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Iva corsi sportivi: esenzione solo dal 17 agosto 2023

30 Giugno, 2026

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Dal 17 agosto 2023 i servizi strettamente connessi alla pratica sportiva – compresi quelli didattici e formativi – sono esenti da IVA se resi da organismi senza fine di lucro a favore di chi pratica sport o educazione fisica, in forza del nuovo art. 36-bis del D.L. 75/2023. La stessa norma ha tentato di coprire anche il periodo anteriore, richiamando l’esenzione didattica dell’art. 10, n. 20), del D.P.R. 633/1972; tuttavia questo aggancio retroattivo è tecnicamente fragile, perché la Corte di giustizia UE ha escluso che corsi specialistici come il nuoto o la guida automobilistica integrino la nozione di “insegnamento scolastico o universitario” richiesta dalla direttiva IVA. Per il passato, dunque, è indispensabile distinguere caso per caso: fuori campo IVA associativo, eventuale esenzione didattica genuina oppure prestazione imponibile.

Perché il tema torna al centro

Il tema non riguarda soltanto le piscine o i circoli velici. Tocca palestre, scuole di tennis, corsi di danza sportiva, lezioni di arti marziali, attività motorie per bambini e percorsi di avviamento allo sport. Quando un ente sportivo incassa un corrispettivo per un corso, quel pagamento può assumere nature diverse: può essere fuori campo IVA, se ricade nella disciplina associativa; può essere esente; oppure può essere imponibile, con aliquota ordinaria del 22%.

La difficoltà nasce dal periodo precedente al 17 agosto 2023. Per quel passato il legislatore ha tentato di introdurre una lettura retroattiva favorevole agli enti sportivi, stabilendo che le prestazioni didattiche e formative già rese si intendono comprese nell’esenzione educativa e didattica. Qui, però, entra in gioco il diritto dell’Unione, che in materia IVA non lascia piena libertà agli Stati membri: le esenzioni sono fattispecie speciali, vanno interpretate restrittivamente e devono rispettare le categorie della direttiva 2006/112/CE.

La regola dal 17 agosto 2023

L’art. 36-bis del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, inserito in sede di conversione dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, ha introdotto una nuova esenzione IVA per il comparto sportivo. La norma riguarda le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, inclusi i servizi didattici e formativi, resi a favore di persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica. Dal lato soggettivo, devono provenire da organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici indicati dall’art. 6 del D.Lgs. 36/2021.

Questa è la vera svolta normativa. L’esenzione non transita più attraverso la categoria dell’insegnamento scolastico o universitario, bensì attraverso quella dei servizi connessi allo sport – coerentemente con l’art. 132, par. 1, lett. m), della direttiva 2006/112/CE, che prevede l’esenzione per le prestazioni di servizi connesse alla pratica sportiva rese da organismi senza fini di lucro. A rafforzare questo inquadramento concorre la causa C-488/18 (Golfclub Schloss Igling, 10 dicembre 2020), con cui la Corte di giustizia UE ha definito i requisiti dell’esenzione sportiva di cui alla citata lettera m).

Periodo Norma da verificare Effetto pratico
Fino al 16 agosto 2023 Art. 4 D.P.R. 633/1972; art. 10, n. 20), D.P.R. 633/1972; norma interpretativa art. 36-bis, comma 2 Non esisteva ancora una specifica esenzione sportiva generale. Il richiamo alla didattica va filtrato con il diritto UE.
Dal 17 agosto 2023 Art. 36-bis, comma 1, D.L. 75/2023 Esenzione IVA per servizi strettamente connessi alla pratica sportiva, se rispettati i requisiti soggettivi e oggettivi.
Rapporti associativi istituzionali Disciplina del fuori campo IVA, ove ancora applicabile Prima ancora dell’esenzione, occorre verificare se l’operazione è fuori dal campo IVA.

Il nodo delle prestazioni rese prima del 17 agosto 2023

Il secondo comma dell’art. 36-bis dispone che le prestazioni didattiche e formative sportive rese prima dell’entrata in vigore della legge di conversione si intendono comprese nell’art. 10, primo comma, n. 20), del D.P.R. 633/1972. La tecnica è quella dell’interpretazione autentica retroattiva: il legislatore non si limita a disciplinare il futuro, ma tenta di fornire copertura alle condotte pregresse degli enti che avevano trattato i corsi sportivi come esenti.

Il problema è la base normativa scelta. L’art. 10, n. 20), non è una norma sportiva: è una norma sulle prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù, sulla formazione e sull’aggiornamento professionale. Essa richiede che le prestazioni siano rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni, o da enti del Terzo settore di natura non commerciale. La domanda corretta non è, quindi, se un corso sportivo insegni qualcosa, ma se quel corso rientri nella nozione IVA di insegnamento scolastico o universitario. E la risposta, nella maggioranza dei casi sportivi, tende a essere negativa.

Un precedente già consolidato lo dimostra: con la Risoluzione n. 79/E del 2 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha applicato l’effetto retroattivo della sentenza CGUE sulle autoscuole (causa C-449/17), imponendo l’IVA sulle lezioni di guida per tutti gli anni ancora accertabili. Il meccanismo – norma nazionale più favorevole smentita dal diritto UE con effetti a ritroso – è esattamente quello che minaccia oggi gli enti sportivi per il periodo anteriore al 17 agosto 2023.

Il limite europeo: la nozione di insegnamento scolastico

L’art. 132, par. 1, lett. i), della direttiva 2006/112/CE esenta l’educazione dell’infanzia e della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione e la riqualificazione professionale. Si tratta di una categoria autonoma del diritto UE, che non può essere ampliata per effetto di una definizione nazionale più estesa. La Corte di giustizia UE ha chiarito che l’insegnamento scolastico o universitario implica un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e competenze, che deve riguardare un insieme ampio e diversificato di materie e inserirsi in una progressione formativa strutturata. Non è sufficiente la trasmissione di una competenza specialistica.

Questo principio pesa enormemente sui corsi sportivi. Una scuola nuoto può disporre di istruttori qualificati, programmi articolati, livelli di apprendimento, brevetti federali e finalità educative apprezzabili. Ma resta, di regola, un insegnamento specialistico: non diventa per questo una scuola in senso IVA.

Nuoto e vela non sono “scuola” ai fini IVA: la giurisprudenza europea

La giurisprudenza della Corte di giustizia UE è netta su questo punto. Nella causa C-449/17 (A & G Fahrschul-Akademie, 14 marzo 2019), relativa alle lezioni di guida automobilistica per patenti B e C1, la Corte ha escluso l’esenzione come insegnamento scolastico o universitario: la guida richiede competenze teoriche e pratiche, ma non trasmette un insieme ampio e diversificato di materie. Lo stesso ragionamento è stato applicato ai corsi di nuoto: nella causa C-373/19 (Dubrovin & Tröger – Aquatics, 21 ottobre 2021), la Corte ha ritenuto che l’insegnamento del nuoto, pur socialmente rilevante, non rientri nella nozione di insegnamento scolastico o universitario prevista dalla direttiva IVA.

Il risultato è coerente con la logica dell’imposta: il diritto UE separa nettamente il mondo dell’educazione scolastica e universitaria da quello dei servizi sportivi. Entrambi possono essere meritevoli di tutela, ma appartengono a categorie esentative distinte e non comunicanti. Per questo la norma interpretativa retroattiva costruita sull’art. 10, n. 20), non può fungere da chiave universale per sterilizzare l’IVA su tutti i corsi sportivi anteriori al 17 agosto 2023.

Quando resta spazio per l’esenzione nel periodo precedente

Affermare che i corsi sportivi non sono automaticamente esenti non equivale a sostenere che ogni prestazione passata sia imponibile. Prima del 17 agosto 2023 occorreva già distinguere almeno tre situazioni:

  • Corrispettivi associativi istituzionali. Se l’attività era resa in diretta attuazione degli scopi istituzionali verso soci, associati o tesserati – con tutti i requisiti della disciplina degli enti associativi – il tema non era l’esenzione dell’art. 10, n. 20), bensì l’eventuale esclusione dal campo IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/1972.
  • Corsi professionalizzanti riconosciuti. Un corso per istruttori sportivi riconosciuto pubblicamente, destinato a rilasciare una qualificazione professionale spendibile, può avere una natura diversa dal semplice corso per praticanti. In questo caso l’art. 10, n. 20), può tornare in gioco se ricorrono i requisiti soggettivi e oggettivi.
  • Corsi sportivi rivolti al pubblico dietro corrispettivo specifico. Se non opera il fuori campo associativo e se il corso non ha natura scolastica, universitaria o professionale in senso UE, l’IVA diventa un rischio concreto.
Tipo di attività Trattamento da valutare Attenzione operativa
Corso nuoto per bambini o adulti praticanti Imponibile ante 17 agosto 2023, salvo fuori campo associativo La qualifica federale dell’istruttore non basta a trasformare il corso in “scuola” ai fini IVA.
Lezioni di vela per iscritti a un circolo Verifica preliminare su rapporto associativo e periodo Dal 17 agosto 2023 può rilevare l’art. 36-bis, se l’ente è senza fine di lucro.
Corso per diventare istruttore o tecnico sportivo Possibile esenzione didattica o formativa ai sensi dell’art. 10, n. 20) Servono riconoscimento pubblico, finalità formativa qualificata e documentazione coerente.
Ingresso libero in impianto sportivo Non è automaticamente didattica Va separato dall’insegnamento e dai servizi accessori connessi.

La differenza tra fuori campo ed esente: un errore frequente

Nella prassi molti enti sportivi utilizzano le due nozioni in modo intercambiabile. È comprensibile, ma pericoloso. Un’operazione fuori campo non entra nel presupposto applicativo dell’imposta; un’operazione esente, invece, è rilevante ai fini IVA, ma non sconta l’imposta in forza di una previsione derogatoria specifica. La differenza incide su partita IVA, fatturazione, certificazione dei corrispettivi, dichiarazione annuale, pro-rata di detrazione e gestione dell’IVA sugli acquisti.

Da segnalare un impatto operativo concreto spesso trascurato: gli enti che prima operavano interamente in regime di fuori campo IVA associativo e che dal 17 agosto 2023 rientrano nell’esenzione dell’art. 36-bis devono dotarsi di partita IVA, gestire gli adempimenti connessi e valutare attentamente la detraibilità dell’IVA sugli acquisti. Cambiare categoria senza governarne tutti gli effetti giuridici e contabili produce più problemi che soluzioni.

Esempi pratici per ASD e SSD

Esempio 1 – corso nuoto 2022 verso utenti non associati. Una ASD organizza lezioni di nuoto per bambini, incassando 220 euro per ogni ciclo mensile. Gli utenti non sono soci né tesserati. L’ente non rilascia qualifiche professionali. In questo caso l’esenzione dell’art. 10, n. 20), è molto debole: il corso non integra insegnamento scolastico o universitario in senso UE e, se l’operazione è commerciale, l’IVA al 22% può essere contestata per tutti gli anni ancora accertabili.

Esempio 2 – corso tennis 2021 per soci tesserati. Una ASD incassa corrispettivi specifici da soci tesserati per lezioni svolte nell’ambito dell’attività istituzionale. Prima di invocare l’esenzione didattica, occorre verificare se ricorrevano i requisiti per il trattamento fuori campo IVA previsto per gli enti associativi. Il problema non coincide con quello dell’art. 10, n. 20), e la confusione tra le due fattispecie può produrre errori difensivi rilevanti in sede di accertamento.

Esempio 3 – corso per istruttori 2023. Un ente sportivo organizza un percorso riconosciuto per il conseguimento di una qualifica tecnica spendibile professionalmente. Il corso non è rivolto al semplice praticante, ma a soggetti che intendono operare come tecnici qualificati. In questo caso l’esenzione formativa può avere basi più solide, a condizione che il riconoscimento pubblico e la finalità professionale risultino documentati in modo coerente.

Come impostare la verifica documentale

La gestione corretta non parte dalla norma astratta: parte dai documenti. Occorre capire chi ha pagato, per quale prestazione, in quale periodo e con quale qualificazione contabile. Il primo controllo riguarda contratti, schede di iscrizione, regolamenti interni e ricevute: se l’ente parla di soci, occorre riscontrare delibera di ammissione, tesseramento, statuto, libro soci e collegamento con l’attività istituzionale.

Il secondo controllo riguarda il riconoscimento soggettivo: per l’art. 10, n. 20), non basta l’affiliazione federale sportiva. Serve accertare se il soggetto opera come istituto o scuola riconosciuta da pubbliche amministrazioni, o se il percorso ha una vera natura formativa professionale – e su questo punto le parole usate nei volantini promozionali non hanno rilevanza giuridica. Il terzo controllo riguarda la contabilità IVA: una riclassificazione costruita solo a posteriori rischia di produrre più problemi che soluzioni.

Il rischio contenzioso e la linea prudente

La tesi più rigorosa porta a una conclusione chiara: per le prestazioni sportive anteriori al 17 agosto 2023 non si può utilizzare automaticamente l’esenzione didattica dell’art. 10, n. 20). Se il corso era soltanto sportivo, l’aggancio con l’insegnamento scolastico o universitario non regge al vaglio del diritto UE. Esiste tuttavia un argomento processuale da non liquidare frettolosamente: le direttive UE non possono essere invocate dallo Stato per aggravare direttamente la posizione del contribuente – è il tema dell’effetto diretto verticale inverso, che impedisce allo Stato di far valere una direttiva contro un privato che si è conformato alla legge nazionale vigente al momento del fatto. Allo stesso tempo, il giudice nazionale ha l’obbligo di interpretare la norma interna in modo conforme al diritto UE fin dove il testo lo consente.

Per gli enti sportivi la linea prudente è: separare il periodo ante e post 17 agosto 2023, distinguere fuori campo ed esente, isolare i corsi realmente professionalizzanti e verificare con attenzione le prestazioni rese a non soci o non tesserati. Solo dopo si può decidere se regolarizzare, resistere o ricalcolare il rischio.

Dal 17 agosto 2023: la base giuridica cambia

Dal 17 agosto 2023 il ragionamento cambia strutturalmente. Non perché ogni servizio sportivo sia automaticamente esente, ma perché l’esenzione dispone finalmente di una base sportiva specifica e coerente con il diritto UE. L’art. 36-bis, comma 1, non richiede di trasformare il corso sportivo in insegnamento scolastico: richiede che la prestazione sia strettamente connessa alla pratica dello sport o dell’educazione fisica, che sia resa a persone che praticano tali attività e che provenga da un organismo senza fine di lucro. Questa impostazione è pienamente coerente con l’art. 132, par. 1, lett. m), della direttiva 2006/112/CE e con i criteri fissati dalla Corte di giustizia UE nella causa C-488/18.

Sul requisito soggettivo vale una precisazione operativa: le SSD costituite in forma di società di capitali rientrano nella categoria degli enti sportivi dilettantistici di cui all’art. 6 del D.Lgs. 36/2021 e possono quindi accedere all’esenzione, ma la loro natura societaria richiede una verifica concreta sull’effettiva assenza di distribuzione di utili, diretta o indiretta.

La conclusione per chi deve decidere

Per le prestazioni ante 17 agosto 2023 la domanda corretta non è: il corso sportivo era educativo? La domanda è: era insegnamento scolastico o universitario, formazione o riqualificazione professionale, secondo la nozione UE?

Se la risposta è no, l’esenzione dell’art. 10 n. 20) non offre una protezione piena. Il corso può restare fuori campo per ragioni associative, se ci sono i requisiti. Oppure può essere imponibile. Dal 17 agosto 2023, invece, va verificata la nuova esenzione sportiva dell’art. 36-bis.

Il punto pratico è tutto qui. Non confondere la meritevolezza sociale dello sport con la categoria IVA della scuola. Sono piani diversi. E quando si sbaglia piano, il rischio fiscale arriva quasi sempre dopo, magari a distanza di anni.

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