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Accertamento induttivo ASD: i costi vanno sempre riconosciuti dal giudice

23 Febbraio, 2026

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Quando il fisco revoca le agevolazioni a un’associazione sportiva dilettantistica e procede con un accertamento induttivo, il giudice tributario non può ignorare la questione dei costi. Lo stabilisce la Cassazione civile, quinta sezione, con l’ordinanza n. 1894/2026 depositata il 28 gennaio 2026: se il regime fiscale agevolato viene disconosciuto, il giudice deve comunque valutare se riconoscere la deduzione dei costi – almeno in via forfettaria – e la detrazione dell’IVA nei limiti che le regole proprie di quel tributo consentono. Altrimenti si finirebbe per tassare il fatturato lordo come se fosse reddito netto, il che viola apertamente l’art. 53 della Costituzione.

Il caso: un’Asd catanese sotto accertamento

La vicenda nasce da un processo verbale di constatazione dell’Agenzia delle Entrate di Catania, relativo all’anno d’imposta 2015. Con quell’atto, l’ufficio finanziario decideva di revocare le agevolazioni previste dal regime speciale per le associazioni sportive dilettantistiche. Il riferimento normativo è la legge n. 289/2002, che richiama la legge n. 398/1991, e l’art. 4, comma 7, del DPR n. 633/1972 per quanto riguarda l’IVA.

Non solo: l’ufficio aveva esteso la notifica dell’avviso anche ai soci fondatori e ai membri del consiglio direttivo, coinvolti come presunti autori delle violazioni o coobbligati solidali ai sensi dell’art. 38 del Codice civile – norma applicabile alle associazioni non riconosciute, e quindi alle ASD prive di personalità giuridica, che risponde con il proprio patrimonio e fa sorgere la responsabilità personale e solidale di chi ha agito in nome dell’ente. Una mossa piuttosto incisiva, che trascinava nella contestazione fiscale anche le persone fisiche legate alla gestione dell’ente.

L’associazione aveva impugnato l’avviso davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, che però respingeva il ricorso. Stessa sorte in appello: la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia confermava la decisione. A quel punto l’Asd decideva di ricorrere in Cassazione, mentre l’Ufficio finanziario resisteva con controricorso.

Il punto critico: la Cgt di secondo grado non si era pronunciata

Tra i motivi di impugnazione portati davanti alla Suprema Corte, uno in particolare colpisce: la ricorrente lamentava che il giudice d’appello avesse del tutto omesso di pronunciarsi sulla richiesta di deduzione dei costi forfettari e di detrazione dell’IVA, formulata in via subordinata in caso di revoca delle agevolazioni fiscali riconosciute alle associazioni sportive dilettantistiche dalla normativa di riferimento.

Un silenzio, quello della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che secondo l’Asd rappresentava un vizio decisivo. Il ragionamento è semplice: se il regime agevolato decade, il contribuente deve comunque avere la possibilità di dimostrare – o quanto meno di chiedere – che vengano computati i costi effettivamente sostenuti. Non farlo equivale a lasciare aperta una voragine nel ragionamento giuridico.

L’accertamento induttivo puro e i limiti dell’Amministrazione

La Cassazione, nell’affrontare la questione, richiama i principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità – in linea con quanto già stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 225/2005 e, più di recente, con la sentenza n. 10/2023 del 31 gennaio 2023: nell’accertamento induttivo cosiddetto puro, previsto dall’art. 39, comma 2, lett. d) del DPR n. 600/1973, l’Amministrazione finanziaria non può limitarsi a rettificare i ricavi in aumento. Deve anche tenere conto della percentuale di incidenza dei costi relativi. Va precisato che, per effetto della sentenza n. 10/2023 della Corte costituzionale, tale principio si applica ormai non solo all’accertamento induttivo puro ma anche all’accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, DPR n. 600/1973: in entrambi i casi la componente negativa del reddito deve essere riconosciuta, anche in via presuntiva e forfettaria.

Il principio, nella prassi, ha implicazioni concrete. La Cassazione ha più volte affermato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’Ufficio – quando opera in via induttiva – deve ricostruire la situazione reddituale complessiva del contribuente. Questo vuol dire considerare anche le componenti negative del reddito che emergono dagli accertamenti compiuti. La logica è lineare: se per certi proventi non è possibile accertare i costi analiticamente, questi possono essere determinati in modo forfettario.

Altrimenti – ed è qui il punto di rottura con il principio costituzionale – si finirebbe per assoggettare a imposta il profitto lordo anziché quello netto, come se il reddito d’impresa non dovesse tenere conto di alcun costo. Una distorsione che contrasta con il parametro costituzionale della capacità contributiva sancito dall’art. 53 della Carta fondamentale.

Accertamento induttivo ASD: la prova dei costi resta sempre possibile

In un accertamento induttivo ASD, quindi, anche quando si contesta la qualifica associativa e si procede alla rideterminazione del reddito secondo le regole ordinarie, il contribuente conserva la facoltà di fornire prova dell’effettivo esborso della spesa. Se riesce a documentarla, i costi devono essere riconosciuti. Se invece quella prova non è praticabile, l’Amministrazione è comunque tenuta a determinarli in modo forfettario, senza ignorarli del tutto.

Occorre tuttavia distinguere il piano delle imposte dirette da quello dell’IVA. Sul versante delle imposte sui redditi la deduzione forfettaria opera anche in assenza di documentazione specifica. Sul versante IVA, invece, la Cassazione ha chiarito – da ultimo con l’ordinanza n. 5486/2025 – che il riconoscimento dei costi in via forfettaria ai fini delle imposte dirette non implica automaticamente la detraibilità dell’IVA: per ottenere la detrazione, il contribuente deve dimostrare che i costi siano riferibili a operazioni imponibili esistenti, essendo a suo carico l’onere della prova su questo specifico punto.

Si tratta di un presidio importante, soprattutto nella fase contenziosa. Secondo la Corte, in caso di contestazione della qualifica di Asd, l’impugnazione dell’accertamento deve sempre includere – in via subordinata – la richiesta di riconoscimento dei costi sostenuti per ristabilire una tassazione coerente con il principio di capacità contributiva. Non inserire questa domanda significa esporre il contribuente a una tassazione squilibrata, senza lasciare aperta la possibilità di un correttivo.

Riepilogo operativo

Schema dei principi chiave fissati dalla Cassazione con l’ordinanza n. 1894/2026:

Elemento Contenuto
Pronuncia Cassazione civile, sez. V, ord. n. 1894/2026 (dep. 28 gennaio 2026)
Norma di riferimento Art. 39, commi 1 e 2, lett. d), DPR n. 600/1973; Legge n. 398/1991; Legge n. 289/2002; Art. 4, c. 7, DPR n. 633/1972
Principio costituzionale Art. 53 Cost. (capacità contributiva): tassazione sul netto, non sul lordo; conf. C. Cost. n. 225/2005 e n. 10/2023
Obbligo dell’Ufficio Ricostruire la situazione reddituale complessiva, includendo le componenti negative
Se i costi non sono documentati Devono essere determinati in modo forfettario (non ignorati), sia per accertamento induttivo puro che analitico-induttivo
IVA: attenzione alla distinzione La deduzione forfettaria ai fini delle imposte dirette non vale automaticamente ai fini IVA: il contribuente deve provare il collegamento con operazioni imponibili (Cass. n. 5486/2025)
Indicazione procedurale Nel ricorso contro l’accertamento, chiedere sempre in via subordinata il riconoscimento dei costi
Esito Ricorso accolto; sentenza Cgt Sicilia cassata; rinvio in diversa composizione
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La decisione finale: rinvio alla Cgt Sicilia

La Corte di piazza Cavour ha rilevato il difetto di esame del punto specifico da parte del giudice di merito e ha accolto il ricorso. La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia è stata cassata e la vertenza è stata rinviata alla stessa Corte, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità.

La conseguenza pratica è rilevante. Non basta che la Corte di giustizia tributaria si esprima sulla qualifica di Asd: deve anche affrontare – e risolvere – la questione dei costi forfettari e dell’IVA detraibile, nei termini ora precisati. Due aspetti che, nella logica dell’accertamento induttivo, non possono restare in sospeso senza ledere il diritto del contribuente a essere tassato su ciò che effettivamente produce come reddito netto.

Cosa cambia nella gestione del contenzioso per le Asd

Per i professionisti che assistono associazioni sportive dilettantistiche in sede contenziosa, questa pronuncia aggiunge un tassello operativo non secondario. Quando l’accertamento mette in discussione la qualifica associativa – e con essa il regime agevolato – il ricorso deve essere strutturato su più livelli. In via principale si contesta la revoca delle agevolazioni. In via subordinata si chiede, comunque, il riconoscimento dei costi sostenuti.

Un esempio chiarisce la portata pratica: se un’Asd ha sostenuto costi per 40.000 euro a fronte di ricavi accertati dall’ufficio per 100.000 euro, e quei costi risultano documentati anche solo in parte, il giudice non può semplicemente ignorarli e tassare l’intero importo. La componente non documentata andrà almeno stimata in via forfettaria – magari applicando le percentuali di incidenza storicamente riconosciute per quel tipo di attività. Diverso il discorso per l’IVA: su quella quota non documentata, il contribuente dovrà comunque dimostrare il collegamento con operazioni imponibili per ottenere la detrazione.

Il principio non è nuovo – la Corte costituzionale lo aveva già fissato nel 2005 con la sentenza n. 225 e lo ha rafforzato nel 2023 con la sentenza n. 10 estendendolo all’accertamento analitico-induttivo – ma la sua applicazione concreta resta un terreno scivoloso, specie quando il giudice di merito tende a concentrarsi sulla questione principale (la qualifica dell’ente) senza approfondire le conseguenze che derivano dall’accertamento induttivo sul piano della ricostruzione reddituale.

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