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Regime call-off stock: addio graduale dal 2028 con OSS

23 Giugno, 2026

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23Il regime call-off stock, che consente ai fornitori di spostare beni in un altro Stato UE senza far scattare subito una cessione intracomunitaria, ha una data di uscita precisa. La Direttiva (UE) 2025/516 – recepita in Italia dalla Legge 17 marzo 2026, n. 36, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 marzo 2026 – traccia una transizione in due tempi: dal 1° luglio 2028 non sarà più possibile avviare nuovi trasferimenti in call-off stock, mentre quelli già iniziati entro il 30 giugno 2028 continueranno a operare secondo le regole ordinarie, incluso il termine di 12 mesi, senza alcuna proroga automatica fino al 30 giugno 2029. Il sipario definitivo cade il 30 giugno 2029, quando l’art. 17-bis della Direttiva IVA cessa di applicarsi del tutto. A prendere il posto del call-off stock sarà l’OSS potenziato, che dall’1 luglio 2028 gestirà anche i trasferimenti intracomunitari di beni propri. Per le imprese, la finestra 2026-2028 è il momento giusto per censire i contratti attivi, allineare i sistemi gestionali e impostare le procedure alternative.

Cos’è il regime call-off stock

Il call-off stock è un accordo contrattuale – e un regime IVA speciale – mediante il quale un fornitore trasferisce fisicamente propri beni verso un magazzino situato in un altro Stato UE, mettendoli a disposizione di un acquirente già individuato, senza che tale trasferimento costituisca immediatamente una cessione intracomunitaria. Il passaggio di proprietà – e il relativo momento impositivo IVA – avviene solo quando il cliente preleva i beni dal deposito per destinarli alla propria produzione o alla rivendita.

La logica commerciale è quella del rifornimento anticipato del magazzino del cliente: il fornitore consegna lo stock in prossimità del cliente per garantire continuità produttiva (tipico nei rapporti Just-in-Time della supply chain manifatturiera), ma senza rinunciare alla proprietà dei beni fino al momento effettivo dell’utilizzo. Per tutta la durata della giacenza, i beni restano fiscalmente “sospesi”: non c’è ancora una cessione, non c’è ancora un acquisto intracomunitario.

La differenza con il consignment stock

I due istituti vengono spesso confusi, ma la distinzione è fondamentale sul piano fiscale.

Caratteristica Call-off stock Consignment stock
Acquirente al momento della spedizione Già individuato e noto Non ancora determinato (merce aperta a più clienti potenziali)
Magazzino Nella disponibilità del destinatario designato Sotto il controllo del fornitore o magazzino logistico aperto
Regime IVA semplificato Sì – non occorre identificazione IVA del fornitore nello Stato di arrivo No – il fornitore deve identificarsi IVA nello Stato di destinazione e registrare un acquisto intracomunitario “assimilato”
Momento della cessione IVA Al prelievo da parte del cliente designato, entro 12 mesi Al momento del prelievo da parte di ciascun cliente (IVA locale applicata dal cliente)
Norma di riferimento UE Art. 17-bis Direttiva 2006/112/CE Regime ordinario dei trasferimenti di beni propri (art. 17 Direttiva 2006/112/CE)

In sintesi: nel call-off stock c’è sempre un unico acquirente predeterminato e il regime evita al fornitore l’obbligo di aprire una posizione IVA locale nello Stato di arrivo. Nel consignment stock, invece, la merce è inviata “a proprio rischio” verso un deposito aperto a più clienti: scatta il trasferimento a sé stessi, con tutti gli obblighi di identificazione IVA locale che ne derivano.

Il meccanismo in tre passaggi

Il funzionamento del call-off stock può essere sintetizzato in tre fasi operative:

  1. Spedizione: Il fornitore invia i beni verso il magazzino del cliente in un altro Stato UE. Il trasferimento fisico non è ancora una cessione. Il fornitore rimane proprietario. L’operazione viene annotata nel registro e segnalata nei modelli INTRA 1.
  2. Giacenza: I beni restano “sospesi” fiscalmente. La cessione intracomunitaria non è ancora avvenuta. Il termine massimo di giacenza è 12 mesi dall’arrivo.
  3. Prelievo: Quando il cliente preleva i beni, nasce la cessione intracomunitaria. Il fornitore emette la fattura come cessione intracomunitaria non imponibile. Il cliente registra l’acquisto intracomunitario nel proprio Paese. Se entro 12 mesi il prelievo non avviene, l’operazione si trasforma in cessione a sé stessi, con obbligo di identificazione IVA locale per il fornitore.

Perché il regime call-off stock esce di scena

La riforma IVA europea per l’era digitale cambia l’equilibrio delle operazioni intra UE. La Direttiva (UE) 2025/516 interviene sulla Direttiva IVA 2006/112/CE e prevede, tra le altre misure, il progressivo superamento dell’art. 17-bis, che disciplina il call-off stock.

La ragione è precisa. L’art. 3 della Direttiva 2025/516/UE stabilisce che dal 1° luglio 2028 gli Stati UE autorizzano i soggetti passivi che effettuano trasferimenti di beni propri ad avvalersi del regime OSS. Non si tratta di una facoltà ipotetica, ma di un obbligo per gli Stati membri. Quando l’OSS gestirà tali passaggi, la vecchia semplificazione perderà utilità. Il legislatore unionale ha scelto una chiusura graduale per evitare frizioni nei contratti in corso.

Come funziona oggi la semplificazione

Il call-off stock nasce per una situazione concreta e frequente nella prassi commerciale. Un’impresa invia beni in un altro Stato membro destinati a un cliente già individuato; la proprietà, però, passerà solo al momento del prelievo.

Senza regola speciale, quel trasferimento sarebbe trattato come una cessione a sé stessi: cessione intracomunitaria nello Stato di partenza e acquisto intracomunitario nello Stato di arrivo. Il regime evita questo doppio passaggio anticipato. Se le condizioni sono rispettate, l’operazione resta sospesa e la cessione intracomunitaria si perfeziona solo quando il cliente acquisisce il potere di disporre dei beni come proprietario – al momento del prelievo, entro il termine massimo di 12 mesi dall’arrivo.

In Italia la disciplina è stata recepita nel D.L. n. 331/1993, attraverso gli artt. 38-ter e 41-bis. Il primo riguarda i beni introdotti nel territorio dello Stato. Il secondo riguarda i beni inviati dall’Italia verso un altro Paese UE.

Le condizioni da controllare prima della spedizione

La semplificazione non opera perché le parti chiamano il contratto “call-off stock”. Conta la sostanza e contano gli adempimenti, che in questo ambito pesano molto.

Condizione Contenuto operativo Effetto pratico
Cliente già individuato Il destinatario deve essere noto al momento dell’inizio del trasporto. Non basta inviare merce generica in un magazzino estero.
Identificazione IVA nello Stato di arrivo Il cliente deve avere un numero IVA nello Stato membro in cui arrivano i beni. La sede del cliente può anche essere altrove. Serve però l’identificazione IVA nel Paese di destinazione.
Assenza di sede o stabile organizzazione del fornitore Il fornitore non deve avere sede o stabile organizzazione nello Stato membro di arrivo. La sola identificazione IVA del fornitore non blocca il regime.
Accordo tra le parti Il cliente deve avere il diritto di acquisire la proprietà dei beni dopo l’arrivo. Il passaggio proprietario avviene dopo, di regola al prelievo, entro 12 mesi dall’arrivo.
Possibilità di sostituzione del destinatario Il destinatario originario può essere sostituito da altro soggetto passivo, purché le condizioni siano soddisfatte al momento della sostituzione. La sostituzione va annotata nel registro. Il regime non decade automaticamente se l’annotazione è tempestiva.
Registri e riepiloghi Occorre tenere il registro previsto dalla disciplina IVA e indicare l’operazione negli elenchi riepilogativi (modelli INTRA 1). L’errore documentale può compromettere la semplificazione.

Un dettaglio non va sottovalutato. Le norme di applicazione del Regolamento UE n. 282/2011 non impongono che i beni siano affidati materialmente al futuro acquirente, né che il deposito sia nella sua disponibilità esclusiva. Questo conta molto nei modelli logistici moderni: piattaforme, magazzini condivisi e hub di distribuzione rendono spesso artificiale la vecchia idea del deposito “del cliente”.

Registro, Intrastat e numero IVA del cliente

Il fornitore deve annotare il trasferimento nel registro previsto dalla disciplina unionale. In ambito italiano il riferimento operativo passa anche dall’art. 50, comma 5-bis, del D.L. n. 331/1993. Le informazioni da riportare riguardano, tra l’altro, la movimentazione dei beni, lo Stato membro di partenza, lo Stato membro di arrivo, il destinatario designato e le variazioni successive – incluse le eventuali sostituzioni del destinatario.

Serve poi la segnalazione negli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie (modelli INTRA 1). Il dato davvero centrale, nella pratica, è il numero identificativo IVA del destinatario designato nello Stato di arrivo. Il call-off stock non vive solo nel contratto: vive anche nella tracciabilità fiscale del movimento. Se la contabilità di magazzino non dialoga con l’IVA, il rischio aumenta.

Le date del regime call-off stock

La Direttiva 2025/516/UE costruisce una transizione in due tempi. La prima data blocca i nuovi avvii. La seconda chiude definitivamente il regime.

Data Cosa accade Attenzione pratica
Fino al 30 giugno 2028 Possono ancora iniziare trasferimenti in call-off stock. Restano applicabili tutte le condizioni ordinarie, incluso il termine di 12 mesi.
Dal 1° luglio 2028 Non si potranno avviare nuovi regimi di call-off stock. Contestualmente, l’OSS si estende ai trasferimenti di beni propri. Occorrerà valutare OSS (se operativo per i beni propri in Italia), reverse charge o registrazione IVA locale, in funzione del tipo di cliente finale.
Entro 12 mesi dall’arrivo I beni già trasferiti devono essere ceduti al destinatario designato. Il termine di 12 mesi decorre dall’arrivo, non dalla data del 30 giugno 2029. Non vi è proroga automatica.
30 giugno 2029 L’art. 17-bis cessa di applicarsi definitivamente. Rappresenta solo il limite esterno per i trasferimenti avviati entro il 30 giugno 2028, non una proroga automatica del termine di 12 mesi.

Il punto da non sbagliare. Il 30 giugno 2029 è la data finale esterna dell’intero regime. Non allunga il termine di 12 mesi per i singoli beni già arrivati. Se i beni arrivano il 10 gennaio 2028, il controllo dei 12 mesi porta al 10 gennaio 2029 – non al 30 giugno 2029. Sembra una finezza tecnica. Non lo è.

Cosa cambia con OSS e reverse charge

Il nuovo assetto ruota attorno a una promessa: ridurre le identificazioni IVA multiple. Oggi un’impresa che muove stock in più Stati membri può trovarsi costretta ad aprire posizioni IVA locali. Con l’estensione dell’OSS ai trasferimenti di beni propri, una parte di questi obblighi sarà gestita tramite un portale unico. Il trasferimento nello Stato membro di arrivo assumerà rilevanza IVA come operazione intracomunitaria in senso stretto, con emissione della fattura con il titolo di non imponibilità (e non di esenzione – distinzione rilevante ai fini del diritto alla detrazione) nel momento in cui i beni vengono prelevati dal deposito da parte del cliente.

La successiva vendita seguirà regole diverse in base al cliente. Se il bene viene ceduto a un privato o a un soggetto non tenuto ad assolvere l’IVA sugli acquisti intracomunitari, l’imposta emergerà sulla cessione nello Stato di destinazione. Se invece la cessione avviene verso un soggetto passivo identificato nello Stato membro di destinazione, l’imposta sarà assolta dal cessionario tramite inversione contabile (reverse charge).

Tradotto: la fine del call-off stock non elimina la complessità. La sposta, concentrandola sulla corretta classificazione del cliente, sul tracciamento dei beni e sulla gestione dell’OSS.

Un esempio pratico

Si consideri Alfa S.r.l., produttore italiano di componenti industriali. Alfa invia il 20 maggio 2028 alcuni pezzi in un hub logistico in Germania. Il cliente tedesco Beta GmbH è già individuato e possiede partita IVA tedesca. Il contratto stabilisce che Beta potrà prelevare i componenti secondo le proprie esigenze produttive e la proprietà passerà al momento del prelievo. Alfa non ha sede né stabile organizzazione in Germania.

Se Alfa annota correttamente il movimento e inserisce il dato negli elenchi riepilogativi, il regime opera. La cessione intracomunitaria non nasce il 20 maggio 2028, ma quando Beta preleverà i beni – purché ciò avvenga entro il 20 maggio 2029 (12 mesi dall’arrivo), non entro il 30 giugno 2029.

Scenario diverso: Alfa spedisce beni il 15 settembre 2028, sempre verso Beta. Da quella data non si può più avviare un nuovo call-off stock. L’impresa dovrà impostare l’operazione secondo le nuove regole: se l’Italia avrà recepito la disciplina OSS per i trasferimenti di beni propri, si potrà utilizzare quel canale; se Beta è un soggetto passivo identificato in Germania, si applicherà il reverse charge sulla cessione locale; solo in assenza di entrambe le opzioni sarà necessaria la registrazione IVA locale in Germania.

Infografica

i callofstock

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