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False asseverazioni Superbonus 110%: il beneficio decade del tutto

26 Giugno, 2026

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La Cassazione penale, con un orientamento ormai consolidato e ribadito anche nel 2026 con la Sentenza n. 21670/2026, ha stabilito un principio senza margini di compromesso: quando un credito d’imposta da Superbonus nasce da una falsa asseverazione, quel credito è viziato per intero e non può essere sanato da alcuna regolarizzazione successiva. Non rileva che i lavori siano stati poi completati, né che una parte del bonus sarebbe stata comunque spettante. Il beneficio decade integralmente, il credito può essere sequestrato come profitto del reato, e i soggetti coinvolti – tecnici asseveratori in testa – rischiano conseguenze sia fiscali sia penali di rilievo, compresa la reclusione fino a cinque anni prevista dal comma 13-bis.1 dell’art. 119 del DL 34/2020. La linea dei giudici è netta: nel Superbonus, la veridicità dell’asseverazione non è una formalità. È il fondamento stesso del diritto all’agevolazione.

Cosa ha detto la Cassazione

La decisione prende posizione su un tema molto delicato, e ormai centrale, nella stagione dei controlli sul Superbonus: il rapporto tra falsa asseverazione e sorte del credito fiscale generato.

Secondo la Corte (Sentenza n. 21670/2026), quando l’asseverazione non è veritiera, viene meno il presupposto che consente di maturare il credito. Da qui discende una conseguenza pesante: il beneficio fiscale decade integralmente.

Non solo. Il credito così formato può essere considerato profitto del reato e, proprio per questo, può essere assoggettato a sequestro finalizzato alla confisca, anche per equivalente. La logica seguita dai giudici è lineare: se il sistema dei controlli consente la nascita del credito ricevendo un’attestazione falsa, l’utilità economica che ne deriva non è “parzialmente lecita”. È viziata all’origine.

Da dove nasce la vicenda

Il caso esaminato riguarda un intervento agevolato con Superbonus. L’accusa contestava l’indebita generazione di crediti d’imposta tramite un’attestazione di avvenuta esecuzione dei lavori che, alla data indicata, non corrispondeva alla realtà.

In sostanza, al momento in cui era stata resa l’asseverazione, i lavori risultavano eseguiti solo in minima parte. La difesa aveva però sostenuto una tesi diversa: le opere erano state poi completate e, in ogni caso, almeno una parte del beneficio sarebbe stata spettante secondo la disciplina applicabile.

Era una linea difensiva non banale. Nella prassi, la tentazione è proprio questa: se l’intervento alla fine è stato realizzato, si prova a salvare almeno il “pezzo buono” dell’agevolazione. La Cassazione, però, ha respinto questa impostazione.

Perché i lavori successivi non salvano il 110%

Qui sta il cuore della pronuncia.

La Corte afferma che l’esecuzione dei lavori in epoca successiva al rilascio della falsa asseverazione non sana l’illecito originario. Non basta completare l’opera dopo aver dichiarato il falso. Il problema non è il semplice ritardo esecutivo. Il problema è che il credito si è formato sulla base di un presupposto dichiarativo non vero.

Questo passaggio ha una portata molto pratica. Se il tecnico, il beneficiario o altri soggetti coinvolti attestano una fine lavori o uno stato di avanzamento non corrispondente alla situazione reale, il vizio si colloca nel momento genetico del credito. Ed è proprio quella genesi irregolare che travolge l’intero beneficio. La sentenza valorizza, sotto questo profilo, il meccanismo decadenziale collegato alla non veridicità delle attestazioni previsto dal DL n. 34/2020: una volta caduto il presupposto dichiarativo, non c’è spazio per conservare una quota dell’agevolazione.

Il profitto del reato coincide con il credito

Un aspetto molto rilevante riguarda il sequestro.

La Cassazione ribadisce che, in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il profitto confiscabile derivante dalla costituzione di crediti fiscali fittizi generati da false asseverazioni deve essere individuato nell’intera agevolazione ottenuta.

Quindi non rileva:

  • che i lavori siano stati ultimati dopo;
  • che parte dei costi sia stata davvero sostenuta;
  • che, secondo la difesa, una frazione del bonus sarebbe stata comunque maturata;
  • che si chieda di limitare il sequestro solo alla differenza tra credito spettante e credito indebitamente fruito.

Per la Corte, il profitto non è una posta teorica. È il credito d’imposta formatosi grazie alla falsa rappresentazione del fatto. E proprio perché deriva direttamente da quella condotta, può essere sequestrato per intero.

Nota: la questione della sequestrabilità integrale del credito è stata oggetto di rimessione alle Sezioni Unite (si veda l’ordinanza collegata alla sentenza n. 37138/2023). È opportuno monitorare eventuali pronunce delle SU che potrebbero precisare ulteriormente i criteri di quantificazione del profitto confiscabile.

Il quadro normativo: art. 119 e art. 121 del DL 34/2020

La vicenda si inscrive nel quadro normativo del Superbonus e, in particolare, degli artt. 119 e 121 del DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Tre sono i livelli sanzionatori da tenere presenti:

  • Sanzione penale speciale (art. 119, comma 13-bis.1, DL 34/2020): il tecnico abilitato che espone informazioni false o omette informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto o sull’effettiva realizzazione dell’intervento, o che attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso per conseguire un ingiusto profitto, la pena è aumentata.
  • Sanzione amministrativa (art. 119, comma 14, DL 34/2020): per le attestazioni o asseverazioni infedeli non integranti fattispecie penale, si applica una sanzione pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna asseverazione resa in modo non veritiero.
  • Decadenza dal beneficio fiscale: la non veridicità dell’asseverazione comporta, per il contribuente, la decadenza integrale dall’agevolazione e il recupero delle somme eventualmente già fruite.

A questi si aggiungono le possibili contestazioni per i reati comuni di cui all’art. 481 c.p. (falsità ideologica in certificati) e art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), reati richiamati in numerose pronunce della Cassazione sul Superbonus.

La distinzione tra irregolarità e falsità

Non ogni errore documentale porta automaticamente allo stesso esito. Questo va detto con chiarezza.

La pronuncia si muove sul terreno della non veridicità sostanziale dell’asseverazione, non su quello del mero errore formale o della semplice incompletezza documentale. La differenza è enorme.

Un conto è una carenza sanabile, un refuso, un allegato mancante, un errore tecnico che non altera il contenuto sostanziale dell’attestazione. Un altro conto è dichiarare come realizzato uno stato di avanzamento che in realtà non esiste, oppure attestare come concluso un intervento non ancora terminato. Nel primo caso si entra nel campo delle regole amministrative e delle possibili regolarizzazioni. Nel secondo si entra in un’area ben più critica, con riflessi fiscali e penali di rilievo.

Cosa cambia per contribuenti, imprese e tecnici

L’effetto pratico della sentenza è severo. E, volendo, anche pedagogico.

Per i contribuenti

Il messaggio è semplice: non basta dire “tanto poi i lavori li abbiamo finiti”. Se il credito è stato attivato o monetizzato sulla base di una falsa asseverazione, il rischio è la perdita totale del beneficio, il recupero fiscale con sanzioni e gli interessi, oltre alle possibili conseguenze penali.

Per le imprese

Le imprese esecutrici non possono considerare l’asseverazione come un passaggio burocratico da “forzare” per accelerare cessioni del credito, sconto in fattura o chiusura economica dell’operazione. Se la documentazione tecnica non fotografa il reale avanzamento dell’intervento, il rischio si trasferisce su tutta la filiera.

Per i tecnici asseveratori

È il punto più delicato. L’asseverazione, nel sistema del Superbonus, non è un adempimento ornamentale. È il documento che attesta fatti tecnici rilevanti ai fini della nascita del beneficio. Se quei fatti non sono veri, la responsabilità può diventare molto seria: si parte dalle sanzioni amministrative del comma 14 dell’art. 119, si arriva alla reclusione fino a cinque anni prevista dal comma 13-bis.1, e si aggiunge il rischio del sequestro delle parcelle professionali – già legittimato dalla Cassazione con sentenza n. 42010/2022.

Un esempio pratico

Immaginiamo un condominio che intenda maturare un SAL utile per l’opzione dello sconto in fattura. Il tecnico assevera che i lavori hanno raggiunto il livello richiesto, ma in realtà in cantiere è stato eseguito solo il 15% dell’intervento.

Grazie a quella asseverazione, viene generato il credito. Tre mesi dopo, i lavori proseguono e arrivano davvero alla soglia necessaria. Bene. Ma secondo il principio affermato dalla Cassazione, questo completamento successivo non ripulisce il credito già nato su base falsa. Quel credito resta viziato all’origine.

Altro esempio: si attesta la fine lavori per consentire la chiusura dell’agevolazione. In realtà mancano ancora opere essenziali. Anche se l’intervento viene completato poche settimane dopo, il falso originario continua a incidere sulla legittimità del beneficio – e il credito rimane esposto a sequestro e confisca.

Schema riepilogativo

Questione Risposta della Cassazione
I lavori eseguiti dopo la falsa asseverazione salvano il bonus? No – non sanano l’illecito originario
Si può conservare almeno la parte di beneficio teoricamente spettante? No – la decadenza colpisce l’intera agevolazione
Il credito generato con asseverazione falsa è sequestrabile? – come profitto del reato
Il profitto va limitato alla sola parte indebita? No – coincide con il credito formatosi sulla base del falso
Le parcelle del tecnico asseveratore sono sequestrabili? – già confermato da Cass. n. 42010/2022
Un errore formale equivale a una falsa asseverazione? No – rileva la non veridicità sostanziale, non il mero vizio formale

Infografica

I falseass110

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