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Fondo vittime mancati pagamenti: finanziamento a tasso zero

18 Marzo, 2026

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C’è uno strumento pubblico che, nonostante esista dal 2016, resta sistematicamente ignorato dalla maggior parte dei consulenti e dei loro clienti. Eppure, quando funziona, può fare davvero la differenza: liquidità immediata, a tasso zero, per un’impresa o un professionista rimasto a secco dopo una truffa, un’estorsione o una bancarotta fraudolenta. Si tratta del Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti, istituito dall’art. 1, commi 199-202, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro e – dato significativo – ancora circa 22,2 milioni di euro disponibili a distanza di quasi dieci anni dal lancio.Il meccanismo è semplice nei contorni, ma richiede attenzione nella verifica dei requisiti: lo Stato concede un finanziamento a tasso zero – fino a 500.000 euro, rimborsabile in un arco da 3 a 10 anni con un preammortamento massimo di due anni – a chi si trova in una situazione di crisi di liquidità direttamente riconducibile a un reato economico commesso dal debitore, a condizione che nei confronti di quest’ultimo sia in corso un procedimento penale. Non un contributo a fondo perduto, dunque, ma un prestito agevolato con condizioni difficilmente replicabili sul mercato. A riaccendere i riflettori sullo strumento è la circolare direttoriale MIMIT n. 544 del 24 febbraio 2026, che aggiorna la disciplina operativa su due fronti: l’adeguamento al nuovo Regolamento (UE) n. 2023/2831 sugli aiuti de minimis – in vigore dal 1° gennaio 2024 in sostituzione del previgente Reg. n. 1407/2013 – e la modifica delle modalità di presentazione delle domande, ora trasmissibili esclusivamente via PEC, dopo la dismissione della piattaforma informatica dedicata. Un aggiornamento operativo che rende attuale e urgente per i professionisti conoscere nel dettaglio chi può accedere, come si calcola la soglia di crisi di liquidità e quali adempimenti formali sono richiesti per non vedersi respingere la domanda in via procedurale.

In breve

Esiste uno strumento pubblico poco conosciuto ma di grande utilità pratica per le imprese e i professionisti che si trovano in difficoltà finanziaria a causa di truffe, estorsioni o bancarotte fraudolente: il <strong>Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti</strong>, istituito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il Fondo eroga finanziamenti a <strong>tasso zero</strong>, fino a 500.000 euro, con una durata da 3 a 10 anni e un periodo di preammortamento massimo di due anni, destinati a PMI e professionisti che risultino parti offese in procedimenti penali per specifici reati economici. La <strong>circolare MIMIT n. 544 del 24 febbraio 2026</strong> ha aggiornato la disciplina operativa su due fronti: l’adeguamento al nuovo Regolamento (UE) n. 2023/2831 sugli aiuti de minimis e la nuova modalità di presentazione delle domande, ora esclusivamente via PEC all’indirizzo <em>fondovmp@pec.mise.gov.it</em>. Le risorse disponibili ammontano a circa 21,35 milioni di euro, e i termini restano aperti fino a esaurimento dei fondi.

Perché nasce il Fondo e chi lo gestisce

C’è uno strumento pubblico, poco conosciuto, che può fare davvero la differenza per un’impresa o un professionista rimasto senza liquidità dopo una truffa, un’estorsione o un’insolvenza fraudolenta. Si tratta del Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti, istituito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’art. 1, commi 199-202. Uno strumento che eroga finanziamenti a tasso zero – fino a 500.000 euro – a PMI e professionisti che si trovano in difficoltà per colpa di debitori finiti sotto processo penale.

A rinnovare le regole operative del Fondo ci ha pensato la circolare direttoriale MIMIT n. 544 del 24 febbraio 2026, che modifica la circolare n. 0312471 del 7 agosto 2019 su due fronti principali: l’adeguamento alla nuova disciplina europea sugli aiuti de minimis e la revisione delle modalità di presentazione delle domande, ora interamente via PEC.

L’idea di fondo è semplice: se un’impresa – o un libero professionista – subisce un danno economico perché qualcuno non ha pagato e quella persona è sotto processo per reati come truffa, estorsione o bancarotta fraudolenta, lo Stato interviene a coprire, almeno in parte, il vuoto di cassa. Non si tratta di un contributo a fondo perduto, beninteso. È un prestito, ma a condizioni particolarmente favorevoli: tasso zero, durata da 3 a 10 anni – comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni – importo commisurato al credito rimasto insoluto.

Il Fondo, con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro (10 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018), è gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT). Ad oggi risultano disponibili circa 22 milioni di euro. I termini per la presentazione delle domande sono aperti e verranno chiusi solo in caso di esaurimento delle risorse.

I reati che aprono le porte al finanziamento

Non tutti i mancati pagamenti danno diritto all’accesso. La misura è riservata a chi è vittima di specifici reati, commessi nell’ambito dell’attività d’impresa. L’elenco, ricavabile dall’art. 1 della legge n. 208/2015 come modificato dall’art. 19-ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, comprende:

  • estorsione (art. 629 c.p.);
  • truffa (art. 640 c.p.);
  • insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.);
  • false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
  • bancarotta fraudolenta e fatti di bancarotta fraudolenta, disciplinati oggi dagli artt. 322 e 329 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – CCII), corrispondenti agli abrogati artt. 216 e 223 del R.D. 267/1942 (legge fallimentare);
  • bancarotta semplice e fatti di bancarotta semplice, oggi artt. 323 e 330 CCII (ex artt. 217 e 224 l.fall.);
  • ricorso abusivo al credito, oggi artt. 325 e 331 CCII (ex artt. 218 e 225 l.fall.).

Nota tecnica: la legge 208/2015 richiama ancora formalmente gli articoli della legge fallimentare (R.D. 267/1942), non essendo stata aggiornata a seguito dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, efficace dal 15 luglio 2022). Per effetto del principio di continuità normativa, i richiami alla l.fall. vanno oggi intesi come riferiti alle corrispondenti disposizioni del CCII.

Un caso pratico: si pensi a una piccola impresa edile che ha eseguito lavori per una committente poi sottoposta a liquidazione giudiziale, con il legale rappresentante imputato di bancarotta fraudolenta (art. 322 CCII). Se i crediti non incassati superano la soglia minima richiesta, quell’impresa può presentare domanda e ottenere liquidità immediata, senza aspettare i tempi – spesso lunghissimi – del procedimento penale.

Chi può fare domanda: i soggetti ammissibili

Possono accedere al Fondo le PMI iscritte al registro delle imprese e i professionisti, a condizione che si trovino in una delle tre situazioni previste dalla normativa:

  1. risultino parti offese in un procedimento penale in corso a carico dei debitori, avviato prima della presentazione della domanda;
  2. oppure siano ammesse o iscritte al passivo di una procedura concorsuale per la quale il curatore, il commissario o il liquidatore giudiziale si siano costituiti parte civile nel processo penale;
  3. oppure vantino un credito riconosciuto da una sentenza definitiva di condanna per uno o più dei reati indicati.

Le PMI devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti: non in stato di scioglimento, non in liquidazione, e non sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza, né ad accordi stragiudiziali, piani asseverati o accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi del CCII. Fanno eccezione le imprese in concordato preventivo in continuità aziendale (art. 84, comma 2, D.Lgs. 14/2019), che restano ammissibili in quanto la procedura non è finalizzata alla liquidazione dell’impresa.

I professionisti devono essere iscritti a un ordine professionale oppure aderire a un’associazione professionale riconosciuta ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, allegando la relativa attestazione.

La crisi di liquidità: il requisito numerico da rispettare

Non basta subire un reato. Occorre dimostrare che quella situazione ha generato – o rischia concretamente di generare – una crisi di liquidità. Per le PMI che adottano la contabilità ordinaria, i crediti non incassati verso i debitori imputati devono essere almeno pari al 20% del totale dei “Crediti verso clienti” iscritti a bilancio alla voce C) II-1) dell’art. 2424 c.c.

Per i professionisti e per le PMI in contabilità semplificata il calcolo è diverso: il riferimento non è il bilancio, ma la dichiarazione dei redditi. La base di calcolo è la somma algebrica tra il reddito netto e gli ammortamenti risultanti dall’ultima dichiarazione presentata. L’incidenza minima del 20% va verificata su tale aggregato.

Esempio pratico per una PMI in contabilità ordinaria
Una società di costruzioni con crediti verso clienti a bilancio pari a 400.000 euro dovrà avere crediti insoluti verso il debitore imputato per almeno 80.000 euro (ossia il 20% di 400.000 euro) per soddisfare il requisito di crisi di liquidità.

Esempio pratico per un professionista (o PMI in contabilità semplificata)
Si ipotizzi un ingegnere libero professionista, iscritto all’Albo, che ha subito una truffa da parte di un committente (art. 640 c.p.) per lavori di progettazione mai pagati. Dall’ultima dichiarazione dei redditi risultano:

Voce dichiarativa Importo (€)
Reddito netto da lavoro autonomo (Quadro RE) 52.000
Ammortamenti dedotti (beni strumentali) 8.000
Base di calcolo aggregata (utili + ammortamenti) 60.000
Soglia minima 20% (60.000 × 20%) 12.000

Importo e durata del finanziamento a tasso zero

Il finanziamento viene concesso in regime de minimis – secondo il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, entrato in vigore il 1° gennaio 2024, che ha sostituito il precedente Reg. n. 1407/2013 – per un periodo compreso tra 3 e 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni. L’importo massimo concedibile è pari ai crediti vantati dal beneficiario nei confronti dei debitori imputati, con un tetto assoluto di 500.000 euro.

Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di finanziamento agevolato. Il finanziamento viene accordato fino a esaurimento delle risorse disponibili nel Fondo. La finalità è chiara: consentire all’impresa o al professionista di superare la fase critica in attesa dell’esito del procedimento penale e del possibile – anche solo parziale – recupero del credito.

Oltre ai requisiti sopra descritti, il richiedente deve dimostrare capacità di rimborso del finanziamento, sulla base degli indicatori economico-finanziari valutati in fase istruttoria. Non si tratta di un automatismo: la domanda viene esaminata e il sostegno è condizionato alla sostenibilità del debito.

Riepilogo delle caratteristiche principali

Caratteristica Dettaglio
Tasso di interesse 0% (tasso zero)
Importo massimo 500.000 euro (nei limiti del credito insoluto documentato)
Durata rimborso Da 3 a 10 anni
Preammortamento Massimo 2 anni (inclusi nella durata)
Regime aiuto De minimis – Reg. (UE) n. 2023/2831 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
Soglia crisi liquidità (PMI ordinaria) Almeno 20% dei crediti verso clienti a bilancio (voce C) II-1) art. 2424 c.c.)
Soglia crisi liquidità (professionisti e PMI semplificate) Almeno 20% della somma tra utili e ammortamenti da ultima dichiarazione redditi
Domande per soggetto Una sola domanda ammissibile
Modalità presentazione Esclusivamente via PEC: fondovmp@pec.mise.gov.it

Il professionista potrà accedere al Fondo solo se i crediti non incassati verso il debitore imputato sono pari ad almeno 12.000 euro. Se il committente lo ha truffato per, ad esempio, 30.000 euro di onorari non pagati, il requisito è abbondantemente soddisfatto (30.000 > 12.000). Se invece il danno subito fosse di soli 5.000 euro, l’accesso al Fondo sarebbe precluso per mancato raggiungimento della soglia minima di crisi di liquidità, indipendentemente dalla sussistenza del reato.

Come presentare la domanda dopo la circolare 544/2026

La novità più operativa introdotta dalla circolare n. 544/2026 riguarda proprio le modalità di invio. La piattaforma informatica dedicata che in passato gestiva le istanze ha cessato di funzionare: da ora in poi tutte le domande – sia delle PMI che dei professionisti – devono essere trasmesse esclusivamente via posta elettronica certificata all’indirizzo fondovmp@pec.mise.gov.it.

La domanda deve rispettare tre condizioni formali precise:

  • va redatta in formato digitale seguendo lo schema predisposto dal Ministero (reperibile sul sito MIMIT);
  • deve assumere la forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
  • il documento e i relativi allegati devono essere sottoscritti con firma digitale dal soggetto richiedente.

La trasmissione via PEC costituisce condizione essenziale di procedibilità: domande inviate con altri mezzi non vengono prese in considerazione.

Cosa verificare prima di presentare domanda

Alcune verifiche preliminari sono praticamente obbligate. Prima di tutto, occorre accertare che il procedimento penale a carico del debitore sia effettivamente avviato e che la propria qualità di parte offesa risulti formalmente dalla documentazione processuale. Il semplice fatto di aver subito un danno economico non basta: serve che il procedimento penale esista e che il reato contestato rientri nell’elenco previsto dalla legge.

In secondo luogo, va verificato il requisito della crisi di liquidità. Il calcolo del 20% sui crediti verso clienti (voce C) II-1) dell’art. 2424 c.c.) – o sugli utili più ammortamenti, per i soggetti in contabilità semplificata – richiede un’analisi attenta dei dati di bilancio o della dichiarazione dei redditi. Un professionista che ha subito un danno contenuto rispetto al proprio volume di attività potrebbe non soddisfare la soglia minima.

Infine, è opportuno valutare la propria capacità di rimborso. Il finanziamento è a tasso zero, ma va restituito. La fase istruttoria verifica la sostenibilità del debito sulla base di indicatori economico-finanziari: un soggetto già in difficoltà strutturale potrebbe vedersi negare l’agevolazione, indipendentemente dalla legittimità della propria posizione nel procedimento penale.

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