Entro il 30 giugno 2026 gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS devono verificare se occorre aggiornare – o per la prima volta comunicare – i dati relativi a base associativa, lavoratori e volontari. La novità più rilevante introdotta dal D.M. 13 gennaio 2026, n. 2 riguarda gli ETS costituiti in forma associativa diversi da ODV e APS: questi enti devono ora procedere con un primo popolamento informativo del Registro. Per ODV e APS, invece, l’adempimento è dovuto soltanto se i dati già presenti nel RUNTS risultano variati rispetto alla situazione al 31 dicembre 2025. Il decreto introduce inoltre la delega telematica, sposta il deposito del bilancio a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e allarga la platea dei professionisti abilitati al deposito, includendo gli esperti contabili iscritti alla sezione B dell’Albo.
Perché il D.M. n. 2/2026 cambia l’approccio al RUNTS
Il D.M. 13 gennaio 2026, n. 2 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026 e in vigore dal 9 aprile 2026 – ha modificato il regolamento RUNTS di cui al D.M. 15 settembre 2020, n. 106. Chi non provvede all’aggiornamento ove obbligato si espone alla procedura sanzionatoria prevista dall’art. 48, comma 5, del Codice del Terzo settore e dall’art. 20, comma 7, del D.M. n. 106/2020.
Il D.M. 13 gennaio 2026, n. 2 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026 e in vigore dal 9 aprile 2026 – ha modificato il regolamento RUNTS di cui al D.M. 15 settembre 2020, n. 106, con l’obiettivo di aggiornare le procedure alla luce delle modifiche legislative intervenute sul Codice del Terzo settore e di correggere alcune criticità emerse nei primi anni di funzionamento del Registro. La scadenza del 30 giugno 2026 non è quindi un adempimento meramente formale: chi non vi provvede, ove obbligato, si espone alla procedura sanzionatoria prevista dall’art. 48, comma 5, del Codice del Terzo settore e dall’art. 20, comma 7, del D.M. n. 106/2020.
Perché il D.M. n. 2/2026 cambia l’approccio al RUNTS
Il D.M. n. 2/2026 ha due direttrici principali: aggiornare le procedure alle modifiche del Codice del Terzo settore e rendere più efficiente la gestione informatica degli adempimenti. La novità strutturalmente più rilevante è l’estensione dell’obbligo di comunicare i dati sulla composizione della base associativa, sui lavoratori e sui volontari a tutti gli ETS costituiti in forma associativa – e non più soltanto a ODV e APS, per le quali tale obbligo esisteva già in quanto collegato ai requisiti dimensionali e ai rapporti numerici tra volontari, associati e personale retribuito prescritti dal Codice del Terzo settore.
La logica non è quella di un aggravio burocratico fine a sé stesso. Il RUNTS è destinato a diventare progressivamente uno strumento di trasparenza sugli assetti organizzativi degli ETS: chi partecipa alla base associativa, quanti sono i soggetti con diritto di voto, se l’ente impiega lavoratori, se si avvale di volontari iscritti nel registro e, se del caso, di volontari messi a disposizione da enti aderenti.
Chi deve comunicare i dati entro il 30 giugno 2026
La distinzione fondamentale riguarda la sezione di iscrizione e la storia documentale dell’ente nel RUNTS. Le ODV e le APS, avendo già comunicato i dati richiesti in sede di iscrizione, devono procedere entro il 30 giugno 2026 solo se risultano variazioni rispetto alla situazione al 31 dicembre 2025. Gli altri ETS associativi – associazioni riconosciute e non riconosciute iscritte in sezioni diverse da ODV e APS – si trovano invece nella posizione più delicata: il Registro, di norma, non possiede ancora queste informazioni, e la scadenza del 30 giugno 2026 assume per essi il valore di primo popolamento informativo.
| Tipologia di ente | Obbligo entro il 30 giugno 2026 | Logica dell’adempimento |
|---|---|---|
| ODV | Aggiornamento solo se i dati sono variati rispetto al 31 dicembre 2025 | Verifica del mantenimento dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore |
| APS | Aggiornamento solo se i dati sono variati rispetto al 31 dicembre 2025 | Controllo su base associativa, volontari e rapporti con il personale retribuito |
| Altri ETS costituiti in forma associativa | Comunicazione dei dati, di fatto per la prima volta | Trasparenza sulla composizione e sull’organizzazione dell’ente |
La conseguenza pratica è che un’associazione culturale ETS, iscritta nella sezione “Altri enti del Terzo settore”, non può limitarsi a verificare l’assenza di variazioni: se i dati non sono ancora presenti nel RUNTS, deve comunicarli. Al contrario, un’APS già iscritta che non registra variazioni rispetto ai dati depositati può non effettuare alcun nuovo invio.
Quali dati vanno trasmessi
L’aggiornamento riguarda le informazioni previste dall’art. 8, comma 6, lett. r), del D.M. n. 106/2020, come modificato dal D.M. n. 2/2026. Gli enti devono comunicare i soci o associati con diritto di voto, distinguendo tra persone fisiche ed enti non persone fisiche. Per questi ultimi non basta indicare il numero complessivo: occorre specificare gli elementi identificativi degli enti associati.
Devono inoltre essere comunicati i lavoratori dipendenti e parasubordinati con apertura di posizione assicurativa, i volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente e i volontari degli enti aderenti dei quali l’ente eventualmente si avvale.
Esempio operativo. Un’associazione ETS iscritta tra gli “Altri enti del Terzo settore” con 80 soci persone fisiche con diritto di voto, 2 enti associati, 3 dipendenti e 12 volontari iscritti nel registro dovrà comunicare tutti questi dati entro il 30 giugno 2026. Negli anni successivi l’aggiornamento sarà necessario solo in caso di variazione rispetto ai dati già presenti nel RUNTS.
Per le reti associative, oltre che per ODV e APS, occorre prestare particolare attenzione alle riduzioni del numero o della tipologia degli associati al di sotto dei limiti necessari per il mantenimento della qualifica. In tali casi non si applica la finestra annuale del 30 giugno: l’aggiornamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
La delega telematica semplifica, ma non elimina le responsabilità
Una delle novità più rilevanti sul piano operativo è l’introduzione della delega telematica, operativa dal 9 aprile 2026. Il legale rappresentante può conferire a un soggetto individuato – anche non iscritto ad albi professionali – la delega alla compilazione, all’eventuale sottoscrizione e all’invio dell’istanza telematica. La delega può riguardare anche il deposito degli atti e l’aggiornamento delle informazioni dell’ente.
La delega può essere limitata alla sola compilazione, oppure estesa alla compilazione, sottoscrizione e invio. Nel primo caso la responsabilità delle dichiarazioni resta in capo al legale rappresentante. Nel secondo caso il delegato assume la responsabilità sulla veridicità delle attestazioni e sulla conformità agli originali dei documenti depositati. Le dichiarazioni rese nell’ambito del RUNTS richiamano il regime del D.P.R. n. 445/2000, con possibili conseguenze anche penali in caso di dichiarazioni mendaci o documenti non conformi agli originali.
Il portale RUNTS diventa il canale prioritario di comunicazione
Il D.M. n. 2/2026, modificando l’art. 6, comma 3, del D.M. n. 106/2020, rafforza la centralità del sistema informatico del RUNTS. Le comunicazioni degli Uffici verso gli enti avvengono prioritariamente attraverso il portale e si considerano perfezionate quando il documento è reso disponibile nell’area riservata dell’ente, indipendentemente dall’effettiva lettura. La PEC è ammessa come canale residuale e, per gli enti già cancellati dal Registro, rimane il mezzo ordinario di interlocuzione – ad esempio per completare la devoluzione del patrimonio.
Non basta più presidiare la casella PEC: il portale diventa il luogo principale in cui verificare comunicazioni, richieste istruttorie, esiti e aggiornamenti. Per gli enti minori, spesso gestiti con risorse amministrative limitate, il rischio concreto è quello di accorgersi tardi di una comunicazione già perfezionata. La PEC utilizzata deve essere intestata all’ente – non al legale rappresentante o a un professionista esterno – e costituisce un dato pubblico consultabile nel RUNTS.
Bilanci e relazioni di controllo: il termine diventa mobile
Con la riformulazione dell’art. 20, comma 5, del D.M. n. 106/2020, il termine per il deposito del bilancio non è più ancorato alla data fissa del 30 giugno, ma viene fissato in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Questa modifica beneficia in particolare gli enti con esercizio finanziario non coincidente con l’anno solare, per i quali il vecchio termine fisso risultava spesso inadeguato.
Entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio devono essere depositati non solo il bilancio e il rendiconto della raccolta fondi, ma anche le relazioni dell’organo di controllo e del revisore, ove istituiti. Per le fondazioni ETS, deve inoltre essere allegata la delibera di approvazione del bilancio. Sul fronte dei soggetti abilitati al deposito, il D.M. n. 2/2026 estende la legittimazione agli esperti contabili iscritti nella sezione B dell’Albo: il professionista può tuttavia occuparsi del solo deposito degli atti, non dell’aggiornamento delle informazioni dell’ente.
Termini da monitorare e sanzioni
Il calendario degli adempimenti RUNTS va gestito con precisione. Il 30 giugno è il termine annuale per l’aggiornamento dei dati relativi a base associativa, lavoratori e volontari (riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente). Il termine di 30 giorni riguarda l’aggiornamento degli altri dati essenziali dell’ente – denominazione, sede, cariche sociali e ulteriori informazioni previste dall’art. 8, comma 6, del regolamento RUNTS. Per la perdita o il riacquisto della natura non commerciale, il termine di 30 giorni decorre dall’approvazione del bilancio.
| Scadenza | Adempimento |
|---|---|
| 30 giugno | Aggiornamento annuale dei dati su soci, associati, lavoratori e volontari (se variati o trasmessi per la prima volta) |
| 30 giorni dalla modifica | Aggiornamento degli altri dati dell’ente: sede, denominazione, cariche sociali e informazioni di cui all’art. 8, comma 6, D.M. n. 106/2020 |
| 30 giorni dall’approvazione del bilancio | Comunicazione della perdita o del riacquisto della natura non commerciale |
| 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio | Deposito del bilancio, del rendiconto raccolta fondi e delle relazioni di controllo (organo di controllo e revisore), ove previste |
In caso di ritardo, si applicano sanzioni da 103 a 1.032 euro a carico degli amministratori, come previsto dall’art. 2630 c.c. richiamato dall’art. 48, comma 5, del Codice del Terzo settore. L’applicazione delle sanzioni è preceduta da una diffida ad adempiere, con assegnazione di un termine compreso tra 30 e 180 giorni.
Il punto operativo per gli enti
Gli ETS dovrebbero affrontare la scadenza del 30 giugno 2026 non come un invio isolato, ma come una verifica complessiva della propria posizione RUNTS. Il primo controllo riguarda la sezione di iscrizione: ODV, APS, reti associative, fondazioni o altri enti associativi hanno obblighi non sempre sovrapponibili. Il secondo controllo riguarda i dati già presenti sul portale. Il terzo riguarda la coerenza tra libro soci, registro volontari, rapporti di lavoro e informazioni depositate.
Il rischio principale non è soltanto omettere una comunicazione. Il rischio più serio è trasmettere dati formalmente compilati ma sostanzialmente non coerenti con la documentazione interna dell’ente. Per questo la scadenza RUNTS deve dialogare con governance, verbali, registro volontari, libro associati, contratti di lavoro, posizioni assicurative e bilancio. Il D.M. n. 2/2026 conferma una tendenza ormai consolidata: il Terzo settore è governato sempre meno da adempimenti occasionali e sempre più da obblighi continuativi di trasparenza, tracciabilità e aggiornamento documentale.
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