Una società che nel 2025 ha superato per la prima volta la soglia del 10% del volume d’affari con operazioni non imponibili – cessioni all’esportazione, cessioni intracomunitarie, servizi internazionali e operazioni assimilate – acquisisce automaticamente lo status di esportatore abituale a partire dal 1° gennaio 2026, senza alcuna comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate. Questo status apre la porta a un beneficio finanziario rilevante: acquistare beni e servizi senza anticipare l’IVA, evitando la classica posizione di credito strutturale. La dichiarazione IVA 2026 (periodo d’imposta 2025) è l’atto fondativo del plafond: va compilato con cura il Quadro VE, in particolare i righi VE30 e VE50, mentre il Quadro VC – riservato a chi ha già utilizzato il plafond – non deve essere compilato in questa tornata. Prima del primo acquisto agevolato del 2026 occorre scegliere tra metodo fisso e metodo mobile, trasmettere telematicamente la prima dichiarazione d’intento e monitorare costantemente il plafond residuo per evitare lo splafonamento, oggi sanzionato – dopo la riforma del D.Lgs. 87/2024 – con una misura minima pari al 70% dell’imposta non assolta.
Il quadro normativo: chi è l’esportatore abituale
Il diritto ad acquistare beni e servizi senza applicazione dell’IVA è riconosciuto agli esportatori abituali dall’art. 8, co. 1, lett. c) e co. 2, DPR 633/1972. Si tratta di un beneficio di cassa rilevante: il fornitore emette fattura in non imponibilità e la società acquirente non anticipa l’imposta, evitando di attenderne il rimborso o la compensazione.
La condizione per acquisire tale qualifica è fissata dall’art. 1, co. 1, DL 746/1983 (conv. L. 17/1984): occorre aver registrato, nel periodo di riferimento, un ammontare di operazioni non imponibili superiore al 10% del volume d’affari complessivo. Il volume d’affari rilevante ai fini di questa verifica è quello “rettificato” ai sensi dell’art. 20 DPR 633/1972, ossia depurato delle operazioni non territorialmente rilevanti in Italia (artt. 7-7septies DPR 633/1972) e delle cessioni di beni in transito o in depositi doganali. A livello dichiarativo, il denominatore corrisponde al rigo VE50 al netto delle operazioni fuori campo IVA con obbligo di fatturazione indicate nel rigo VE34.
Le operazioni che formano il plafond sono esclusivamente quelle elencate tassativamente dalla legge:
- Cessioni all’esportazione dirette e indirette (art. 8, co. 1, lett. a) e b), DPR 633/1972)
- Operazioni assimilate alle esportazioni (art. 8-bis, DPR 633/1972)
- Servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali (art. 9, DPR 633/1972)
- Cessioni intracomunitarie di beni e operazioni assimilate (art. 41, co. 1 e 2, DL 331/1993), incluse le triangolari comunitarie
- Operazioni con San Marino e Città del Vaticano (art. 71, DPR 633/1972)
- Operazioni non imponibili per accordi e trattati internazionali (art. 72, DPR 633/1972)
Le prestazioni di servizi a committenti UE soggette a inversione contabile (fuori campo IVA per carenza di territorialità ai sensi dell’art. 7-ter) non rientrano nel calcolo né al numeratore né, ai fini della verifica del 10%, al denominatore (volume d’affari rettificato).
Primo superamento nel 2025: quando si acquisisce lo status
Se la società ha superato la soglia del 10% nel corso del 2025 per la prima volta, lo status di esportatore abituale si acquisisce a partire dal 1° gennaio 2026, con conseguente diritto a costituire e utilizzare il plafond nel corso dell’intero anno. Non esiste una comunicazione preventiva da effettuare: lo status nasce automaticamente dalla verifica del rapporto tra operazioni non imponibili e volume d’affari rettificati registrati nell’anno precedente.
Va segnalata una tutela antifrode introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 1075, L. 178/2020): qualora l’Agenzia delle Entrate, all’esito di analisi di rischio o di controlli sostanziali, disconosca la qualifica di esportatore abituale, al contribuente viene inibita telematicamente la possibilità di emettere nuove dichiarazioni d’intento. La verifica della sussistenza dello status in capo al contribuente è quindi soggetta a controlli preventivi da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La dichiarazione IVA 2026 (periodo d’imposta 2025): cosa va fatto
Il Quadro VE: il vero atto fondativo del plafond
Nella dichiarazione IVA 2026, il passaggio rilevante ai fini del plafond è la compilazione accurata del Quadro VE. In particolare:
Il rigo VE30 deve riportare tutte le operazioni non imponibili che concorrono a costituire il plafond: cessioni all’esportazione ex art. 8 lett. a) e b), operazioni ex art. 8-bis, art. 9, cessioni intracomunitarie ex art. 41 DL 331/1993, operazioni ex art. 71 e 72. E’ la somma di questo rigo, raffrontata con il volume d’affari rettificato del rigo VE50 (al netto del VE34), che certifica – nei registri e nella dichiarazione – il superamento della soglia del 10% nel 2025. Da questo confronto deriva il plafond disponibile per il 2026 (nel metodo fisso), calcolato autonomamente dal contribuente.
Il Quadro VC: non va compilato nella dichiarazione 2026
Il Quadro VC – il prospetto analitico degli acquisti effettuati senza IVA – non deve essere compilato nella dichiarazione IVA 2026 relativa al 2025. La ratio è chiara: il Quadro VC è riservato ai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di acquistare e importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta nel corso dell’anno cui si riferisce la dichiarazione. Poiché nel 2025 la società non aveva ancora lo status di esportatore abituale, non ha utilizzato il plafond, e di conseguenza non vi è nulla da esporre in quel quadro.
Il Quadro VC sarà obbligatorio nella dichiarazione IVA 2027 (periodo d’imposta 2026), quando la società avrà effettivamente utilizzato il plafond in corso d’anno acquistando senza IVA. In quella sede andrà esposto, mese per mese, il dettaglio delle operazioni non imponibili formatrici del plafond e il plafond via via utilizzato.
Plafond fisso o mobile: la scelta da fare prima del primo utilizzo
Prima di emettere la prima dichiarazione d’intento del 2026, la società deve scegliere il metodo di calcolo del plafond. La scelta è implicita e si manifesta con il comportamento tenuto in occasione del primo acquisto agevolato: non è richiesta alcuna comunicazione formale all’Agenzia delle Entrate.
| Metodo | Come si calcola | Adatto per |
|---|---|---|
| Plafond fisso | Totale operazioni non imponibili registrate nell’intero anno solare 2025. Importo costante per tutto il 2026. | Prima adozione del beneficio; aziende con export stabile. Gestione semplificata: il calcolo si esegue una sola volta. |
| Plafond mobile | Somma delle operazioni non imponibili dei 12 mesi precedenti al mese dell’acquisto. Varia ogni mese. | Aziende con export in forte crescita. Richiede verifica mensile. Non adottabile da chi ha iniziato l’attività da meno di 12 mesi. |
Per una società che supera la soglia per la prima volta, il plafond fisso è generalmente la scelta preferibile nella fase iniziale, per semplicità gestionale e per la maggiore difendibilità in caso di controllo.
La procedura per acquistare senza IVA nel 2026
Una volta determinato il plafond disponibile, la società deve seguire il procedimento della dichiarazione d’intento, disciplinato dall’art. 1, co. 1, lett. c), DPR 633/1972, come riscritto dal DL 193/2016, ulteriormente modificato dall’art. 12-septies del DL 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) e semplificato dal Provvedimento AdE del 2 dicembre 2021:
- Trasmissione telematica preventiva. La dichiarazione d’intento deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate (tramite i canali Entratel/Fisconline) prima del primo acquisto o importazione senza IVA. Può essere emessa per un importo massimo prefissato oppure riferita a un singolo acquisto. L’Agenzia rilascia apposita ricevuta con il numero di protocollo.
- Comunicazione del protocollo al fornitore. L’esportatore abituale deve comunicare al cedente/prestatore il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento. Non è più richiesta la consegna fisica della dichiarazione (obbligo eliminato dal 2020).
- Verifica d’obbligo da parte del fornitore. Prima di emettere la fattura in non imponibilità, il cedente o prestatore ha l’obbligo di verificare il protocollo comunicato dall’esportatore sul portale dell’Agenzia delle Entrate, per accertarne la validità. Il fornitore che esegue l’operazione in assenza di dichiarazione d’intento regolarmente ricevuta e verificata è soggetto a sanzione.
- Fattura del fornitore in regime di non imponibilità. Il cedente emette fattura elettronica con codice natura N3.5 (“Non imponibili – a seguito di dichiarazioni di intento”) e riporta gli estremi del protocollo di ricezione nel blocco
AltriDatiGestionali(TipoDato= “INTENTO”,RiferimentoTesto= numero protocollo e data ricevuta). La fattura priva di tali indicazioni è irregolare. - Monitoraggio continuo del plafond residuo. L’esportatore abituale deve tenere un registro extracontabile aggiornato degli utilizzi del plafond. Il superamento del plafond disponibile configura splafonamento, con obbligo di regolarizzazione e applicazione delle sanzioni.
Beni e servizi esclusi dall’utilizzo del plafond: non è possibile acquistare senza IVA fabbricati e aree edificabili, né beni e servizi oggettivamente indetraibili ai sensi degli artt. 19 e ss. DPR 633/1972 (Circolare AdE n. 145/E del 10 giugno 1998).
Splafonamento: sanzioni e regolarizzazione
Il superamento del plafond disponibile – c.d. splafonamento – è sanzionato dall’art. 7, co. 4, D.Lgs. 471/1997. A seguito della riforma del sistema sanzionatorio tributario operata dal D.Lgs. 87/2024 (in vigore dal 1° settembre 2024), per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 in poi la sanzione minima è stata ridotta al 70% dell’imposta non assolta (in precedenza: dal 100% al 200%). A titolo esemplificativo, su un’IVA non assolta di 10.000 euro, la sanzione minima oggi applicabile è pari a 7.000 euro.
In caso di splafonamento, l’esportatore può regolarizzare la propria posizione attraverso tre percorsi alternativi (Risoluzione AdE n. 16/E/2017):
- Variazione IVA ex art. 26 DPR 633/1972: il fornitore emette nota di variazione in aumento e addebita l’IVA precedentemente non applicata.
- Autofattura con versamento dell’imposta: l’esportatore emette autofattura, versa l’IVA con F24 e presenta copia all’ufficio AdE competente.
- Regolarizzazione in dichiarazione e liquidazioni periodiche: con contestuale ricorso al ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. 472/1997 per la riduzione delle sanzioni.
Riepilogo operativo
| Adempimento | Contenuto |
|---|---|
| Verifica preliminare del rapporto | Calcolare il rapporto VE30 / (VE50 – VE34) sulla base dei dati 2025. Verificare che le operazioni non imponibili – incluse le cessioni intracomunitarie ex art. 41 DL 331/1993 – superino il 10%. |
| Dichiarazione IVA 2026 (p.i. 2025) | Compilare il Quadro VE (righi VE30 e VE50). Il Quadro VC non va compilato: la societa’ non ha utilizzato il plafond nel 2025. |
| Scelta del metodo | Optare per il plafond fisso (totale op. non imponibili 2025) o mobile (12 mesi precedenti). La scelta e’ implicita nel comportamento tenuto al primo acquisto. |
| Prima dichiarazione d’intento | Trasmettere telematicamente prima del primo acquisto senza IVA. Comunicare il numero di protocollo al fornitore. Verificare che la fattura riporti codice N3.5 e protocollo nel blocco AltriDatiGestionali. |
| Monitoraggio plafond residuo 2026 | Tenere registro extracontabile aggiornato. Non superare il plafond disponibile. In caso di splafonamento, regolarizzare tempestivamente con ravvedimento operoso. |
| Dichiarazione IVA 2027 (p.i. 2026) | Il Quadro VC sara’ obbligatorio, con l’esposizione analitica mensile delle operazioni non imponibili formatrici del plafond e degli acquisti agevolati effettuati nel 2026. |



