 10%.

Non basta assumere. Serve un incremento occupazionale reale, misurato rispetto al periodo precedente. La norma, infatti, considera anche le riduzioni di personale in società controllate o riconducibili al medesimo soggetto. È un punto anti-elusivo molto concreto.

La derivazione rafforzata entra nel corpo unico

Gli articoli 164, 165, 166 e 167 collocano nel nuovo TUIR le regole di coordinamento tra bilancio e reddito fiscale. Qui si ritrova il principio di derivazione rafforzata, sia per i soggetti IAS/IFRS sia per quelli che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali.

Il messaggio è netto: la determinazione del reddito d’impresa resta ancorata alle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali di bilancio, nei limiti previsti dalla disciplina fiscale. Il nuovo testo non cancella le variazioni in aumento e in diminuzione. Però stabilizza il perimetro sistematico.

Per le imprese OIC, l’art. 166 conserva il coordinamento con le modifiche al bilancio introdotte dal D.Lgs. 139/2015. Il riferimento ai componenti positivi e negativi delle voci A e B del conto economico va letto al netto dei componenti straordinari derivanti da trasferimenti di aziende o rami d’azienda. È una precisazione tecnica, ma conta molto nei calcoli.

Rapporti internazionali e contromisure fiscali

L’art. 187 conferma un principio già noto: le disposizioni del Testo unico si applicano anche in deroga agli accordi internazionali contro le doppie imposizioni, se risultano più favorevoli al contribuente. Fin qui il terreno è familiare.

La parte più sensibile è la contromisura diplomatica. Se una giurisdizione estera sospende unilateralmente l’applicazione di una o più disposizioni di una convenzione contro le doppie imposizioni vigente con l’Italia, anche l’Italia può sospendere le medesime disposizioni, con pari decorrenza. La sospensione viene comunicata per via diplomatica e pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Durante il periodo di sospensione, e comunque non oltre il periodo d’imposta 2028, la doppia imposizione viene eliminata secondo le regole dell’art. 185. Si applicano le ritenute italiane sui redditi corrisposti a residenti nella giurisdizione coinvolta. La norma precisa anche che non si applicano sanzioni e interessi.

Per gruppi, holding e professionisti con clientela estera è un passaggio da non liquidare come ipotesi remota. La fiscalità convenzionale, nella prassi, entra nei contratti. Una sospensione può incidere su dividendi, interessi, royalties, lavoro dipendente e stabile organizzazione.

Operazioni straordinarie nell’unione europea

Gli articoli 188 e seguenti disciplinano fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo e scambi di azioni che coinvolgono società residenti in Stati membri diversi dell’Unione europea. Il nuovo testo incorpora e aggiorna la logica della neutralità fiscale per operazioni transfrontaliere.

L’Allegato A elenca le tipologie societarie e le imposte degli Stati membri che rientrano nel regime. Il dato non è soltanto formale. Serve a verificare, caso per caso, se il soggetto estero coinvolto nell’operazione possiede la natura giuridica e il regime impositivo richiesti.

Si pensi a una fusione tra una S.r.l. italiana e una società francese soggetta all’impôt sur les sociétés. Il regime non può essere applicato guardando solo alla forma economica dell’operazione. Occorre controllare la corrispondenza tra soggetti, imposte e condizioni previste dal nuovo Testo unico.

Premi di produttività e welfare

L’art. 228 porta dentro il Testo unico la disciplina speciale sui premi di risultato. La regola ordinaria prevede l’imposta sostitutiva del 10%, entro il limite di € 3.000 lordi, per premi variabili collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

Per gli anni 2026 e 2027 la misura diventa più favorevole: l’imposta sostitutiva scende all’1%, entro il limite di € 5.000. La disciplina riguarda il settore privato e i lavoratori dipendenti con reddito dell’anno precedente non superiore a € 80.000. Resta centrale il requisito del contratto aziendale o territoriale.

La conversione del premio in welfare resta possibile. In alcuni casi può essere più conveniente della tassazione all’1%, soprattutto quando il beneficio esclude anche contribuzione e imponibile fiscale. Però va valutata sul caso concreto. Un premio monetario netto alto non sempre batte un piano welfare ben costruito.

La nuova 4.0 dentro il TUIR

L’art. 364 contiene la maggiorazione dell’ammortamento per investimenti in beni strumentali. È una delle norme più operative del nuovo assetto, perché intercetta investimenti materiali, immateriali, autoproduzione energetica e interconnessione.

La maggiorazione riguarda i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate in Italia. Per gli investimenti indicati nel comma 3, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, il costo è maggiorato del 180% fino a € 2,5 milioni, del 100% oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni, e del 50% oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni.

Gli allegati E e F assumono un ruolo essenziale. L’Allegato E riguarda i beni materiali strumentali nuovi. L’Allegato F riguarda i beni immateriali. Entrambi richiedono l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Rientrano anche beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, compresi gli impianti di stoccaggio. Per il fotovoltaico, però, la norma limita l’agevolazione ai moduli indicati dall’art. 12, comma 1, lettere b) e c), del D.L. 181/2023.

Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate da risorse nazionali o europee. Ma non deve coprire le stesse quote di costo e non può superare il costo sostenuto. La base di calcolo va assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi ricevuti per i medesimi costi.

Global minimum tax nel testo unico

La Parte III del nuovo TUIR accoglie la disciplina dell’imposizione minima globale, già introdotta nel diritto interno dal D.Lgs. 209/2023. Si tratta della trasposizione domestica della logica Pillar Two, destinata ai gruppi multinazionali e nazionali con ricavi annui pari o superiori a € 750 milioni, in almeno due dei quattro esercizi precedenti.

Il principio è semplice solo in apparenza: se in un Paese l’aliquota effettiva è inferiore all’aliquota minima del 15%, il gruppo deve calcolare un’imposizione integrativa. La complessità sta nei dati contabili, negli aggiustamenti, nelle imposte rilevanti, nei safe harbour e nella comunicazione.

L’Allegato B definisce i concetti rilevanti ai fini dell’imposizione minima globale. L’Allegato C disciplina la riduzione da attività economica sostanziale. In termini pratici, la norma ormai non vive più come corpo separato. Entra nel lessico ordinario del TUIR.

Gli allegati che diventano strumenti di lavoro

I nove allegati non sono materiale accessorio. In diversi casi diventano la parte più consultata della disciplina. Il vecchio metodo, basato su norme esterne e tabelle disperse, lascia spazio a un impianto più ordinato.

Allegato Funzione pratica Perché conta
A Società e imposte rilevanti nelle operazioni UE Serve per fusioni, scissioni, conferimenti e scambi di partecipazioni
B Definizioni della global minimum tax Aiuta a qualificare gruppi, entità, crediti e imposte rilevanti
C Riduzione da attività economica sostanziale Incide sul calcolo dell’imposizione integrativa
D Coefficienti del regime forfetario Agevola la determinazione del reddito forfetario
E Beni materiali 4.0 Individua gli investimenti materiali agevolabili
F Beni immateriali 4.0 Individua software, sistemi e piattaforme ammesse
G Lavoratori con maggiore tutela Rileva per la maggiorazione del costo del lavoro
H e I Comuni legati alla disciplina dei frontalieri Servono per la tassazione nei rapporti Italia-Svizzera

Esempi pratici

Nuova assunzione agevolata. Una società assume nel 2027 un dipendente a tempo indeterminato. Il costo annuo fiscalmente rilevante è € 42.000. Se ricorrono tutte le condizioni dell’art. 104, la maggiorazione base del 20% genera una deduzione aggiuntiva di € 8.400. Se il lavoratore rientra tra le categorie dell’Allegato G, il beneficio può crescere, nei limiti dell’ulteriore maggiorazione prevista.

Premio di risultato. Un dipendente del settore privato percepisce nel 2027 un premio variabile di € 4.500, previsto da contratto aziendale e collegato a indicatori misurabili. Se il reddito dell’anno precedente non supera € 80.000, l’imposta sostitutiva all’1% è pari a € 45. Con l’aliquota ordinaria del 10%, sullo stesso premio l’imposta sarebbe stata € 450.

Investimento 4.0. Un’impresa acquista nel 2027 un macchinario interconnesso incluso nell’Allegato E, con costo pari a € 1.200.000. La maggiorazione del 180% consente una deduzione fiscale aggiuntiva calcolata su € 2.160.000, da distribuire secondo le regole di ammortamento applicabili. L’ammortamento civilistico resta quello ordinario. La variazione è fiscale.

Operazione UE. Una società italiana partecipa a una scissione transfrontaliera con una società tedesca. Prima di applicare il regime di neutralità, lo studio deve verificare che la società estera rientri tra le forme elencate nell’Allegato A e che sia soggetta a una delle imposte indicate. Senza questa verifica, la neutralità rischia di essere applicata in modo meccanico.

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