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Ristrutturazione debiti consumatore: guida completa al piano

26 Maggio, 2026

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La ristrutturazione dei debiti del consumatore consente alla persona fisica sovraindebitata di proporre al tribunale un piano di pagamento anche parziale, senza voto dei creditori. La procedura, regolata dagli artt. 67-73 del Codice della crisi, resta però selettiva. Occorre dimostrare la natura consumeristica dei debiti, lo stato di sovraindebitamento, la meritevolezza del debitore e la concreta sostenibilità del piano. Dopo il correttivo ter, il confine tra consumatore puro, debitore misto e garante coinvolto nell’impresa merita una verifica ancora più prudente.

Cosa consente la procedura

La ristrutturazione dei debiti del consumatore è uno degli strumenti più incisivi previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza per le persone fisiche non imprenditori.

Il meccanismo è piuttosto netto. Il debitore presenta una proposta, costruisce un piano e chiede al giudice l’omologazione. I creditori possono interloquire. Possono inviare osservazioni. Possono contestare la convenienza del piano rispetto alla liquidazione controllata.

Ma non votano.

Questo elemento distingue la procedura da altri strumenti di regolazione della crisi. Il baricentro non è il consenso del ceto creditorio, ma il controllo giudiziale. Il tribunale verifica presupposti, regolarità, meritevolezza, fattibilità e rispetto dell’ordine delle cause di prelazione.

La disciplina è contenuta negli artt. 67, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del D.Lgs. 14/2019. Il D.Lgs. 136/2024, cosiddetto correttivo ter, ha modificato diversi passaggi del Codice della crisi. Le novità sono in vigore dal 28 settembre 2024.

La disciplina transitoria ha creato qualche incertezza. L’art. 8 del D.L. 178/2024, poi convertito dalla L. 4/2025, ha chiarito che l’applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l’integrazione degli atti già compiuti. Restano salvi anche i provvedimenti già adottati.

Il quadro, quindi, è più stabile. Ma non più semplice. Anzi, nella prassi l’istruttoria iniziale è diventata il vero punto critico.

Ristrutturazione debiti consumatore: a chi serve

La ristrutturazione debiti consumatore serve al debitore civile che non riesce più a sostenere le obbligazioni assunte per esigenze personali o familiari.

Si pensi al lavoratore dipendente che ha contratto prestiti personali, finanziamenti al consumo, rate auto, carte revolving e debiti condominiali. Oppure al pensionato che non riesce più a pagare cessione del quinto, utenze arretrate e finanziamenti sottoscritti negli anni.

Il punto centrale è la causa del debito. Non basta essere una persona fisica. Occorre che i debiti siano sorti fuori dall’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale, artigiana, agricola o professionale.

Un debito IVA dell’ex impresa individuale non diventa automaticamente personale solo perché il titolare è una persona fisica. La persona risponde con il proprio patrimonio, certo. Ma la natura genetica del debito resta imprenditoriale.

Questo passaggio, spesso, viene sottovalutato.

Chi resta fuori dallo strumento

Non possono utilizzare questa procedura, per ristrutturare debiti collegati alla propria attività, i soggetti che ricadono in altre categorie del Codice della crisi.

Restano quindi fuori:

  • l’impresa minore, quando la debitoria riguarda l’attività svolta;
  • il professionista, per obbligazioni nate nell’esercizio della professione;
  • l’imprenditore agricolo, per i debiti riferibili all’attività agricola;
  • la start-up innovativa, per esposizioni collegate alla gestione societaria;
  • l’ex imprenditore individuale, se intende ristrutturare prevalentemente debiti d’impresa.

Per questi soggetti possono rilevare, a seconda dei casi, il concordato minore, la liquidazione controllata o altri strumenti previsti dal Codice.

La distinzione non è solo formale. Un errore nella qualificazione può portare al rigetto della domanda o alla necessità di reimpostare l’intero percorso.

Il problema dei debiti misti

Il caso più difficile è quello del debitore con esposizione mista. Una parte dei debiti nasce da esigenze familiari. Un’altra parte deriva da un’attività economica svolta in passato o ancora in corso.

Qui il correttivo ter ha reso il terreno più delicato. La nuova nozione di consumatore sembra orientare la procedura verso il consumatore puro. In altri termini, verso il soggetto che porta al giudice debiti di natura esclusivamente, o almeno chiaramente, personale.

Nella giurisprudenza, però, non manca un’impostazione meno rigida. Alcune pronunce hanno ammesso la procedura anche con debitoria mista, quando i debiti privati erano prevalenti rispetto a quelli imprenditoriali. Il punto va letto con cautela, perché non esiste una soglia matematica generale.

Esempio. Un ex commerciante ha € 82.000 di debiti personali, derivanti da finanziamenti familiari e carte di credito, e € 11.000 di debiti residui per vecchie forniture. La componente consumeristica appare prevalente. Il caso può essere discusso, ma richiede una motivazione forte. Se invece i debiti d’impresa sono pari a € 90.000 e quelli personali a € 20.000, la ristrutturazione del consumatore diventa una strada debole.

Il punto cieco è questo: il debitore guarda spesso alla propria situazione attuale. Il giudice guarda alla nascita dei debiti. Sono due prospettive diverse.

Il fideiussore non è sempre consumatore

Un altro terreno scivoloso riguarda il fideiussore. La persona fisica che ha garantito un debito altrui può accedere alla procedura solo se la garanzia non è collegata funzionalmente a un’attività d’impresa.

Il coniuge che firma una fideiussione per aiutare l’attività dell’altro coniuge può, in alcuni casi, mantenere la qualità di consumatore. Diverso è il caso del socio rilevante o dell’amministratore che garantisce il debito della società da lui gestita.

La domanda da porsi è semplice, ma scomoda: quella garanzia è un atto familiare o uno strumento dell’impresa?

Se il garante partecipa alla gestione, decide le strategie, beneficia dell’attività e ha una posizione non marginale nella società, la qualifica di consumatore si indebolisce. Nella prassi, questo punto va documentato con attenzione.

I tre requisiti di accesso

Prima di scrivere il piano, occorre verificare l’ammissibilità. La procedura poggia su tre pilastri.

Requisito Contenuto Verifica pratica
Presupposto soggettivo Il debitore deve essere una persona fisica consumatore. Occorre verificare la causa originaria di ogni debito.
Presupposto oggettivo Deve esistere uno stato di sovraindebitamento. Si controllano flussi, insoluti, scadenze, beni liquidabili e procedure esecutive.
Assenza di cause ostative Non devono ricorrere colpa grave, malafede, frode o esdebitazioni impeditive. Si ricostruiscono condotte, finanziamenti, spese e atti degli ultimi anni.

La procedura non nasce per premiare il debitore distratto. Nasce per dare una seconda possibilità a chi si trova in una crisi non superabile con strumenti ordinari.

Quando c’è sovraindebitamento

Il sovraindebitamento non coincide con una generica fatica nel pagare le rate. Serve una situazione più profonda.

Il debitore deve trovarsi nell’impossibilità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Oppure deve emergere che, nei successivi 12 mesi, i flussi disponibili non saranno sufficienti a far fronte ai debiti in scadenza.

Si guardano redditi, beni prontamente liquidabili, crediti esigibili, disponibilità bancarie, pignoramenti, insoluti e debiti già scaduti. La fotografia deve essere completa.

Un debitore con stipendio di € 1.600, rate complessive di € 1.050 e spese familiari essenziali di € 900 non ha solo un problema di organizzazione. Ha un piano finanziario impossibile.

Se invece il debitore possiede un immobile libero, vendibile in tempi ragionevoli e di valore ampiamente sufficiente, il ragionamento cambia. La procedura può ancora essere valutata, ma la fattibilità e la convenienza richiedono un’analisi diversa.

Meritevolezza del debitore

La meritevolezza è il filtro più delicato. L’art. 69 del D.Lgs. 14/2019 impedisce l’accesso quando il debitore ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Il debitore non deve inoltre avere ottenuto l’esdebitazione nei 5 anni precedenti. Non deve averla ottenuta già per due volte.

La colpa grave non può essere valutata con superficialità. Non ogni scelta sbagliata è colpa grave. Non ogni finanziamento non pagato dimostra irresponsabilità. Occorre capire il contesto.

Il giudice valuta:

  • il momento in cui i debiti sono stati assunti;
  • il reddito disponibile in quel momento;
  • le spese familiari prevedibili;
  • l’esistenza di debiti pregressi già difficili da sostenere;
  • la ragione concreta del nuovo debito;
  • la consapevolezza del debitore circa l’impossibilità di pagare;
  • eventuali omissioni o atti pregiudizievoli verso i creditori.

La valutazione deve essere dinamica. Non basta guardare il giorno del deposito della domanda. Occorre ricostruire la formazione del debito nel tempo.

Colpa grave, malafede e frode

Colpa grave, malafede e frode non sono la stessa cosa. Confonderle porta a conclusioni deboli.

La colpa grave riguarda condotte molto imprudenti. Ad esempio, assumere un finanziamento quando le rate già esistenti assorbono quasi tutto il reddito. Oppure sostenere spese voluttuarie mentre i debiti essenziali restano insoluti.

La malafede implica una condotta consapevole e non corretta. Il debitore conosce il pregiudizio arrecato ai creditori e agisce comunque in modo scorretto.

La frode è ancora più intensa. Si manifesta con occultamento dell’attivo, passività inesistenti, atti dispositivi anomali, informazioni decisive omesse o simulazioni.

Condotta Esempio Effetto possibile
Colpa grave Nuovi prestiti contratti con reddito già assorbito dalle rate precedenti. Possibile esclusione dalla procedura.
Malafede Debiti assunti sapendo di non volerli pagare. Rigetto della domanda o revoca.
Frode Donazione simulata di un immobile prima della domanda. Esclusione, revoca e possibili ulteriori conseguenze.

La procedura deve restare uno strumento di riequilibrio. Non può diventare un modo per sterilizzare condotte opache.

Le circostanze che attenuano la colpa

Ci sono situazioni in cui il debito nasce dentro una crisi personale vera. In questi casi la valutazione della colpa deve essere più attenta.

Nella prassi possono assumere rilievo:

  • perdita improvvisa del lavoro;
  • riduzione stabile del reddito familiare;
  • malattia del debitore o di un componente del nucleo;
  • necessità di spese mediche o assistenziali;
  • separazione familiare con incremento dei costi;
  • ludopatia documentata da struttura sanitaria;
  • truffa sentimentale o forte condizionamento psicologico;
  • debiti contratti per pagare esigenze primarie del nucleo.

La documentazione, qui, è decisiva. Una patologia dichiarata ma non certificata pesa poco. Una perdita di lavoro provata da documenti, invece, può spiegare il passaggio da una situazione sostenibile a una crisi irreversibile.

Per la ludopatia serve un livello probatorio più alto. Occorrono diagnosi, presa in carico e percorso terapeutico. La semplice abitudine al gioco non basta.

Il merito creditizio del finanziatore

Uno dei profili più importanti riguarda la condotta delle banche e degli intermediari finanziari.

L’art. 68, comma 3, del Codice della crisi impone al gestore di indicare se il finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. La verifica deve considerare reddito disponibile e spese necessarie per mantenere un dignitoso tenore di vita.

Il riferimento dialoga con l’art. 124-bis del Testo unico bancario, che disciplina la valutazione del merito creditizio nei contratti di credito ai consumatori.

In termini pratici, il finanziatore avrebbe dovuto chiedersi se quel debitore potesse sostenere il nuovo debito. Non in astratto. Guardando reddito, nucleo familiare, rate già in corso e spese essenziali.

Se il credito è stato concesso senza una valutazione seria, la posizione del finanziatore si indebolisce. L’art. 69, comma 2, prevede infatti una sanzione processuale: il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato il sovraindebitamento, o violato i principi dell’art. 124-bis TUB, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

Come si verifica il merito creditizio

La verifica non si fa a sensazione. Servono dati.

Il gestore deve ricostruire, per ciascun finanziamento rilevante:

  • anno di erogazione;
  • importo concesso;
  • TAN e condizioni economiche;
  • durata del piano di rimborso;
  • rata mensile;
  • reddito netto mensile del debitore in quel periodo;
  • componenti del nucleo familiare;
  • spese essenziali di mantenimento;
  • rate già esistenti;
  • eventuali segnalazioni o insoluti già presenti.

Solo dopo si può stimare il reddito residuo. E solo dopo si può capire se la rata fosse compatibile.

Esempio. Un consumatore percepisce € 1.900 netti mensili. Vive con coniuge senza reddito e un figlio minore. Le spese essenziali documentate sono € 1.350. Ha già rate per € 310. Il margine residuo è € 240. Se l’intermediario concede un nuovo finanziamento con rata mensile di € 390, la sostenibilità appare dubbia. Il problema non è solo del debitore. Anche il finanziatore deve spiegare la valutazione svolta.

Il dato va sempre storicizzato. Non si giudica un finanziamento del 2021 usando il reddito del 2026. Si guarda alla capacità del debitore al momento dell’erogazione.

Spese di sostentamento e minimo dignitoso

Il piano non può comprimere il debitore sotto un livello di vita non sostenibile. Allo stesso tempo, non può lasciare fuori risorse disponibili con spese gonfiate o voluttuarie.

La corretta determinazione delle spese familiari è quindi un passaggio strutturale.

L’art. 68, comma 3, richiama le spese necessarie per mantenere un dignitoso tenore di vita. Il parametro minimo si collega all’assegno sociale, moltiplicato per il coefficiente della scala di equivalenza ISEE.

In alcuni casi si possono considerare anche altri criteri. Ad esempio, il parametro dell’art. 283, comma 2, del Codice della crisi oppure i dati ISTAT sui consumi delle famiglie. Non come automatismo. Come controllo di coerenza.

La stima deve essere realistica. Un piano costruito su spese troppo basse produce un falso avanzo. Sembra conveniente, ma non regge.

Voce di spesa Documentazione utile Valutazione del gestore
Abitazione Contratto di locazione, mutuo, condominio, manutenzioni ordinarie. Verifica coerenza con nucleo familiare e mercato locale.
Utenze Bollette luce, gas, acqua, telefono e internet. Controllo su consumi medi e importi ricorrenti.
Alimentari e igiene Scontrini, estratti conto, stime mensili motivate. Confronto con composizione del nucleo.
Figli e scuola Retta, mensa, trasporto, libri, attività necessarie. Distinzione tra spese essenziali e voluttuarie.
Salute Prescrizioni, fatture, ticket, certificazioni. Maggiore attenzione per spese ricorrenti e non rinviabili.
Trasporti Abbonamenti, carburante, RCA, bollo, manutenzione. Verifica della necessità del mezzo per lavoro e famiglia.
Obblighi familiari Provvedimenti giudiziali, accordi di separazione, bonifici. Inclusione se obbligatori e documentati.

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Documenti da raccogliere subito

Il debitore deve arrivare all’OCC con una base documentale ordinata. Senza documenti, anche un buon piano appare fragile.

La domanda deve essere corredata, ai sensi dell’art. 67, comma 2, da una serie di allegati essenziali.

Documento Perché serve Criticità frequente
Elenco dei creditori Ricostruisce importi, titoli, scadenze e cause di prelazione. Debiti indicati per stima, senza estratti aggiornati.
Situazione patrimoniale Mostra immobili, veicoli, conti, crediti e altri beni. Conti dimenticati o beni intestati non dichiarati.
Atti degli ultimi 5 anni Consente di controllare vendite, donazioni e operazioni anomale. Atti di disposizione non spiegati.
Dichiarazioni dei redditi Documentano capacità reddituale degli ultimi 3 anni. Redditi non coerenti con le spese dichiarate.
Entrate familiari Servono a misurare il contributo del nucleo. Conviventi redditualmente autonomi ignorati.
Spese di mantenimento Determinano la quota libera destinabile ai creditori. Spese sottostimate per aumentare artificialmente la rata del piano.

È opportuno aggiungere contratti di finanziamento, piani di ammortamento, estratti conto, conteggi estintivi, certificati di stato famiglia, visure catastali, visure PRA e documenti sanitari se rilevanti.

Nella prassi sono utili anche le interrogazioni alle banche dati, quando disponibili. Centrale Rischi, sistemi di informazione creditizia, anagrafe tributaria e registri immobiliari aiutano a chiudere le zone d’ombra.

Il contenuto libero del piano

Il piano può essere costruito con ampia flessibilità. Non esiste una percentuale minima di pagamento ai creditori chirografari.

Questo non significa che il piano possa essere arbitrario. Deve rispettare le cause legittime di prelazione e deve risultare fattibile.

La proposta può prevedere:

  • pagamento parziale dei creditori;
  • trattamento differenziato tra classi o posizioni creditorie;
  • pagamento dilazionato nel tempo;
  • cessione di beni non essenziali;
  • mantenimento di alcuni beni se funzionali al reddito o alla famiglia;
  • apporto di finanza esterna da familiari o terzi;
  • falcidia di debiti da cessione del quinto, TFR, pensione o prestito su pegno;
  • moratoria fino a 2 anni per crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari.

La durata non è fissata in modo rigido dalla norma. Deve però essere ragionevole rispetto all’importo offerto, alla rata sostenibile e all’interesse dei creditori.

Un piano di 7 anni può essere ragionevole in alcuni casi. Può essere eccessivo in altri. Dipende dal soddisfo, dalle risorse disponibili e dall’alternativa liquidatoria.

Come trattare i creditori

Il piano deve distinguere correttamente i creditori. Non tutti hanno la stessa posizione.

Tipo di creditore Trattamento possibile Attenzione pratica
Prededucibili Pagamento prioritario, secondo le regole del Codice. Costi OCC e spese della procedura vanno stimati correttamente.
Ipotecari Pagamento integrale o parziale se non inferiore al valore liquidatorio. Serve una stima seria del bene gravato.
Privilegiati Possibile soddisfo non integrale nei limiti dell’art. 67. Va rispettato l’ordine delle prelazioni.
Chirografari Pagamento anche parziale e differenziato. Occorre motivare eventuali differenze.
Finanziatori negligenti Possibile trattamento meno favorevole se emerge violazione del merito creditizio. La relazione OCC deve essere analitica.
Cessione del quinto Falcidia e ristrutturazione sono ammesse dall’art. 67, comma 3. Serve coordinare piano, datore di lavoro o ente pensionistico.

La differenziazione non deve diventare discriminazione immotivata. Deve essere collegata a ragioni verificabili.

Il mutuo sulla casa principale

Una delle questioni più sentite riguarda l’abitazione principale.

L’art. 67 consente al debitore, ricorrendone i presupposti, di prevedere il pagamento integrale delle rate a scadere del mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale. Il pagamento avviene secondo le scadenze originarie.

La soluzione ha un impatto rilevante. Permette di mantenere la casa fuori da un’immediata liquidazione, purché il piano sia sostenibile e il mutuo risulti regolarmente gestibile.

Qui l’OCC deve verificare con rigore. Se il mutuo assorbe una parte eccessiva del reddito residuo, salvare l’abitazione può compromettere tutto il piano.

La domanda vera non è solo: si può tenere la casa? La domanda corretta è: la famiglia può continuare a pagarla senza sacrificare il piano?

Misure protettive e cautelari

Il consumatore può chiedere misure protettive e cautelari per conservare il patrimonio e assicurare la fattibilità del piano.

Si pensi alla necessità di bloccare azioni esecutive, pignoramenti o iniziative individuali che renderebbero inutile la proposta. La richiesta deve essere specifica. Non basta invocare una protezione generica.

Il giudice valuta se la misura sia funzionale al piano. Deve esserci un collegamento concreto tra protezione richiesta e possibilità di eseguire la proposta.

Nella prassi, questo passaggio va preparato bene. Un pignoramento dello stipendio già in corso, ad esempio, può alterare la disponibilità mensile del debitore. Senza una misura adeguata, il piano potrebbe nascere già squilibrato.

Il ruolo dell’OCC

L’Organismo di composizione della crisi è il perno tecnico della procedura. La domanda viene presentata tramite l’OCC costituito nel circondario del tribunale competente. In mancanza, opera un professionista o una società tra professionisti nominati dal tribunale o dal giudice delegato.

Il gestore non è il difensore del debitore. Non è nemmeno un rappresentante dei creditori. Deve svolgere una verifica indipendente e documentata.

La relazione particolareggiata deve contenere:

  • cause dell’indebitamento;
  • diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni;
  • ragioni dell’incapacità di adempiere;
  • completezza e attendibilità della documentazione;
  • costi presunti della procedura;
  • verifica del merito creditizio dei finanziatori;
  • eventuali attestazioni sui crediti privilegiati non pagati integralmente;
  • indicazioni sul mutuo dell’abitazione principale, se previsto dal piano.

La relazione deve essere aggiornata. Un elenco debiti vecchio di 8 mesi, senza conteggi aggiornati, espone la procedura a contestazioni.

La relazione particolareggiata

La relazione dell’OCC è spesso il documento che decide la tenuta della procedura.

Deve raccontare la crisi, ma non in modo narrativo. Deve dimostrare i fatti. Deve spiegare perché il debitore non paga, perché la proposta è sostenibile e perché l’alternativa liquidatoria non offre un risultato migliore per i creditori contestanti.

Nella prassi una relazione solida contiene:

  • descrizione del nucleo familiare;
  • ricostruzione dei redditi storici e attuali;
  • analisi delle spese essenziali;
  • elenco analitico dei creditori;
  • stato delle procedure esecutive;
  • valutazione dei beni mobili e immobili;
  • indicazione degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione;
  • ricostruzione dei finanziamenti e delle relative condizioni;
  • verifica della documentazione acquisita;
  • simulazione dei pagamenti previsti dal piano.

Una relazione generica non aiuta il debitore. Anzi, lo espone. Il giudice deve poter verificare il percorso logico senza ricostruirlo da solo.

Il procedimento in tribunale

Il procedimento si sviluppa in fasi successive.

Fase Attività Elemento critico
1. Avvio Il debitore si rivolge all’OCC e consegna la documentazione. Completezza iniziale dei dati.
II. Predisposizione Si costruiscono proposta, piano e relazione particolareggiata. Coerenza tra reddito, spese e pagamenti promessi.
3. Deposito La domanda viene presentata al tribunale competente. Ammissibilità soggettiva e oggettiva.
IV. Apertura Il giudice dispone pubblicazione e comunicazione ai creditori. Correttezza dell’elenco dei creditori.
5. Osservazioni I creditori possono inviare osservazioni entro 20 giorni. Contestazioni su convenienza, meritevolezza e importi.
VI. Omologa Il giudice decide su presupposti, contestazioni e fattibilità. Confronto con la liquidazione controllata.
7. Esecuzione Il debitore esegue il piano sotto vigilanza del gestore. Regolarità dei pagamenti e gestione degli imprevisti.

Se mancano le condizioni di accesso, il giudice rigetta la domanda con decreto motivato. Se invece la verifica preliminare è positiva, si apre la fase di comunicazione ai creditori.

Il gestore deve comunicare il decreto ai creditori entro 30 giorni. I creditori devono indicare un indirizzo PEC e possono presentare osservazioni nei 20 giorni successivi.

Le osservazioni dei creditori

Le osservazioni dei creditori non equivalgono a un voto contrario. Sono contestazioni che il giudice deve valutare.

Il creditore può contestare l’importo del proprio credito. Può contestare il trattamento previsto. Può sostenere che il debitore non sia meritevole. Può anche affermare che la proposta sia meno conveniente della liquidazione controllata.

Il gestore, sentito il debitore, deve riferire al giudice. Può accogliere alcune osservazioni e proporre modifiche. Oppure può spiegare perché le ritiene infondate.

Non sempre serve un’udienza. In alcuni casi il contraddittorio scritto basta. Se però emergono modifiche sostanziali o contestazioni difficili, il giudice può ritenere opportuno un confronto orale.

Il tema più tecnico resta la convenienza. Per il creditore opponente, il trattamento previsto dal piano non deve essere inferiore a quello realizzabile nella liquidazione controllata.

Omologa del piano

Il giudice omologa il piano se ritiene soddisfatte le condizioni di legge.

La verifica riguarda:

  • qualità di consumatore;
  • stato di sovraindebitamento;
  • assenza di cause ostative;
  • completezza documentale;
  • regolarità del procedimento;
  • rispetto delle cause di prelazione;
  • fattibilità del piano;
  • non manifesta inidoneità della proposta a raggiungere gli obiettivi indicati.

L’omologa avviene con sentenza. Da quel momento la procedura entra nella fase di esecuzione.

Il piano omologato vincola il debitore. Non è una semplice promessa. È un programma giuridico, controllato dal gestore e dal giudice.

Esecuzione e controlli semestrali

Omologato il piano, il debitore deve compiere gli atti previsti. Deve pagare le rate, vendere i beni eventualmente destinati alla liquidazione e rispettare ogni obbligo assunto.

Il gestore della crisi vigila sull’esatto adempimento. Ogni 6 mesi riferisce per iscritto al giudice sullo stato di esecuzione.

Se sorgono difficoltà, il gestore può intervenire. Può anche rivolgersi al giudice quando l’ostacolo non è risolvibile sul piano operativo.

Nel caso di atti dispositivi, il giudice può autorizzare lo svincolo delle somme. Può anche ordinare la cancellazione di iscrizioni ipotecarie, trascrizioni di pignoramenti, sequestri conservativi e altri vincoli, quando ricorrono le condizioni dell’art. 71.

Terminata l’esecuzione, il gestore presenta la relazione finale.

Compenso dell’OCC

Il compenso dell’OCC è regolato dal D.M. 202/2014. L’art. 71, comma 4, del Codice della crisi prevede che la dazione del compenso sia posticipata al termine dell’esecuzione del piano e alla presentazione della relazione finale.

Il credito dell’OCC è prededucibile ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 14/2019. Questo significa che deve essere considerato con priorità nella costruzione del piano.

Il compenso si determina considerando attivo, passivo e somme attribuite ai creditori. L’art. 16 del D.M. 202/2014 prevede anche una riduzione tra 15% e 40%.

Inoltre, il compenso complessivo e le spese generali non possono superare:

  • il 5% di quanto attribuito ai creditori, per procedure con passivo superiore a € 1.000.000;
  • il 10% di quanto attribuito ai creditori, per procedure con passivo inferiore a € 1.000.000.
Esempio. Se il piano attribuisce ai creditori € 35.000 e il passivo è inferiore a € 1.000.000, il limite massimo legato all’art. 16, comma 5, è pari al 10%. Il compenso complessivo non può quindi superare € 3.500, salvo la corretta applicazione degli altri parametri e delle spese ammesse.

L’assistenza legale non è obbligatoria nella ristrutturazione dei debiti del consumatore. Può però essere utile nei casi complessi. Il relativo compenso non va confuso con quello dell’OCC e richiede un’attenta collocazione nel piano.

Un esempio di piano sostenibile

Si consideri un debitore con reddito netto mensile di € 2.050. Il nucleo familiare è composto da tre persone. Le spese essenziali documentate sono pari a € 1.520 mensili.

Restano € 530. Il piano non dovrebbe assorbire l’intero margine. Una rata da € 500 può sembrare vantaggiosa per i creditori, ma espone il debitore a un rischio elevato. Basta una spesa medica o una bolletta anomala per saltare il pagamento.

Una rata da € 390, invece, lascia un margine prudenziale di € 140. Su 60 mesi produce € 23.400. Se un familiare aggiunge finanza esterna per € 8.000, la provvista complessiva diventa € 31.400.

Voce Importo Osservazione
Reddito netto mensile € 2.050 Stipendio stabile documentato.
Spese essenziali € 1.520 Abitazione, utenze, alimentari, scuola, trasporti.
Margine teorico € 530 Non dovrebbe essere assorbito integralmente.
Rata proposta € 390 Più prudente rispetto alla capacità disponibile.
Durata 60 mesi Da motivare rispetto alla convenienza.
Finanza esterna € 8.000 Apporto familiare documentato.
Totale provvista € 31.400 Al lordo dei costi di procedura.

Il piano dovrà poi distribuire le somme secondo le regole di prelazione. Prima i costi prededucibili. Poi i crediti assistiti da prelazione nei limiti dovuti. Infine i chirografari.

Quando l’omologa può essere revocata

L’omologa non mette il piano al riparo da ogni rischio. L’art. 72 del Codice della crisi disciplina la revoca.

La revoca può essere disposta se, con dolo o colpa grave, è stato aumentato o diminuito il passivo. Può intervenire anche se è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo, oppure se sono state simulate attività inesistenti.

Sono rilevanti anche gli atti diretti a frodare i creditori. Lo stesso vale quando il piano diventa inattuabile e non può essere modificato.

Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal piano può condurre alla revoca. Anche il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal giudice, nei tempi indicati, può produrre lo stesso effetto.

L’istanza può essere proposta dal creditore, dall’OCC, dal pubblico ministero o da qualsiasi interessato. Non può però essere presentata oltre 6 mesi dalla relazione finale.

Dalla revoca alla liquidazione controllata

Se l’omologa viene revocata, il tribunale può aprire la liquidazione controllata. Non avviene in automatico. Serve un’istanza e devono sussistere i presupposti degli artt. 268 e 269 del Codice della crisi.

Possono chiedere la conversione il debitore, il creditore e il pubblico ministero. Il pubblico ministero rileva soprattutto quando la revoca deriva da frode o inadempimento.

Il passaggio è pesante. La logica cambia. La ristrutturazione punta a un riequilibrio con esecuzione del piano. La liquidazione controllata guarda invece alla liquidazione del patrimonio del debitore.

Per questo la sostenibilità iniziale del piano non è un dettaglio tecnico. È la condizione per evitare che la procedura fallisca dopo l’omologa.

Gli errori da evitare

Nella pratica, molte domande deboli non falliscono per la norma. Falliscono per impostazione.

Errore Perché è rischioso Correzione operativa
Qualificare tutti i debiti come personali Il giudice guarda alla natura originaria del debito. Separare debiti consumeristici, professionali e imprenditoriali.
Sottostimare le spese familiari Il piano diventa apparentemente sostenibile, ma fragile. Documentare spese reali e usare parametri di controllo.
Ignorare il merito creditizio Si perde un argomento decisivo contro i finanziatori negligenti. Ricostruire reddito, rate e spese al momento dell’erogazione.
Non spiegare gli atti degli ultimi 5 anni Vendite o donazioni possono sembrare atti in frode. Allegare atti, corrispettivi, causali e destinazione delle somme.
Promettere rate troppo alte La procedura rischia di rompersi nella fase esecutiva. Prevedere un margine prudenziale mensile.
Usare valori immobiliari generici Il confronto con la liquidazione diventa contestabile. Acquisire stime coerenti e aggiornate.

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Una procedura da costruire sui fatti

La ristrutturazione dei debiti del consumatore è uno strumento utile e, in alcuni casi, decisivo. Permette al debitore civile di uscire da una situazione senza sbocco, conservando un livello minimo di dignità economica.

Non è però una sanatoria generale. Il debitore deve dimostrare trasparenza, collaborazione e sostenibilità. L’OCC deve verificare, non limitarsi a descrivere. Il giudice deve controllare che il piano non scarichi sui creditori un sacrificio ingiustificato.

La parte più delicata resta quella iniziale. Natura dei debiti, meritevolezza, spese familiari e merito creditizio non sono dettagli. Sono la struttura portante della domanda.

Quando questi elementi sono ricostruiti bene, la procedura può funzionare. Quando vengono trattati in modo frettoloso, il rischio è di trasformare una possibilità di ripartenza in un rigetto annunciato.

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