Con la sentenza n. 5986, depositata il 17 marzo 2026, la Corte di Cassazione prende posizione netta su un tema che divideva i giudici da anni: le sanzioni fiscali irrogate a una società scomparsa non possono essere recuperate sui soci. Il D.lgs. 87/2024 lo conferma – e con effetti retroattivi. Quando una società chiude i battenti e viene cancellata dal registro delle imprese, i debiti d’imposta e gli interessi seguono i soci, nei limiti di quanto incassato in sede di liquidazione. Fin qui, tutto abbastanza chiaro. Quello che invece ha alimentato un contenzioso lungo e tormentato riguarda le sanzioni tributarie: quelle vanno con loro, o restano legate alla società ormai estinta? La Cassazione ha risposto con la sentenza n. 5986, depositata il 17 marzo 2026. La risposta è netta: le sanzioni tributarie della società estinta non passano ai soci. Non per le società di capitali, non per quelle di persone, non per nessun ente privo di personalità giuridica. Il perimetro è chiaro – e vale per tutti.
Con la sentenza n. 5986 del 17 marzo 2026, la Corte di Cassazione chiude un contrasto giurisprudenziale che si trascinava da anni: le sanzioni tributarie irrogate a una società estinta non possono essere recuperate sui soci, né su quelli di società di capitali né su quelli di società di persone. Il principio è fondato sull’art. 2, comma 2, e sull’art. 8 del D.lgs. 472/1997 – personalità e intrasmissibilità della sanzione – oltre che sull’art. 7 del D.L. 269/2003. Il nuovo comma 2-bis dell’art. 2 del D.lgs. 472/1997, introdotto dal D.lgs. 87/2024, viene qualificato dalla Cassazione come norma di natura <em>ricognitiva</em>: formalizza un principio già immanente, e per questo produce effetti retroattivi, derogando alla disciplina transitoria dell’art. 5 del D.lgs. 87/2024. L’unica eccezione riguarda l’abuso della personalità giuridica – il caso della società usata come mero schermo fittizio. I giudici tributari possono rilevare d’ufficio l’intrasmissibilità, con conseguenze dirette su tutti i contenziosi pendenti.
Il caso concreto
Il caso da cui nasce la pronuncia riguarda un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate ai soci di una S.r.l. già cancellata dal registro delle imprese. L’accertamento includeva, oltre al recupero d’imposta, anche le relative sanzioni. I soci avevano impugnato l’atto contestando, tra l’altro, la legittimità della pretesa sanzionatoria nei loro confronti. La Cassazione ha dato loro ragione su questo punto – in modo definitivo e con una motivazione che si candida a fare da bussola per tutto il contenzioso futuro.
L’altalena della giurisprudenza
Chi segue il contenzioso tributario sa bene quanto questo tema fosse scivoloso. Per decenni la giurisprudenza ha oscillato, con pronunce che arrivavano a conclusioni diametralmente opposte. Da un lato, una serie di sentenze consolidate aveva riconosciuto l’intrasmissibilità delle sanzioni ai soci della società estinta, facendo leva sul principio di personalità della responsabilità sanzionatoria sancito dal D.lgs. 472/1997: tra i riferimenti più rilevanti, Cass. n. 9094/2017, n. 29112/2021, n. 34273/2022 e n. 24316/2023.
Poi, nell’estate del 2024, era arrivata una brusca inversione. Le ordinanze n. 23341/2024 – e un’ulteriore pronuncia di orientamento analogo – avevano invece sostenuto che l’estinzione della società configura un fenomeno successorio sui generis, e che i soci subentrano in tutti i debiti sociali, comprese le obbligazioni di natura sanzionatoria, nei limiti di quanto ricevuto in liquidazione. L’idea di fondo era semplice: impedire che i soci si giovassero del risparmio d’imposta ottenuto attraverso condotte illecite della società, poi scomparsa. Una logica comprensibile, ma – come chiarisce la sentenza 5986/2026 – giuridicamente non corretta.
| Orientamento | Pronunce di riferimento | Tesi sostenuta | Esito per i soci |
|---|---|---|---|
| Intrasmissibilità | Cass. n. 9094/2017, n. 29112/2021, n. 34273/2022, n. 24316/2023 | Le sanzioni hanno natura punitiva e personale; l’art. 8 D.lgs. 472/1997 opera per analogia | Soci non raggiungibili per le sanzioni |
| Trasmissibilità | Cass. ord. n. 23341/2024 | Estinzione = fenomeno successorio; i soci subentrano in tutti i debiti nei limiti del liquidato | Soci responsabili anche per sanzioni |
| Sentenza 5986/2026 | Cass. n. 5986/2026 | Intrasmissibilità confermata; art. 2 co. 2-bis D.lgs. 87/2024 ha natura ricognitiva; richiamati i principi di personalità e proporzionalità | Soci non rispondono delle sanzioni |
1
Il principio di personalità e proporzionalità
Il ragionamento della Corte parte da una distinzione che nella prassi quotidiana viene spesso trascurata. Le sanzioni civili hanno funzione risarcitoria: riparano un danno, e per questo possono trasmettersi. Le sanzioni amministrative tributarie hanno invece natura afflittiva e punitiva. Colpiscono chi ha commesso la violazione, e solo chi l’ha commessa. Non è una scelta interpretativa: è il principio di personalità della responsabilità sanzionatoria, fissato dall’art. 2, comma 2, del D.lgs. 472/1997, che recita: “La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione”.
Accanto al principio di personalità, la Cassazione richiama esplicitamente anche il principio di proporzionalità: la sanzione deve essere commisurata alla gravità della condotta del soggetto che l’ha posta in essere, non riverberarsi su terzi che non vi hanno partecipato. Entrambi i principi concorrono a fondare la regola dell’intrasmissibilità.
L’art. 8 dello stesso D.lgs. 472/1997 stabilisce poi che l’obbligazione per il pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi. I giudici di legittimità chiariscono che questa norma non è un’eccezione isolata, riservata alla sola successione per causa di morte, ma è l’espressione di un principio generale che vale – per analogia – anche per il fenomeno successorio che si realizza con l’estinzione della società. Se la sanzione non passa agli eredi di una persona fisica, non può passare nemmeno ai soci di una società cancellata.
Anche l’art. 7, comma 1, del D.L. 269/2003 converge in questa direzione, laddove stabilisce che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. La Corte estende la ratio di questa disposizione anche alla fase successiva all’estinzione: se la sanzione appartiene all’ente durante la vita della società, resta dell’ente anche dopo la sua scomparsa – e con l’ente si dissolve.
Il nuovo comma 2-bis dell’art. 2 D.lgs. 472/1997
Al centro della sentenza 5986/2026 c’è il nuovo comma 2-bis dell’art. 2 del D.lgs. 472/1997, introdotto dal D.lgs. 87/2024 (il decreto di riforma delle sanzioni tributarie) con decorrenza 1° settembre 2024. La norma stabilisce finalmente in modo esplicito che le sanzioni pecuniarie relative al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica, gravano esclusivamente sull’ente stesso.
Rispetto al previgente art. 7 del D.L. 269/2003, il perimetro soggettivo si allarga in modo rilevante: quella disposizione copriva solo le persone giuridiche; il nuovo comma 2-bis estende il principio anche alle società di persone e agli enti sprovvisti di personalità giuridica. La portata è dunque universale: nessun tipo di ente può trasferire ai propri soci le sanzioni tributarie che gli competono.
L’effetto retroattivo
Qui viene il punto più delicato – e più rilevante sotto il profilo pratico. La Cassazione qualifica il comma 2-bis come norma di natura ricognitiva: non introduce una disciplina nuova, ma formalizza un principio già immanente nell’ordinamento. Da questa qualificazione deriva una conseguenza operativa di primo piano: il principio della riferibilità esclusiva delle sanzioni tributarie alla società estinta opera anche per le violazioni commesse in periodi d’imposta anteriori al 1° settembre 2024.
Vale quindi retroattivamente – in deroga alla disciplina transitoria dell’art. 5 del D.lgs. 87/2024, che in via generale esclude l’applicazione retroattiva delle nuove sanzioni. La sentenza 5986/2026 traccia qui una linea di confine netta: l’irretroattività prevista dall’art. 5 riguarda le nuove misure sanzionatorie più favorevoli introdotte dal decreto; il comma 2-bis, invece, non è una nuova sanzione ma la codificazione di una regola strutturale già esistente. Due piani distinti, con conseguenze operative diverse.
Tradotto in termini pratici: un avviso di accertamento notificato nel 2025 ai soci di una S.r.l. già cancellata, per violazioni commesse dalla società nel 2019, non può comprendere sanzioni a carico dei soci. Né il fisco può aggirare questo principio invocando la disciplina transitoria.
L’eccezione: abuso della personalità giuridica
La sentenza riconosce un’unica eccezione, ed è quella dei casi di abuso della personalità giuridica. Quando il socio ha utilizzato la struttura societaria come uno schermo fittizio – le cosiddette società “cartiere”, prive di qualsiasi autonomia sostanziale – la reale alterità soggettiva tra socio e società viene meno. In questi casi il principio di intrasmissibilità non opera, perché non c’è mai stata una vera separazione tra chi ha commesso la violazione e chi la struttura formalmente imputava.
Si tratta però di un’eccezione che richiede una verifica caso per caso. Il solo fatto che la società sia stata usata per attività fiscalmente irregolari non basta: serve dimostrare che lo schermo societario era fittizio in radice. Una distinzione importante, che non va confusa con la normale responsabilità del liquidatore – disciplinata dall’art. 36 del D.P.R. 602/1973 – per aver soddisfatto crediti di rango inferiore a quelli tributari o aver distribuito beni ai soci prima di saldare il fisco.
L’eccezione: abuso della personalità giuridica
La sentenza riconosce un’unica eccezione, ed è quella dei casi di abuso della personalità giuridica. Quando il socio ha utilizzato la struttura societaria come uno schermo fittizio – le cosiddette società “cartiere”, prive di qualsiasi autonomia sostanziale – la reale alterità soggettiva tra socio e società viene meno. In questi casi il principio di intrasmissibilità non opera, perché non c’è mai stata una vera separazione tra chi ha commesso la violazione e chi la struttura formalmente imputava.
Si tratta però di un’eccezione che richiede una verifica caso per caso. Il solo fatto che la società sia stata usata per attività fiscalmente irregolari non basta: serve dimostrare che lo schermo societario era fittizio in radice. Una distinzione importante, che non va confusa con la normale responsabilità del liquidatore – disciplinata dall’art. 36 del D.P.R. 602/1973 – per aver soddisfatto crediti di rango inferiore a quelli tributari o aver distribuito beni ai soci prima di saldare il fisco.
Il profilo processuale
La Cassazione precisa che l’intrasmissibilità delle sanzioni si configura come regola conformatrice della fattispecie legale astratta. In concreto: il giudice tributario può e deve rilevarne d’ufficio l’applicazione, anche se nessuna delle parti lo ha eccepito. Non è necessario che i soci lo contestino espressamente in giudizio. Questo significa – tra l’altro – che la questione può emergere anche in gradi avanzati del giudizio, senza che il giudice possa ignorarla per ragioni di ordine processuale.
Il principio era già stato affermato con chiarezza dalla Cass. n. 34273/2022, secondo cui l’intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie “rappresenta una questione rilevabile d’ufficio dal giudice, poiché attiene alla fattispecie costitutiva del diritto dell’Erario di irrogare le stesse”. La sentenza 5986/2026 lo ribadisce e lo consolida, anche per gli enti privi di personalità giuridica.
Il quinquennio dell’art. 28 D.lgs. 175/2014
Vale la pena ricordare che ai sensi dell’art. 28, comma 4, del D.lgs. 175/2014, la cancellazione della società dal registro delle imprese produce effetti estintivi “posticipati” di 5 anni ai fini della notifica degli atti tributari. In questo arco temporale, la società continua a esistere solo ai fini fiscali, e gli atti impositivi possono essere validamente notificati ai soci quali successori ex art. 2495 c.c. È tuttavia necessario precisare che questa proroga quinquennale si applica esclusivamente alle cancellazioni effettuate a decorrere dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del D.lgs. 175/2014: per le società cancellate in epoca anteriore, l’estinzione operava già in modo pieno anche ai fini tributari.
La proroga quinquennale – chiarisce la sentenza 5986/2026 – serve a garantire il recupero del credito erariale in termini di imposta e interessi, non a spostare sulle persone fisiche le penalità che la legge assegna all’ente. I soci subentrano nei debiti d’imposta e negli interessi, nei limiti di quanto ricevuto in liquidazione; le sanzioni rimangono fuori da quel perimetro, e si dissolvono con l’ente che le ha generate.
La responsabilità distinta del liquidatore
Occorre tenere ben distinte tre posizioni soggettive che il contenzioso tributario tende spesso a sovrapporre. Il liquidatore risponde ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 602/1973, se ha soddisfatto crediti di rango inferiore a quelli tributari o distribuito beni ai soci prima di estinguere le passività fiscali: si tratta di una responsabilità propria, autonoma, che prescinde dall’intrasmissibilità delle sanzioni. I soci rispondono, ai sensi dell’art. 2495 c.c., per i debiti d’imposta e gli interessi, nei limiti di quanto ricevuto in liquidazione. Le sanzioni, invece, non rientrano in nessuno dei due perimetri: appartengono alla sola società – estinta – che le ha generate, e con essa si estinguono.
Questa distinzione – spesso sottovalutata nella prassi – è ora tracciata con precisione chirurgica dalla sentenza 5986/2026, e deve diventare il filtro sistematico con cui il professionista esamina ogni atto impositivo notificato ai soci o al liquidatore di una società cancellata.
Impatto sul contenzioso pendente
La qualificazione del comma 2-bis come norma ricognitiva produce effetti diretti su tutti i procedimenti in corso. Chi ha già ricevuto un avviso di accertamento comprensivo di sanzioni, notificato in quanto socio o liquidatore di una società estinta, può far valere il principio affermato dalla sentenza 5986/2026 – e già ribadito dalla Cass. n. 1848 del 27 gennaio 2026 e dalla Cass. ord. n. 1455 del 22 gennaio 2026 – in ogni grado di giudizio in cui si trovi il procedimento.
Poiché l’intrasmissibilità è rilevabile d’ufficio, il giudice non può ignorarla nemmeno in assenza di una specifica eccezione di parte. Il contribuente che non l’abbia ancora sollevata può farlo anche tardivamente; il giudice, dal canto suo, è tenuto ad applicarla anche senza stimolo difensivo. Per i professionisti che gestiscono questi contenziosi, la sentenza 5986/2026 rappresenta oggi il principale strumento per ridurre la pretesa erariale nei confronti dei clienti soci di società estinte, azzerando la componente sanzionatoria dell’atto impositivo.



