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Certificazione Unica errata: accertamenti a catena anche per il contribuente

27 Marzo, 2026

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Un errore nella Certificazione Unica non riguarda solo chi la emette: lo chiarisce la Risposta n. 68 del 6 marzo 2026 dell’Agenzia delle Entrate, che ribalta il precedente orientamento espresso con l’interpello n. 26/2026 e afferma un principio sostanziale. Le somme erroneamente percepite e poi restituite non concorrono al limite di 85.000 euro per il regime forfettario. Tuttavia, se il sostituto d’imposta si rifiuta di correggere la CU, è il contribuente a subire le conseguenze: scattano i controlli automatizzati fondati sull’art. 41-bis del D.P.R. 600/1973, con accertamenti parziali emessi senza contraddittorio preventivo. La difesa è possibile, ma richiede documentazione accurata e azione tempestiva. In un sistema fiscale sempre più automatizzato, verificare la CU al momento del ricevimento non è più un optional: è una forma essenziale di tutela preventiva.

Il quadro sanzionatorio per il sostituto d’imposta

La disciplina sanzionatoria per il sostituto d’imposta è dettata dall’art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322 del 1998. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica una sanzione di 100 euro, con un tetto massimo di 50.000 euro per sostituto. Il punto, non secondario, è che a questa sanzione non si applica il cumulo giuridico ex art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997: ogni certificazione anomala si somma alle altre, senza attenuazioni di sorta.

Diverso il caso dell’omessa esecuzione delle ritenute alla fonte. Qui entra in gioco l’art. 14 del D.Lgs. n. 471 del 1997, che prevede una sanzione amministrativa pari al 20% dell’importo non trattenuto. Non è la stessa cosa – e la distinzione conta nella prassi.

Tipo di violazione Base normativa Sanzione Cumulo giuridico
CU omessa, tardiva o errata Art. 4, co. 6-quinquies, D.P.R. 322/1998 100 € per certificazione, max 50.000 € No – escluso
Omessa ritenuta alla fonte Art. 14, D.Lgs. 471/1997 20% dell’importo non trattenuto
Cumulo giuridico (regola generale) Art. 12, D.Lgs. 472/1997 Non applicabile alle CU errate

Quadro sanzionatorio per il sostituto d’imposta

La risposta n. 68/2026: un cambio di rotta

Fin qui, si potrebbe pensare che il problema riguardi solo chi emette la CU. La Risposta n. 68 del 2026 dimostra che non è così. Il documento rettifica il precedente interpello n. 26 del 10 febbraio 2026 – che applicava in modo rigido il criterio di cassa, considerando rilevanti ai fini della soglia anche le somme poi restituite – e cambia orientamento in modo netto, affermando un principio sostanziale: le somme erroneamente percepite e restituite non concorrono al limite di 85.000 euro.

Il caso è quello di un ingegnere libero professionista in regime forfettario, che si vede certificare dal proprio committente compensi superiori a quelli effettivamente spettanti. Parte di quelle somme era stata accreditata per errore e poi restituita. Il risultato, sulla carta, è un apparente superamento della soglia di 85.000 euro prevista dall’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190 del 2014: il limite oltre il quale scatta la fuoriuscita dal regime agevolato, con aliquota sostitutiva al 15% (o 5% per le start-up nei primi cinque anni).

Il professionista chiede formalmente al committente la rettifica della Certificazione Unica errata. Il committente si rifiuta, ritenendo la CU originariamente corretta. A quel punto il contribuente si trova in una posizione scomoda: i redditi certificati superano la soglia, ma quelli effettivi no.

La CU errata e l’accertamento automatizzato

Le procedure di controllo automatizzato dell’Amministrazione finanziaria si basano sul confronto tra i dati presenti nella CU e quelli inseriti nella dichiarazione dei redditi del sostituito. Quando c’è disallineamento, scatta la segnalazione dalla Divisione Contribuenti, sulla base dei dati presenti nell’Anagrafe tributaria.

Il riferimento normativo è l’art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, che disciplina l’accertamento parziale. Questo strumento consente all’Ufficio di emettere un avviso di rettifica “mirato”, fondato su elementi specifici, senza ricostruire l’intera posizione fiscale del contribuente. La procedura è automatizzata e avviene senza contraddittorio preventivo. Vale però ricordare che tali accertamenti parziali automatizzati sono definibili in adesione, come chiarito dalla Circolare n. 258/E/1998 e confermato dalla prassi più recente.

Un esempio concreto: si pensi a un imprenditore che trasferisce la propria attività mediante conferimento di azienda. I redditi dovrebbero risultare in capo alla società conferitaria. Se il sostituto d’imposta li certifica ancora a nome dell’imprenditore conferente, l’Anagrafe tributaria rileva una divergenza e l’Ufficio emette un accertamento parziale a carico del soggetto sbagliato. In modo automatico, senza possibilità di spiegare nulla in anticipo.

L’onere della prova: tutela possibile, ma costosa

La buona notizia – ammesso che si possa chiamare così – è che il contribuente può sempre fornire la prova contraria. Lo chiarisce la stessa Risposta n. 68/2026: il fatto che la CU non venga rettificata non preclude al professionista la possibilità di dimostrare il reddito realmente percepito, purché si documentino l’errore e la sua correzione.

In pratica, occorre provare:

  • che l’errore esiste ed è attribuibile al sostituto;
  • qual è il periodo d’imposta di corretta imputazione dei redditi;
  • quali comportamenti sono stati adottati per rimediare – ad esempio la formale richiesta di rettifica, anche se rimasta senza risposta.

Si tratta di un aggravio non indifferente. Raccogliere documentazione, rispondere all’accertamento, eventualmente ricorrere: tutto questo richiede tempo e risorse che il contribuente incolpevole non dovrebbe dover impiegare. La Certificazione Unica errata, anche se “superabile” nel merito, attiva comunque l’intera filiera dei controlli fiscali.

Verificare la CU: non più un optional

La Risposta n. 68/2026 sposta l’attenzione sul contribuente percettore come soggetto attivo nella verifica dei dati certificati. Non basta ricevere la CU e archiviarla. Occorre leggerla, confrontarla con quanto effettivamente incassato, e – in caso di anomalie – attivarsi subito per richiedere la correzione al sostituto.

Il Centro Studi Fiscal Focus aveva già sollevato il tema nel corso del 2025, sia in termini generali che con riferimento alle locazioni brevi, dove gli errori di certificazione complicano spesso la dichiarazione dei redditi. Ora l’Amministrazione finanziaria ha messo nero su bianco la centralità del documento: la CU è, almeno in prima battuta, la fonte primaria su cui si basano i controlli. E un dato sbagliato, anche se non imputabile al contribuente, produce effetti reali.

Nel periodo in cui le Certificazioni Uniche vengono elaborate e trasmesse – tra marzo e aprile di ogni anno – i contribuenti, specie quelli in regime forfettario, farebbero bene a dedicare la dovuta attenzione alla verifica dei dati ricevuti. Un controllo tempestivo può evitare mesi di contenzioso inutile.

La vicenda affrontata dalla Risposta n. 68/2026 evidenzia come la Certificazione Unica non sia un documento di cui preoccuparsi solo in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi. La sua correttezza va verificata subito, al momento del ricevimento, perché eventuali errori – anche se non imputabili al contribuente – innescano automatismi amministrativi che possono risultare onerosi da gestire. La possibilità di fornire prova contraria esiste e va tutelata, ma richiede documentazione accurata e tempestività nell’azione. In un sistema fiscale sempre più orientato ai controlli automatizzati, la vigilanza preventiva diventa una forma di tutela essenziale.

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