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Cessione di quote rivalutate holding

Conferimento in holding e donazione: l’Agenzia delle entrate esclude l’abuso

22 Aprile, 2026

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Con la risposta a interpello n. 42 del 18 febbraio 2026, l’Agenzia delle entrate ha esaminato un’operazione articolata in due fasi – conferimento di partecipazioni in una holding a realizzo controllato, seguita dalla donazione della nuda proprietà delle quote ai figli – riconoscendo senza riserve che l’operazione genera un risparmio d’imposta qualificabile come “indebito”. Eppure ha concluso che non c’è abuso del diritto. Il motivo è preciso: l’art. 10-bis della legge n. 212/2000 richiede che il vantaggio fiscale indebito si accompagni all’assenza di sostanza economica. Qui la sostanza c’era – gestione unitaria del gruppo, clausola antistallo, tesoreria accentrata, passaggio generazionale strutturato – e questo ha fermato l’analisi al secondo gradino. Per i professionisti che assistono famiglie imprenditoriali, la lezione è operativa: la documentazione delle ragioni extrafiscali non è un optional, ma la condizione che tiene in piedi l’intera operazione.

Conferimento in holding e donazione: risparmio fiscale indebito ma niente abuso del diritto

Tre soci, due società operative, una holding di nuova costituzione e una domanda precisa all’Agenzia delle entrate: questa riorganizzazione è abusiva? La risposta, arrivata il 18 febbraio 2026 con l’interpello n. 42, è netta: no. A condizione che l’operazione sia sorretta – come nel caso esaminato – da una sostanza economica reale. Un risparmio fiscale, anche qualificato come “indebito” dall’Amministrazione finanziaria stessa, non è di per sé sufficiente a far scattare la contestazione di abuso del diritto.

Il caso: struttura societaria familiare e piano di riorganizzazione

La vicenda parte da un’architettura societaria familiare diffusa nel tessuto imprenditoriale italiano. La società Alfa – operante nel settore delle costruzioni immobiliari – è detenuta pariteticamente dai due fratelli, al 50% ciascuno. La società Beta, attiva nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti petroliferi, ha una ripartizione diversa: il padre detiene circa il 48% del capitale, i due figli il 25,6% ciascuno.

L’operazione progettata dai tre soci si articola in due fasi distinte. Nella prima, padre e figli costituiscono una holding srl – la newco – e vi conferiscono l’intero pacchetto di partecipazioni detenuto in Alfa e in Beta, applicando il regime di realizzo controllato ai sensi dell’art. 177, comma 2, del TUIR. Nella seconda fase, dopo l’approvazione del primo bilancio della newco, il padre trasferisce ai figli la nuda proprietà delle quote della holding mediante donazione, soggetta all’imposta ordinaria prevista dall’art. 16 del TUSD (D.Lgs. 346/1990).

L’esenzione totale di cui all’art. 3, comma 4-ter del TUSD non è applicabile: la donazione riguarda la sola nuda proprietà, che di regola non attribuisce il diritto di voto e non consente il trasferimento o l’integrazione del controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, requisiti entrambi necessari per accedere all’agevolazione.

Fase Contenuto dell’operazione Regime fiscale applicabile
Prima fase Conferimento del 100% delle quote di Alfa e Beta nella holding newco srl da parte di padre e figli Realizzo controllato – art. 177, comma 2, TUIR
Seconda fase Donazione della nuda proprietà delle quote della holding dal padre ai figli Imposta di donazione ordinaria – art. 16 TUSD; esenzione ex art. 3, comma 4-ter TUSD non applicabile
Ragioni extrafiscali Gestione unitaria del gruppo, clausola antistallo, accentramento della tesoreria, passaggio generazionale graduale

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Il risparmio fiscale “indebito”: come si forma e perché l’Agenzia lo riconosce

Il punto critico dell’operazione riguarda la base imponibile della donazione. Con il conferimento a realizzo controllato, la holding iscrive le partecipazioni ricevute al costo fiscale delle quote conferite, non al loro valore di mercato. Il patrimonio netto della newco risulta così inferiore rispetto al valore reale delle società partecipate.

Se il padre avesse donato direttamente le quote di Beta – la società con il patrimonio netto contabile più elevato – l’imposta di donazione sarebbe stata commisurata a un valore sensibilmente più alto. Facendo invece transitare tutto per la holding, la base imponibile della donazione si riduce. L’Agenzia riconosce apertamente questo risparmio e lo qualifica come “indebito”: esso contrasta con la ratio dell’art. 16, lettera b), del TUSD, che mira a misurare l’effettiva capacità contributiva del donatario usando il patrimonio netto della società come parametro oggettivo. Il conferimento a realizzo controllato altera artificialmente quel parametro rispetto al dato economico reale.

Il test antiabuso ex art. 10-bis: tre presupposti cumulativi

L’art. 10-bis della legge n. 212/2000 – lo Statuto del contribuente – traccia un percorso logico preciso. Un’operazione è abusiva solo se ricorrono congiuntamente tre elementi: il vantaggio fiscale indebito, l’assenza di sostanza economica e l’essenzialità del vantaggio fiscale rispetto alla scelta operativa complessiva. Se uno dei tre elementi manca, l’analisi si ferma. Non c’è abuso.

La sequenza metodologica da seguire è stata fissata in modo vincolante per gli uffici dall’atto di indirizzo del Dipartimento delle finanze del MEF del 27 febbraio 2025 (prot. n. 7): prima si accerta il vantaggio fiscale indebito, poi si valuta la sostanza economica, infine – solo se entrambi i requisiti precedenti sono presenti – si verifica l’essenzialità del vantaggio. Il test si arresta non appena uno dei presupposti viene meno.

Nel caso esaminato, il primo presupposto è accertato. Ma il secondo?

Presupposto (art. 10-bis L. 212/2000) Verifica nel caso concreto Esito
1. Vantaggio fiscale indebito Presente. La base imponibile della donazione delle quote della holding è inferiore rispetto alla donazione diretta delle quote di Beta Sì – accertato
2. Assenza di sostanza economica Non presente. L’operazione realizza effetti concreti: gestione unitaria del gruppo, governance rafforzata, passaggio generazionale graduale, clausola antistallo No – analisi si ferma
3. Essenzialità del vantaggio fiscale Non esaminata. La presenza di sostanza economica è sufficiente a escludere l’abuso Non applicabile
Conclusione Operazione non abusiva

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La sostanza economica che esclude l’abuso

È qui che la risposta dell’Agenzia diventa tecnicamente più rilevante. L’Amministrazione non si limita a registrare il vantaggio fiscale. Verifica se l’operazione produce effetti concreti, diversi dal solo risparmio d’imposta. E li trova.

La holding consente una gestione unitaria e coordinata delle due società operative: le risorse finanziarie generate da Alfa e Beta possono essere ottimizzate a livello di gruppo attraverso l’accentramento della tesoreria. La clausola antistallo inserita nello statuto della newco – strumento giuridico pensato per sbloccare situazioni di paralisi decisionale tra i soci – dimostra che la governance è stata progettata in modo strutturato e non meramente formale. Il passaggio generazionale, infine, avviene in modo graduale e pianificato, trasmettendo il controllo ai figli con continuità operativa.

L’Agenzia sottolinea un punto che vale la pena fissare: nessuno di questi obiettivi sarebbe raggiungibile con la sola donazione diretta delle quote di Beta. Una donazione diretta lascerebbe inalterata la struttura frammentata: nessuna capogruppo, nessuna ottimizzazione della liquidità, nessuno strumento statutario per prevenire i conflitti tra soci. La holding, invece, produce effetti strutturali autonomi. Ed è proprio questa differenza – tra ciò che l’operazione produce e ciò che la donazione diretta avrebbe prodotto – a escludere l’abuso.

Il quadro sistematico: realizzo controllato e giurisprudenza sull’abuso

Sul piano sistematico, l’Agenzia precisa che il regime di cui all’art. 177, comma 2, del TUIR è qualificato come realizzo controllato e non di neutralità fiscale: il valore di realizzo in capo al conferente coincide con l’incremento del patrimonio netto della conferitaria generato dall’operazione. Quando tale incremento è pari al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite, la plusvalenza latente non emerge, ma non in applicazione di una neutralità assoluta, bensì di un meccanismo valutativo che determina un realizzo controllato al costo fiscale.

Sul versante della donazione, la risposta richiama la giurisprudenza di legittimità sull’abuso del diritto, precisando che questo ricorre solo quando l’uso distorto degli strumenti giuridici sia privo di ragioni economicamente apprezzabili al di là del vantaggio fiscale. Nel caso esaminato, la funzione della holding – accentrare, coordinare, pianificare il ricambio generazionale – è reale e documentata. Il richiamo all’atto di indirizzo MEF del 27 febbraio 2025 (prot. n. 7) rafforza ulteriormente la coerenza sistematica della pronuncia: quell’atto ha introdotto per gli uffici accertatori una sequenza metodologica vincolante, che impedisce di contestare l’abuso in presenza di sostanza economica accertata.

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