La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino ha fatto chiarezza con la sentenza n. 496/2025 su una strategia che alcuni contribuenti avevano tentato per recuperare le quote di superbonus non fruibili per incapienza IRPEF: versare acconti IRPEF superiori al dovuto utilizzando in compensazione il credito da superbonus ceduto, per poi richiedere il rimborso dell’eccedenza formatasi in dichiarazione. I giudici piemontesi hanno qualificato tale operazione come un vero e proprio abuso del diritto, confermando il diniego al rimborso opposto dall’Agenzia delle Entrate. L’Ufficio aveva rifiutato di restituire i 7.307 euro dell’acconto versato tramite compensazione, erogando solo i 706 euro di ritenute eccedenti subite dal datore di lavoro. La pronuncia si allinea a un filone già tracciato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 26273 del 27 settembre 2025, che ha chiarito come i crediti agevolativi possano essere usati in compensazione solo per imposte effettivamente dovute. Per chi detiene crediti da superbonus non completamente utilizzabili, la strada del rimborso tramite acconti eccedenti è quindi definitivamente preclusa.
Il problema della capienza fiscale insufficiente
Negli anni in cui il ricorso al superbonus ha raggiunto livelli molto elevati, diversi contribuenti si sono imbattuti in un problema concreto: la sproporzione tra l’importo della detrazione spettante e la loro capienza IRPEF. Le rate annuali del 110%, calcolate su lavori di importo consistente, superavano spesso di gran lunga l’imposta lorda da versare, rendendo di fatto inutilizzabile una porzione significativa dell’agevolazione.
Di fronte a questo limite strutturale, alcuni contribuenti – in particolare i cessionari del credito da superbonus – hanno cercato di individuare percorsi alternativi per recuperare le quote altrimenti perse. Uno di questi percorsi, ritenuto illegittimo dalla giurisprudenza, è stato portato all’esame della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, che con la sentenza n. 496/2025 del 2 aprile 2025 ha tracciato un confine netto.
La strategia del contribuente per aggirare i vincoli
Il meccanismo tentato era apparentemente lineare: utilizzare il credito da superbonus per versare acconti IRPEF di importo superiore a quanto effettivamente dovuto sulla base dei redditi dichiarati. L’eccedenza così generata, una volta confluita nel modello 730 o nel modello Redditi PF, avrebbe dovuto essere restituita dall’Erario sotto forma di rimborso.
Dietro questa operazione si nascondeva però un tentativo di trasformare un credito d’imposta agevolativo – per sua natura soggetto a vincoli rigorosi di utilizzo e non rimborsabile – in un’eccedenza IRPEF liberamente recuperabile, aggirandone i limiti normativi in modo artificioso.
Il caso esaminato dalla CGT di Torino
La vicenda portata davanti ai giudici tributari piemontesi riguarda un lavoratore dipendente che, nell’anno d’imposta 2022, aveva dichiarato unicamente redditi da lavoro dipendente e da abitazione principale. Nonostante la modestia dei redditi, il contribuente aveva versato un acconto IRPEF di 7.306,75 euro attraverso la compensazione integrale con un credito da superbonus, precedentemente ceduto dalla moglie che aveva realizzato interventi agevolati su un immobile di sua proprietà.
Al momento della presentazione del modello 730, il contribuente ha richiesto il rimborso complessivo di 8.013 euro – composto da 706 euro di ritenute eccedenti subite dal datore di lavoro e da 7.307 euro corrispondenti all’acconto versato tramite compensazione. L’Agenzia delle Entrate ha però erogato il rimborso esclusivamente per la prima componente, quella relativa alle ritenute, negando la restituzione della somma versata in acconto. Il contribuente ha quindi impugnato il provvedimento, lamentando sia una carenza motivazionale dell’atto sia l’illegittimità del diniego, sostenendo di avere pieno diritto al rimborso stante la posizione creditoria complessiva emergente dalla dichiarazione.
| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| Anno d’imposta | 2022 |
| Contribuente | Lavoratore dipendente – cessionario del credito superbonus ceduto dalla moglie |
| Acconto IRPEF versato | 7.306,75 euro tramite compensazione con credito superbonus |
| Rimborso richiesto | 8.013 euro (706 euro ritenute eccedenti + 7.307 euro acconto versato) |
| Rimborso erogato | 706 euro (solo ritenute eccedenti subite dal datore di lavoro) |
| Rimborso negato | 7.307 euro (acconto versato tramite compensazione superbonus) |
| Esito del ricorso | Rigetto – Operazione qualificata come abuso del diritto |
1
I vincoli normativi del superbonus
Per comprendere appieno la portata della decisione giurisprudenziale, è necessario richiamare il quadro normativo di riferimento. Il superbonus, introdotto dall’articolo 119 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020), prevede una detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute per determinati interventi di efficientamento energetico e antisismico – percentuale poi ridotta negli anni successivi. La detrazione può essere fruita direttamente in dichiarazione dei redditi, ripartita in quote annuali, oppure il contribuente può optare per la cessione del credito corrispondente o per lo sconto in fattura.
Chi acquisisce il credito tramite cessione – come nel caso del contribuente oggetto della sentenza – può utilizzarlo esclusivamente in compensazione tramite modello F24. L’articolo 121 del decreto Rilancio stabilisce espressamente che i crediti acquisiti possono essere utilizzati in compensazione orizzontale, pur dovendo rispettare la suddivisione in quote annuali prevista dalla normativa – senza possibilità di richiedere rimborso. Va precisato che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 11/2023, i cessionari successivi al primo devono utilizzare il credito acquisito in 10 rate annuali di pari importo. Il divieto di rimborso costituisce un vincolo essenziale dell’agevolazione, finalizzato a evitare che lo Stato debba erogare liquidità in denaro per crediti di importo molto elevato.
Proprio questo vincolo ha spinto alcuni contribuenti a cercare vie alternative per recuperare le quote di credito non utilizzabili, come appunto il versamento di acconti eccedenti. La giurisprudenza, tuttavia, ha chiarito che tali strategie configurano un abuso del diritto, in quanto elusive della ratio della norma.
L’abuso del diritto secondo i giudici torinesi
La Corte ha respinto le doglianze del ricorrente, qualificando l’intera operazione come un caso di abuso del diritto. Secondo i giudici, il contribuente ha posto in essere una condotta finalizzata a eludere i vincoli imposti dalla normativa sul superbonus, in particolare il divieto di richiedere il rimborso del credito ceduto. Attraverso lo schema descritto, il contribuente ha tentato di “trasformare” il credito agevolativo in un credito IRPEF ordinario, recuperabile senza vincoli temporali.
La sentenza sottolinea che, pur non essendo sanzionabile in sé il versamento di acconti d’imposta in misura eccedente – sia rispetto al metodo storico che a quello previsionale – l’utilizzo strumentale di tale facoltà per aggirare i limiti normativi configura un’ipotesi di abuso del diritto. In altri termini, il contribuente avrebbe trasformato un credito d’imposta da agevolazione, soggetto a un termine di utilizzo definito, in un saldo IRPEF utilizzabile in compensazione o recuperabile a rimborso senza vincoli temporali. Nella parte conclusiva della pronuncia si legge testualmente che tale condotta “concretizza un’ipotesi di abuso del diritto o, comunque, utilizzo abnorme di norme di legge cui consegue un vantaggio fiscale indebito”.
La disciplina generale sull’abuso del diritto
Il principio dell’abuso del diritto in materia tributaria è oggi codificato nell’articolo 10-bis della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). La norma definisce come abusive le operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. L’accertamento dell’abuso richiede che l’operazione sia artificiosa, priva di valide ragioni economiche diverse dal mero risparmio fiscale.
Nel caso esaminato dalla CGT di Torino, la condotta del contribuente presenta tutti gli elementi tipici dell’abuso: utilizzo formalmente corretto di istituti giuridici (versamento acconti, compensazione, richiesta di rimborso), ma con una finalità elusiva evidente – aggirare il divieto di rimborso del credito da superbonus. La sentenza conferma quindi che anche nell’ambito delle agevolazioni fiscali trova applicazione il principio generale per cui il contribuente non può utilizzare gli strumenti giuridici in modo distorto, al solo fine di conseguire vantaggi fiscali non previsti dalla ratio della norma agevolativa.
Il precedente della Cassazione sui crediti agevolativi
La decisione della CGT di Torino si inserisce in un filone giurisprudenziale già consolidato. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26273 del 27 settembre 2025, ha chiarito che i crediti d’imposta agevolativi possono essere utilizzati in compensazione esclusivamente per il pagamento di imposte effettivamente dovute, non potendosi legittimare la compensazione di acconti che non corrispondano a effettivi debiti tributari.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, il tema riguardava l’utilizzo di un credito d’imposta per compensare un acconto IVA, con la presenza di un credito IVA preesistente che rendeva l’acconto non dovuto. La Cassazione ha stabilito una distinzione fondamentale: il credito d’imposta esisteva nei suoi presupposti costitutivi, ma il suo utilizzo per compensare un acconto non dovuto integrava una “indebita utilizzazione” – classificabile come credito “non spettante” e non come credito “inesistente”. L’errore risiedeva nella spettanza della compensazione, non nell’esistenza del credito. Questa distinzione, come si vedrà, ha riflessi decisivi sul piano sanzionatorio e dei termini di accertamento.
Questo orientamento si applica pienamente anche al caso del superbonus: il credito esiste ed è spettante, ma il suo utilizzo per versare acconti IRPEF non dovuti al fine di ottenere un successivo rimborso costituisce un utilizzo improprio, contrario alla ratio dell’agevolazione.
Profili sanzionatori e di accertamento
Un aspetto rilevante riguarda le conseguenze sul piano sanzionatorio e dei termini di accertamento. La distinzione tra credito “inesistente” e credito “non spettante” – chiarita dalla Cassazione n. 26273/2025 – ha riflessi importanti anche sotto questo profilo. Il termine lungo di otto anni per l’accertamento fiscale si applica solo ai crediti d’imposta inesistenti, ossia quelli privi dei presupposti costitutivi. Nel caso di crediti esistenti ma utilizzati in modo indebito, come quello esaminato dalla CGT di Torino, si applica invece il termine ordinario di accertamento.
Quanto alle sanzioni, l’utilizzo improprio di crediti d’imposta in compensazione può comportare l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997, che disciplina le violazioni relative alla compensazione. La misura della sanzione varia a seconda che si tratti di credito inesistente o non spettante, con conseguenze più gravi nel primo caso. Nel caso specifico del superbonus, occorre considerare anche le disposizioni introdotte dalle normative più recenti in tema di controlli preventivi e di responsabilità dei cessionari.
Le novità della Legge di Bilancio 2026 sulle compensazioni
Il sistema dei controlli sulle compensazioni è stato progressivamente rafforzato. La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha introdotto su questo fronte due importanti novità che i professionisti devono tenere ben presenti.
La prima, già operativa dal 1° gennaio 2026: l’art. 1, comma 116, ha ridotto da 100.000 a 50.000 euro la soglia oltre la quale scatta il divieto di compensazione orizzontale tramite modello F24 in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali scadute. La seconda, in vigore dal 1° luglio 2026: ogni compensazione di crediti di importo superiore a 50.000 euro annui sarà soggetta a una verifica preventiva da parte dell’Agenzia delle Entrate; in assenza di validazione, la compensazione sarà automaticamente bloccata e le somme dovranno essere versate in via ordinaria. Queste modifiche non incidono direttamente sulla questione dell’abuso del diritto esaminata dalla CGT di Torino, ma segnalano una chiara tendenza legislativa verso un controllo sempre più stringente sulle compensazioni fiscali di importo rilevante.
Implicazioni pratiche e conclusioni operative
Per chi si trova nella condizione di avere crediti da superbonus non completamente utilizzabili per incapienza IRPEF, la strada del versamento di acconti eccedenti per poi richiedere il rimborso risulta definitivamente preclusa. L’Agenzia delle Entrate procede a negare il rimborso in sede di liquidazione della dichiarazione, e i giudici tributari – come confermato dalla pronuncia in esame – avallano la legittimità di tale diniego, qualificando l’operazione come abuso del diritto.
Resta ferma la possibilità di utilizzare il credito da superbonus in compensazione per il pagamento di imposte effettivamente dovute, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa. Occorre però prestare particolare attenzione a non eccedere con versamenti di acconti che, sulla base dei redditi dichiarati, risultino palesemente sproporzionati. La pronuncia della CGT di Torino, pur non essendo isolata nel panorama giurisprudenziale, riveste particolare importanza perché affronta direttamente il tema del superbonus, agevolazione che ha interessato milioni di contribuenti e generato un volume straordinario di crediti d’imposta. Anche nell’ambito delle agevolazioni fiscali, il contribuente deve rispettare non solo la lettera della norma, ma anche la sua ratio, evitando utilizzi strumentali degli istituti giuridici al solo fine di aggirare i limiti espressamente posti dal legislatore.



