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Operazioni straordinarie ETS: il Notariato ordina le regole

19 Maggio, 2026

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Le operazioni straordinarie degli enti del Terzo settore non sono più un terreno laterale, riservato a pochi casi eccezionali. Lo Studio n. 7-2026/CTS del Consiglio Nazionale del Notariato, approvato dalla Commissione Studi Terzo Settore, Enti e Sociale il 15 aprile 2026, offre una ricostruzione ampia degli adempimenti da seguire in caso di trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit. Il documento non introduce una nuova disciplina. Questo va detto subito. È uno studio notarile, quindi una fonte interpretativa autorevole, utile per orientare professionisti, amministratori, fondatori e uffici chiamati a gestire operazioni che coinvolgono associazioni, fondazioni, comitati, ETS e soggetti non ancora iscritti al RUNTS.

Sommario

Il punto centrale dello studio del Notariato

Il cuore dello studio è l’art. 42-bis c.c., introdotto nel codice civile dal Codice del Terzo settore. La norma consente ad associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute e fondazioni di effettuare reciproche trasformazioni, fusioni e scissioni, salvo espresso divieto contenuto nell’atto costitutivo o nello statuto.

Non è una disposizione di dettaglio. È piuttosto una norma di sistema. Ha dato cittadinanza civilistica a operazioni che, per molto tempo, erano state guardate con sospetto quando uscivano dal perimetro societario.

Prima della riforma del Terzo settore, il ragionamento era spesso condizionato da un’idea rigida: trasformazioni, fusioni e scissioni appartengono alle società. Per gli enti non profit, fuori dai casi espressamente previsti, la strada tradizionale sembrava un’altra. Prima estinzione, poi costituzione di un nuovo ente.

L’art. 42-bis c.c. cambia questa impostazione. L’ente può mutare forma senza perdere necessariamente continuità. Il patrimonio resta il perno dell’operazione. I rapporti giuridici proseguono. La vicenda non viene trattata come morte e rinascita, ma come riorganizzazione.

Lo Studio del Notariato parte proprio da qui: dare ordine a questa continuità.

La cornice normativa da tenere insieme

Le operazioni straordinarie ETS non si leggono con una sola norma. L’art. 42-bis c.c. è il punto di partenza, ma non basta.

Occorre coordinare più livelli. Prima il codice civile, con le norme sulle trasformazioni e sulle operazioni societarie richiamate in quanto compatibili. Poi il Codice del Terzo settore, soprattutto per personalità giuridica, competenze assembleari, iscrizione al RUNTS, controlli e devoluzione patrimoniale.

Entrano in gioco anche il D.Lgs. n. 112/2017, quando l’operazione riguarda imprese sociali, e la disciplina sportiva quando sono coinvolti enti sportivi dilettantistici. In questo secondo caso rilevano anche il D.Lgs. n. 36/2021 e il D.Lgs. n. 39/2021, con il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

La difficoltà vera è questa: le regole societarie non possono essere copiate. Devono essere adattate. Negli ETS non ci sono quote di partecipazione al capitale. Non c’è riparto di utili. Non c’è un rapporto di cambio in senso societario. Il patrimonio ha una destinazione vincolata.

Da qui nasce il lavoro interpretativo dello studio.

Enti interessati: non solo ETS già iscritti al RUNTS

Lo studio chiarisce un aspetto che nella pratica genera confusione. L’art. 42-bis c.c. riguarda gli enti del Libro I del codice civile, anche quando non hanno ancora la qualifica di ETS.

Quindi possono essere coinvolti enti già iscritti al RUNTS, ma anche enti non profit privi della qualifica di Ente del Terzo settore. La qualifica ETS incide sugli adempimenti. Non sempre incide sull’ammissibilità dell’operazione.

La differenza è concreta. Un’associazione non riconosciuta non ETS che si trasforma in fondazione ETS deve affrontare controlli diversi rispetto a una trasformazione interna tra due ETS. Cambiano il registro competente, il controllo sul patrimonio minimo e, talvolta, il ruolo dell’autorità amministrativa.

Nella pratica bisogna quindi distinguere tre piani:

  • i. la forma giuridica dell’ente;
  • ii. la presenza o assenza della personalità giuridica;
  • iii. la qualifica ETS e l’iscrizione al RUNTS.

Confondere questi tre livelli porta a errori. Un ente può essere associazione, può essere riconosciuto o non riconosciuto, può essere ETS o non esserlo. Sono piani diversi.

Il ruolo dei comitati nella lettura più recente

Un passaggio interessante riguarda i comitati. L’art. 42-bis c.c. cita associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute e fondazioni. Non cita espressamente i comitati.

Lo studio, però, valorizza la Circolare del Ministero del Lavoro n. 5 del 2025. Il documento ministeriale ammette la possibilità che un comitato, anche privo di personalità giuridica, sia iscritto al RUNTS nella sezione degli altri enti del Terzo settore.

La ragione è legata alla definizione ampia di ente del Terzo settore. L’art. 4 CTS parla di enti privati diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il comitato, specie quando raccoglie fondi per finalità altruistiche o di interesse generale, può rientrare in questa logica. La sua durata eventualmente limitata non lo esclude dal Terzo settore. Anche l’atto costitutivo di un ETS può prevedere una durata determinata.

Resta una precisazione. Il comitato non può essere confuso con gli organismi territoriali chiamati “comitati” da alcune associazioni complesse. Quelli possono essere, nella sostanza, associazioni. Il nome non decide la natura giuridica.

La personalità giuridica dei comitati

La Circolare MLPS n. 5/2025 affronta anche il tema dell’art. 22 CTS. Il dato letterale della norma richiama associazioni e fondazioni, non i comitati. Una lettura meramente letterale potrebbe quindi escluderli dal procedimento RUNTS per l’acquisto della personalità giuridica.

Il Ministero segue però una lettura sistematica. Il comitato può avere personalità giuridica. Lo si ricava anche dall’art. 41 c.c., che disciplina la responsabilità dei componenti del comitato quando manca il riconoscimento.

Da qui la conclusione: il procedimento dell’art. 22 CTS può applicarsi anche ai comitati. In via prudenziale, il patrimonio minimo viene equiparato a quello delle fondazioni. Quindi il riferimento operativo è € 30.000.

Questo punto incide sulle operazioni straordinarie. Se un comitato intende entrare nel perimetro ETS o partecipare a una riorganizzazione, il professionista deve verificare forma, finalità, patrimonio, sezione RUNTS e compatibilità dell’operazione.

Non basta chiamarlo comitato. Occorre capire come opera.

Il passaggio alla personalità giuridica non è trasformazione

Uno dei chiarimenti più importanti riguarda il passaggio da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta.

A prima vista può sembrare una trasformazione. Cambia il regime di responsabilità. Cambia l’autonomia patrimoniale. Cambiano i controlli. Ma, secondo la lettura accolta dallo studio, non cambia il tipo giuridico.

L’ente era associazione e resta associazione. Prima era privo di personalità giuridica, dopo la acquisisce. Non si passa da associazione a fondazione. Non si passa da fondazione ad associazione.

Per questo il passaggio alla personalità giuridica va gestito con la disciplina ordinaria prevista per il riconoscimento o, per gli ETS, con l’art. 22 CTS. Non con le regole della trasformazione.

Lo stesso vale in senso inverso. Se un’associazione riconosciuta perde la personalità giuridica e prosegue come associazione non riconosciuta, non realizza una trasformazione in senso proprio.

Il punto non è accademico. Incide sui documenti, sulle delibere e sui controlli. Applicare l’art. 42-bis c.c. dove non serve significa complicare inutilmente l’operazione.

Nemmeno l’iscrizione al RUNTS è trasformazione

Un altro errore frequente riguarda il RUNTS. L’iscrizione di un ente nel Registro unico nazionale del Terzo settore non è, da sola, una trasformazione.

Se un’associazione già esistente adegua lo statuto per assumere la qualifica di ETS, resta associazione. Acquisisce una qualifica giuridica speciale, ma non muta tipo.

Lo stesso vale per il passaggio da una sezione all’altra del RUNTS, almeno quando la forma giuridica resta compatibile con la nuova sezione.

Il discorso cambia quando la sezione presuppone una forma specifica. Una fondazione non può iscriversi come associazione di promozione sociale, perché le APS hanno natura associativa. In quel caso il passaggio alla sezione APS richiede un mutamento della forma giuridica. E quindi può entrare in gioco una vera trasformazione.

Si consideri il caso di una fondazione iscritta come ente filantropico che voglia diventare APS. Non basta cambiare sezione. Serve trasformarsi in associazione, con tutto ciò che ne deriva.

Statuto e atto costitutivo: la prima verifica

L’art. 42-bis c.c. consente le operazioni straordinarie se non sono espressamente escluse dall’atto costitutivo o dallo statuto.

Questa è la prima verifica da fare. Prima della relazione patrimoniale. Prima della perizia. Prima del progetto di fusione o scissione. Prima di qualunque ragionamento fiscale.

Nelle associazioni, il divieto statutario può essere rimosso con le regole previste per le modifiche statutarie, salvo clausole più rigorose. Non serve di regola l’unanimità, salvo che lo statuto lo imponga.

Nelle fondazioni il tema cambia tono. La volontà del fondatore ha un peso diverso. Se l’atto istitutivo vieta la trasformazione o limita fusione e scissione, quel vincolo non può essere trattato come una normale clausola organizzativa.

La Massima n. 20 del Consiglio Notarile di Milano valorizza proprio l’autonomia statutaria delle fondazioni. Lo statuto può vietare tutte le operazioni straordinarie, vietarne solo alcune, subordinarle a condizioni o richiedere il consenso di determinati soggetti.

Per questo, nelle fondazioni, la lettura dello statuto non è un passaggio preparatorio. È il centro dell’analisi.

Le fondazioni e il vincolo dello scopo

La trasformazione di una fondazione in associazione è una delle ipotesi più sensibili.

La fondazione nasce intorno a un patrimonio destinato a uno scopo. L’associazione nasce intorno a una base personale. Il passaggio da un modello all’altro non è neutro.

Nella fondazione tradizionale non c’è una base associativa. Non c’è un’assemblea di associati. Non esistono soggetti che, per effetto naturale della trasformazione, possano diventare associati dell’ente di arrivo.

Se la fondazione è di partecipazione, il problema si attenua. Possono esserci partecipanti, fondatori, sostenitori o organi di indirizzo. La struttura è già ibrida. In alcuni casi consente di individuare con più facilità chi entrerà nell’associazione risultante.

Se invece la fondazione è tradizionale, l’organo amministrativo dovrà individuare soggetti disponibili ad assumere la qualità di associati. Questa adesione dovrebbe essere formale e condizionata all’efficacia della trasformazione.

Altrimenti nasce un rischio serio: creare un’associazione senza vera base associativa.

La relazione patrimoniale nella trasformazione

Per deliberare una trasformazione, l’art. 42-bis c.c. richiede una relazione sulla situazione patrimoniale dell’ente. La relazione deve contenere anche l’elenco dei creditori.

Deve essere aggiornata a non più di 120 giorni rispetto alla delibera.

Questo documento ha una funzione precisa. Non serve solo agli associati. Serve anche a consentire un controllo sulla consistenza patrimoniale dell’ente e sulla posizione dei creditori.

Per questa ragione, secondo lo studio, non può essere rinunciata neppure con il consenso unanime degli associati. Il consenso interno non basta quando il documento tutela anche interessi esterni.

Nella pratica la relazione dovrebbe indicare almeno:

  • i. attività e passività dell’ente;
  • ii. beni immobili, mobili registrati e partecipazioni;
  • iii. crediti e debiti;
  • iv. rapporti contrattuali pendenti;
  • v. contributi pubblici ricevuti;
  • vi. vincoli di destinazione sul patrimonio;
  • vii. elenco analitico dei creditori.

Una relazione generica espone l’operazione a contestazioni. Specialmente quando il patrimonio comprende beni vincolati o contributi pubblici.

La relazione illustrativa degli amministratori

Accanto alla situazione patrimoniale, l’art. 42-bis c.c. richiama la relazione prevista dall’art. 2500-sexies, secondo comma, c.c.

Si tratta della relazione con cui gli amministratori spiegano motivazioni ed effetti della trasformazione. Il documento deve rendere comprensibile perché l’ente cambia forma e quali conseguenze derivano dall’operazione.

È diverso dalla relazione patrimoniale. Non fotografa solo numeri e creditori. Spiega la logica dell’operazione.

Per esempio, una associazione che diventa fondazione potrebbe motivare la scelta con l’esigenza di stabilizzare la governance, rafforzare il vincolo patrimoniale o coinvolgere soggetti istituzionali.

Una fondazione che diventa associazione potrebbe invece valorizzare il bisogno di maggiore partecipazione interna, apertura democratica o coinvolgimento dei destinatari dell’attività.

Secondo la ricostruzione notarile, questa relazione tutela soprattutto gli associati. Per questo può essere rinunciabile quando l’interesse protetto è solo interno.

Nelle fondazioni tradizionali, dove non esiste assemblea di associati, la rinuncia dovrebbe essere valutata con più cautela.

La relazione di stima e il patrimonio minimo

Il richiamo all’art. 2500-ter, secondo comma, c.c. porta al tema della relazione di stima.

La relazione di stima serve a valutare il patrimonio dell’ente secondo valori attuali. Non basta il dato contabile storico. Occorre verificare la consistenza reale di attività e passività.

Il tema diventa decisivo quando l’ente risultante deve essere dotato di personalità giuridica. Per gli ETS, l’art. 22 CTS richiede un patrimonio minimo di € 15.000 per le associazioni e di € 30.000 per le fondazioni.

Il notaio deve attestare la sussistenza del patrimonio minimo. Il controllo non è decorativo. È parte del procedimento di iscrizione o permanenza nel RUNTS.

La relazione giurata può essere necessaria anche quando il patrimonio è formato solo da denaro. La ragione è semplice: il controllo riguarda la consistenza patrimoniale, non solo la natura dei beni.

Se l’ente di arrivo è un’associazione non riconosciuta, la questione cambia. Non esiste un patrimonio minimo legale. Lo studio ammette quindi dubbi sulla necessità della relazione di stima in questi casi.

Sul piano prudenziale, però, documentare il patrimonio resta spesso opportuno.

Organi competenti nelle associazioni

Nelle associazioni riconosciute la trasformazione è deliberata dall’assemblea. In assenza di diverse previsioni statutarie, il riferimento è l’art. 21, secondo comma, c.c.

Serve la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il tema non è sempre pacifico. Una parte della dottrina ritiene che, quando l’associazione si trasforma in fondazione tradizionale, gli associati perdono il rapporto partecipativo. L’effetto pratico sarebbe vicino allo scioglimento. Da qui la tesi favorevole all’applicazione del quorum più severo previsto per lo scioglimento.

Lo studio segnala però una distinzione. Se l’ente di arrivo è una fondazione di partecipazione, gli associati possono conservare un ruolo in organi partecipativi o di indirizzo. In tale ipotesi il quorum delle modifiche statutarie appare più coerente.

Nelle associazioni non riconosciute il punto di partenza è l’art. 36 c.c. L’ordinamento interno è regolato dagli accordi degli associati.

Per gli ETS, però, non tutto può essere rimesso alla libertà statutaria. Il principio di democraticità impone quorum non svuotati di contenuto. Clausole che consentono modifiche rilevanti con la presenza di qualunque numero di associati possono creare criticità.

Organi competenti nelle fondazioni

Nelle fondazioni tradizionali manca l’assemblea. La trasformazione è deliberata dall’organo amministrativo, salvo diversa previsione statutaria.

Non trova applicazione l’art. 2500-octies, quarto comma, c.c., che riguarda la trasformazione eterogenea della fondazione in società di capitali. Quella è un’altra fattispecie. L’art. 42-bis c.c. riguarda operazioni tra enti non profit del Libro I.

Resta però il rispetto della volontà del fondatore. Questo è il vero limite.

Nelle fondazioni di partecipazione, lo statuto può attribuire la competenza a un organo assembleare o di indirizzo. In questi casi è opportuno che lo statuto indichi chiaramente quorum costitutivi e deliberativi.

La Massima n. 20 del Consiglio Notarile di Milano conferma la possibilità per lo statuto di individuare l’organo competente, prevedere quorum diversi e subordinare l’operazione a condizioni particolari.

Se la fondazione non è ETS, la delibera resta soggetta all’approvazione dell’autorità amministrativa competente. Se invece la fondazione è iscritta al RUNTS, il controllo segue l’art. 22 CTS.

Tabella su organi e maggioranze

Ente coinvolto Organo competente e cautele
Associazione riconosciuta Assemblea, con quorum delle modifiche statutarie salvo diversa previsione
Associazione non riconosciuta Regole statutarie e accordi degli associati, con attenzione alla democraticità se ETS
Fondazione tradizionale Organo amministrativo, salvo statuto, nel rispetto della volontà del fondatore
Fondazione di partecipazione Organo previsto dallo statuto, spesso assembleare o di indirizzo
Fondazione non ETS Possibile approvazione dell’autorità amministrativa competente
Fondazione ETS Controllo secondo art. 22 CTS, senza schema autorizzatorio tradizionale

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Trasformazioni eterogenee e art. 42-bis c.c.

Lo studio distingue le operazioni dell’art. 42-bis c.c. dalle trasformazioni eterogenee societarie disciplinate dagli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c.

La differenza è decisiva. Se entra o esce una società lucrativa, il quadro cambia. Non si resta più dentro il circuito non profit. Si passa da finalità non lucrative a finalità lucrative, o viceversa.

L’art. 42-bis c.c. riguarda invece trasformazioni reciproche tra enti del Libro I. Associazioni e fondazioni, con le aperture già viste per i comitati.

Questo significa che non bisogna sommare automaticamente le due discipline. La trasformazione da associazione a fondazione non è la stessa cosa della trasformazione da associazione a società di capitali.

Nel primo caso il fine non lucrativo resta. Nel secondo può cambiare radicalmente la destinazione economica dell’attività.

Da qui derivano effetti diversi anche sulla tutela dei creditori, sui controlli e sui vincoli patrimoniali.

Opposizione dei creditori: il vero nodo critico

L’art. 42-bis c.c. richiama, tra le norme applicabili in quanto compatibili, anche l’art. 2500-nonies c.c.

Questa disposizione prevede l’opposizione dei creditori nelle trasformazioni eterogenee. La trasformazione produce effetti dopo 60 giorni dall’ultimo adempimento pubblicitario, salvo consenso dei creditori o pagamento dei creditori opponenti.

La ratio è chiara nel diritto societario. Se un ente cambia finalità e struttura patrimoniale, il creditore può vedere modificato il rischio assunto.

Nelle operazioni tra enti non profit, però, l’applicazione automatica non convince sempre. Lo studio lo dice con chiarezza. L’art. 42-bis richiede un giudizio di compatibilità. Non basta leggere il rinvio e applicare tutto.

Se una fondazione ETS si trasforma in associazione ETS, si resta nel perimetro non lucrativo. Le finalità restano civiche, solidaristiche o di utilità sociale. I controlli del RUNTS permangono. Il vincolo di destinazione patrimoniale non sparisce.

In questo scenario, l’opposizione dei creditori potrebbe non avere la stessa giustificazione che ha nelle trasformazioni eterogenee societarie.

Quando l’opposizione può essere più prudente

La posizione più prudente è diversa. In alcune trasformazioni di enti non ETS, il passaggio da fondazione ad associazione o viceversa può incidere sul regime dello scopo e sui controlli amministrativi.

La fondazione tradizionale è più legata al vincolo impresso dal fondatore. L’associazione consente una maggiore disponibilità statutaria da parte della base associativa.

Da qui può nascere uno spazio per l’opposizione dei creditori. Non perché ogni trasformazione sia pericolosa. Ma perché il mutamento organizzativo può incidere sulle garanzie indirette percepite dai terzi.

Alcune prassi amministrative richiedono comunque il rispetto dell’art. 2500-nonies c.c. in tutti i casi di trasformazione. Lo studio critica questa applicazione generalizzata, perché rischia di ignorare il giudizio di compatibilità richiesto dalla legge.

Sul piano operativo, però, il professionista deve fare una scelta responsabile. Se l’ufficio competente segue una prassi rigida, ignorarla può bloccare l’operazione.

Il punto cieco sta qui: la soluzione giuridicamente più raffinata non sempre è la più efficiente nella pratica amministrativa.

La pubblicità dell’operazione

La pubblicità segue i registri interessati dall’operazione. Anche qui non esiste una risposta unica.

Se l’ente di partenza e quello di arrivo sono ETS, la pubblicità va eseguita nel RUNTS. Se è coinvolto un ente con personalità giuridica non ETS, occorre considerare il Registro delle persone giuridiche.

Se un ente iscritto nel Registro delle persone giuridiche si trasforma in ETS con personalità giuridica, l’iscrizione nel RUNTS comporta il passaggio al nuovo registro e la cancellazione dal registro precedente.

Il caso più delicato è quello dell’associazione non riconosciuta e non ETS. Non esiste un registro di partenza. L’adempimento pubblicitario potrà quindi riguardare solo il registro di arrivo.

Qualcuno propone, in via prudenziale, la comunicazione ai creditori. È una cautela comprensibile. Ma va collegata al caso concreto, soprattutto se si ritiene non applicabile l’opposizione.

Il RASD per gli enti sportivi dilettantistici

Quando l’operazione coinvolge enti sportivi dilettantistici, entra in gioco anche il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Lo studio richiama il tema perché la riforma dello sport ha riconosciuto assetti organizzativi specifici per ASD e SSD. L’art. 6 del D.Lgs. n. 36/2021 individua le forme utilizzabili per l’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica.

Il D.Lgs. n. 39/2021 disciplina invece il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Il RASD non può essere ignorato quando l’operazione incide su un ente iscritto.

La questione più sottile è la natura del passaggio da una forma all’altra. In ambito sportivo, il Notariato ha già mostrato attenzione nel qualificare come omogenei certi passaggi tra modelli ammessi dalla disciplina sportiva.

Anche qui, però, la verifica va fatta caso per caso. ASD, SSD, ETS sportivi, personalità giuridica e iscrizione al RUNTS possono intrecciarsi.

Fusione tra enti non profit

La fusione è espressamente ammessa dall’art. 42-bis c.c. mediante rinvio alle norme societarie, in quanto compatibili.

Può avvenire in due modi. Il primo è la fusione per incorporazione, quando un ente assorbe uno o più enti. Il secondo è la fusione propria, con costituzione di un nuovo ente risultante dall’unione dei partecipanti.

Nel mondo non profit la fusione può servire a razionalizzare strutture duplicative, unire patrimoni destinati a finalità simili, concentrare servizi o superare una crisi organizzativa.

Si pensi a due associazioni ETS che svolgono attività di assistenza agli anziani nello stesso territorio. Se hanno base associativa ridotta, costi amministrativi elevati e servizi sovrapposti, la fusione può dare continuità all’attività senza disperdere patrimoni e rapporti.

Il punto da verificare è lo scopo. La fusione non può diventare un modo per deviare il patrimonio da finalità non lucrative o da vincoli impressi da donatori, fondatori o finanziatori pubblici.

Scissione tra enti non profit

Anche la scissione è ammessa dall’art. 42-bis c.c., sempre con applicazione delle norme societarie compatibili.

La scissione può essere totale o parziale. Può trasferire l’intero patrimonio a più enti oppure soltanto una parte. Gli enti beneficiari possono essere preesistenti o di nuova costituzione.

Nel mondo non profit la scissione può essere utile quando attività diverse convivono male nello stesso ente. Si pensi a una fondazione che gestisce sia un’attività culturale sia un servizio sociosanitario. Se le due aree hanno patrimoni dedicati, finanziatori diversi e governance incompatibili, la scissione può rendere più chiara la destinazione delle risorse.

Lo studio segnala anche la possibilità della scissione asimmetrica. Per esempio, un’associazione con quattro associati potrebbe scindersi in due nuove associazioni, ciascuna con due associati.

Molto più problematica è la scissione non proporzionale, perché presuppone logiche di partecipazione al capitale estranee agli enti non profit.

Scissione con scorporo: applicazione possibile ma cauta

Lo studio considera anche la scissione con scorporo, istituto introdotto dopo l’art. 42-bis c.c.

L’applicabilità agli enti non profit non può essere esclusa in astratto. Tuttavia richiede adattamenti forti.

Il caso più difficile è la scissione con scorporo da una associazione a una nuova associazione. Se la beneficiaria nasce come associazione, chi sono gli associati? Può essere solo l’associazione scissa?

Questo assetto appare poco coerente con la natura associativa, perché l’associazione richiede una base personale. Diverso il caso in cui la beneficiaria sia già esistente. In quel caso la scissione può attribuire una parte del patrimonio a un ente già dotato di associati e struttura organizzativa.

La tecnica societaria, ancora una volta, deve piegarsi alla funzione dell’ente non profit.

Documenti per fusione e scissione

Il progetto di fusione o di scissione resta necessario. Deve essere predisposto dall’organo amministrativo degli enti coinvolti.

Tuttavia il contenuto va adattato. Non hanno senso le indicazioni relative al rapporto di cambio, all’assegnazione di quote o azioni e alla partecipazione al capitale.

La situazione patrimoniale resta invece necessaria. Lo studio ritiene che non sia rinunciabile, per ragioni analoghe a quelle viste nella trasformazione. Non tutela solo gli associati. Serve anche ai controlli e ai terzi.

La relazione dell’organo amministrativo prevista dall’art. 2501-quinquies c.c. e la relazione degli esperti prevista dall’art. 2501-sexies c.c. non sempre servono. Quando sono costruite sul rapporto di cambio, risultano incompatibili con gli enti non profit.

Gli ultimi tre bilanci vanno richiesti agli ETS, perché il Codice del Terzo settore impone specifici obblighi di rendicontazione. Per gli enti non ETS privi di un obbligo strutturato di bilancio, la disciplina deve essere adattata.

Pubblicità del progetto e deposito documentale

Il progetto di fusione o scissione deve essere pubblicizzato nel registro competente. In alternativa, quando consentito, può essere pubblicato sul sito internet dell’ente.

I documenti a supporto vanno depositati presso la sede dell’ente o pubblicati online. La funzione è permettere agli associati, ai partecipanti e ai soggetti interessati di conoscere il contenuto dell’operazione.

Se la fusione o la scissione produce anche effetti trasformativi, occorre applicare anche gli adempimenti della trasformazione.

Questo è un punto pratico. Un’operazione può essere formalmente una fusione, ma comportare anche il passaggio da fondazione ad associazione. In tal caso non basta rispettare le regole della fusione. Bisogna gestire anche la trasformazione implicita.

Il rischio è sottovalutare l’effetto finale dell’operazione. Non conta solo il nome dell’atto. Conta il risultato giuridico.

Imprese sociali: disciplina speciale

Le operazioni che coinvolgono imprese sociali richiedono una disciplina dedicata.

L’art. 12 del D.Lgs. n. 112/2017 prevede specifici adempimenti per trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda dell’impresa sociale.

Il punto è semplice. L’impresa sociale è un ente del Terzo settore con una disciplina particolare. Può assumere forme diverse, anche societarie. Per questo le sue operazioni straordinarie non possono essere lette solo attraverso l’art. 42-bis c.c.

Quando un ente entra o esce dal perimetro dell’impresa sociale, occorre verificare anche autorizzazioni, comunicazioni, tutela del patrimonio e permanenza dei requisiti.

La cautela aumenta se l’operazione coinvolge società, cooperative sociali o enti già iscritti in sezioni diverse.

Profili fiscali e circolare Agenzia Entrate 1/E/2026

Lo studio del Notariato è civilistico. Tuttavia le operazioni straordinarie degli ETS non possono ignorare il profilo fiscale.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026 fornisce chiarimenti sulle disposizioni fiscali del Codice del Terzo settore. Non disciplina direttamente la trasformazione, la fusione o la scissione come operazioni civilistiche. Però aiuta a inquadrare il regime fiscale degli enti coinvolti.

Questo significa che, prima di deliberare, occorre verificare anche la qualificazione fiscale dell’ente, la natura commerciale o non commerciale, il trattamento delle attività diverse, l’eventuale impatto sui regimi agevolativi e la gestione delle riserve patrimoniali.

Un’operazione civilisticamente corretta può creare problemi fiscali se non viene valutata in anticipo.

Si pensi a un ETS che svolge attività commerciali rilevanti e partecipa a una fusione con altro ente. Il tema non è soltanto trasferire patrimonio e contratti. Bisogna capire se muta la qualificazione fiscale e se permangono i presupposti del regime applicato.

Devoluzione del patrimonio e uscita dal RUNTS

Quando l’operazione comporta la cancellazione dal RUNTS o la perdita della qualifica di ETS, entra in gioco la devoluzione patrimoniale.

Gli artt. 9 e 50 CTS impongono attenzione al patrimonio incrementale realizzato durante il periodo di iscrizione. Non tutto può restare liberamente nella disponibilità dell’ente che esce dal perimetro del Terzo settore.

La violazione di queste regole è sanzionata dall’art. 91 CTS. Non è quindi un dettaglio contabile.

Il professionista deve ricostruire il patrimonio prima e dopo l’iscrizione, verificare incrementi, fondi vincolati, contributi pubblici, donazioni modali e destinazioni specifiche.

La devoluzione è uno dei punti più insidiosi. Perché arriva spesso alla fine del ragionamento. In realtà dovrebbe stare all’inizio.

Esempio: associazione ETS che diventa fondazione

Si consideri un’associazione riconosciuta ETS che gestisce servizi educativi e attività culturali. Negli anni ha ricevuto donazioni, contributi pubblici e un immobile destinato alle attività istituzionali.

Gli amministratori propongono la trasformazione in fondazione di partecipazione. L’obiettivo è rendere più stabile la governance e coinvolgere enti sostenitori.

La prima verifica riguarda lo statuto. Se non vieta la trasformazione, l’assemblea può deliberare secondo le regole applicabili alle modifiche statutarie.

Occorre poi predisporre la situazione patrimoniale aggiornata, l’elenco dei creditori, la relazione illustrativa e la relazione di stima. Il notaio dovrà attestare il patrimonio minimo di € 30.000, perché l’ente di arrivo è una fondazione ETS.

Bisognerà inoltre verificare i vincoli sull’immobile e sui contributi ricevuti. Se un bene è stato donato per una finalità specifica, la trasformazione non può alterarne liberamente la destinazione.

La pubblicità andrà curata nel RUNTS. Quanto all’opposizione dei creditori, la lettura dello studio consente di dubitare della sua necessità, trattandosi di operazione interna al perimetro ETS. Tuttavia la prassi dell’ufficio competente va verificata prima.

Esempio: fondazione non ETS che vuole diventare APS

Una fondazione non ETS svolge attività sociali e vuole trasformarsi in associazione di promozione sociale.

Qui il problema non è solo l’iscrizione al RUNTS. La APS deve avere forma associativa. Quindi serve un vero passaggio da fondazione ad associazione.

Se la fondazione è tradizionale, manca una base associativa di partenza. L’organo amministrativo dovrà individuare i futuri associati. L’adesione dovrebbe essere formalizzata prima, con efficacia condizionata alla trasformazione.

Serve poi verificare la volontà del fondatore. Se l’atto istitutivo vieta trasformazioni o modifiche dello scopo, l’operazione può essere preclusa.

Poiché l’ente di partenza non è ETS, può essere necessaria l’approvazione dell’autorità amministrativa competente. Inoltre, se l’ente vuole acquisire personalità giuridica nel RUNTS, occorre rispettare l’art. 22 CTS.

In questo caso l’opposizione dei creditori merita maggiore attenzione. Si passa da fondazione non ETS ad associazione ETS. Cambiano controlli, organizzazione interna e regime dello scopo.

Esempio: fusione tra due associazioni non riconosciute

Due associazioni non riconosciute svolgono attività assistenziale nello stesso Comune. Una è ETS, l’altra no. Entrambe hanno pochi associati, contratti attivi e contributi pubblici in corso.

L’idea è fondersi in una sola associazione ETS.

La prima verifica riguarda gli statuti. Occorre controllare se vi siano divieti di fusione, quorum speciali o clausole sui patrimoni residui.

Serve poi predisporre il progetto di fusione. Le indicazioni societarie su quote, azioni e rapporto di cambio non vanno applicate. Bisogna invece descrivere finalità, patrimonio trasferito, rapporti pendenti, governance dell’ente risultante e trattamento degli associati.

La situazione patrimoniale è necessaria per entrambe. Per l’associazione ETS saranno rilevanti anche gli ultimi bilanci. Per l’associazione non ETS bisognerà ricostruire la situazione contabile con documentazione idonea.

Il punto più delicato riguarda l’ingresso nel RUNTS dell’ente risultante e la continuità dei contributi pubblici. I bandi potrebbero contenere clausole sul mutamento soggettivo del beneficiario.

Tabella sulle principali differenze operative

Operazione Punto critico Lettura pratica
Trasformazione Cambio del tipo giuridico Serve distinguere da semplice acquisto della personalità giuridica
Fusione Unificazione di patrimoni e rapporti Le regole societarie vanno adattate alla natura non profit
Scissione Separazione di patrimoni e attività Attenzione a vincoli di destinazione e contributi pubblici
Cambio sezione RUNTS Può sembrare trasformazione Lo è solo se richiede cambio di forma giuridica
Passaggio a ETS Acquisizione di qualifica Non è trasformazione se non muta il tipo di ente
Uscita dal RUNTS Devoluzione patrimoniale Va verificato il patrimonio incrementale

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Esempio: scissione di una fondazione con patrimoni separati

Una fondazione gestisce una biblioteca storica e, nello stesso tempo, un servizio sociosanitario. Le due attività hanno finanziatori diversi, personale diverso e beni destinati a scopi distinti.

La scissione può essere utile. Una parte del patrimonio può essere attribuita a una nuova fondazione culturale. L’altra può restare nell’ente originario o confluire in un ente già operativo nel settore sociosanitario.

L’operazione richiede una mappatura dei beni. Alcuni potrebbero essere vincolati alla biblioteca. Altri potrebbero essere finanziati con contributi pubblici destinati al servizio sanitario.

La scissione non può spezzare questi vincoli. Il progetto deve indicare chiaramente quali attività e passività vengono trasferite, quali rapporti proseguono e come resta garantita la destinazione non lucrativa.

Se la fondazione è ETS, occorre verificare anche il RUNTS. Se non lo è, può servire il controllo dell’autorità amministrativa.

Check-list operativa per il professionista

Fase Controllo da svolgere
1 Identificare forma giuridica, personalità giuridica e qualifica ETS
2 Leggere statuto e atto costitutivo per divieti o condizioni
3 Verificare volontà del fondatore nelle fondazioni
4 Individuare registro competente: RUNTS, RPG, RASD o Registro imprese
5 Mappare patrimonio, creditori, contratti e vincoli di destinazione
6 Predisporre relazione patrimoniale aggiornata entro 120 giorni
7 Valutare relazione illustrativa e sua eventuale rinuncia
8 Verificare necessità della relazione di stima
9 Controllare patrimonio minimo ex art. 22 CTS
10 Valutare opposizione dei creditori e prassi dell’ufficio competente
11 Verificare effetti fiscali e qualifica commerciale o non commerciale
12 Controllare devoluzione patrimoniale in caso di uscita dal RUNTS

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Infografica

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