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Dichiarazione IVA 2026: esonero, scadenze e sanzioni da evitare

2 Febbraio, 2026

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L’adempimento della dichiarazione annuale IVA rappresenta uno snodo cruciale nel calendario fiscale dei contribuenti italiani. Non si tratta soltanto di un obbligo formale – la posta in gioco coinvolge aspetti sostanziali come la gestione dei crediti d’imposta, i rimborsi e l’accesso ai benefici premiali previsti per i soggetti ISA e per chi ha aderito al concordato preventivo biennale. Ma chi deve davvero presentare il modello e chi invece può evitare l’adempimento? Le casistiche sono diverse e richiedono attenzione.

L’esonero dalla dichiarazione IVA 2026 per i contribuenti

La normativa vigente prevede che siano tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa, arti o professioni ai sensi degli articoli 4 e 5 del dpr 633/1972. Parliamo quindi di una platea potenzialmente molto ampia. Tuttavia esistono alcune categorie ben precise per le quali l’obbligo viene meno del tutto – non si tratta di semplificazioni bensì di veri e propri esoneri normativi.

Primo caso, quello dei contribuenti che nell’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti. Pensiamo ai medici, agli odontoiatri, agli operatori del settore assicurativo e finanziario che svolgono attività disciplinate dall’art. 10 del dpr 633/1972. Per questi soggetti l’esonero opera a condizione che non abbiano effettuato nel corso dell’anno alcuna operazione imponibile o non imponibile che richieda l’indicazione nel modello dichiarativo.

Seconda categoria rilevante, quella dei piccoli produttori agricoli. Qui occorre fare una precisazione tecnica non banale. L’esonero riguarda specificamente chi opera nel regime speciale previsto dall’art. 34 comma 6 del dpr 633/1972 e ha realizzato nel 2025 un volume d’affari che non supera i 7.000 euro. Non basta quindi essere un produttore agricolo – serve rientrare nel regime speciale che prevede percentuali di compensazione forfettarie per la determinazione dell’IVA. Chi invece adotta il regime ordinario o quello semplificato, anche sotto la soglia dei 7.000 euro, resta obbligato alla presentazione.

Altre categorie dispensate dall’obbligo dichiarativo

Gli esercenti attività di intrattenimento, giochi e spettacolo che seguono il regime speciale possono beneficiare dell’esonero, sempre che non abbiano esercitato l’opzione per l’applicazione dell’IVA secondo le regole ordinarie. L’opzione per il regime ordinario infatti fa automaticamente decadere l’esonero e comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale.

Le associazioni sportive dilettantistiche rappresentano un’altra casistica particolare. Queste realtà – quando adottano il regime agevolato previsto dalla normativa fiscale – non sono tenute alla presentazione del modello IVA 2026. Attenzione però: l’esonero opera esclusivamente nell’ambito del regime speciale. Se l’associazione ha optato per il regime ordinario o se nel corso dell’anno sono venuti meno i requisiti per fruire dell’agevolazione, l’obbligo dichiarativo si ripresenta.

C’è poi il caso dell’imprenditore individuale che ha concesso in affitto la propria unica azienda. Se questo soggetto non esercita altre attività rilevanti ai fini IVA, viene dispensato dalla presentazione della dichiarazione. La ratio della norma è chiara: l’affitto d’azienda comporta la cessazione dell’attività operativa da parte dell’imprenditore, che mantiene la titolarità dell’azienda ma non svolge più operazioni attive.

Soggetti non residenti e identificazione diretta

I contribuenti non residenti che hanno effettuato in Italia esclusivamente operazioni non imponibili o non soggette ad imposta sono anch’essi esonerati dalla presentazione del modello. Si pensi a società estere che hanno realizzato nel territorio dello Stato solo cessioni intracomunitarie o esportazioni – operazioni che non determinano debito d’imposta e che quindi non richiedono l’invio della dichiarazione annuale.

Una precisazione tecnica riguarda il passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa. Quando un soggetto non residente cambia modalità di identificazione nel corso dell’anno, deve prestare particolare attenzione agli obblighi dichiarativi. La normativa prevede infatti che sia il rappresentante fiscale sia il soggetto identificato direttamente debbano adempiere agli obblighi relativi ai periodi in cui hanno operato secondo ciascuna modalità.

Le scadenze per presentare la dichiarazione IVA 2026

Veniamo alle tempistiche. La dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2025 può essere trasmessa telematicamente a partire dal 1° febbraio 2026. Il termine ultimo è fissato al 30 aprile 2026 – una scadenza che vale per tutti i contribuenti obbligati, a prescindere dalla forma giuridica o dal regime contabile adottato. L’Agenzia delle entrate ha pubblicato i modelli definitivi e le istruzioni operative con provvedimento del 15 gennaio 2026.

Esiste però una finestra temporale particolare che merita attenzione. Chi presenta la dichiarazione entro il mese di febbraio può avvalersi del quadro VP per riportare i dati delle liquidazioni periodiche IVA al posto dell’invio della comunicazione relativa al quarto trimestre 2025. Si tratta di una facoltà – non di un obbligo – che consente di semplificare gli adempimenti evitando di dover trasmettere separatamente la LIPE del quarto trimestre. Attenzione: se l’invio della dichiarazione avviene da marzo in poi, questa possibilità decade e la LIPE del quarto trimestre resta obbligatoria.

Il versamento del saldo IVA e la rateizzazione

Quando dalla dichiarazione annuale emerge un debito IVA, il contribuente deve provvedere al versamento entro il 16 marzo 2026. Questo termine vale per importi superiori a 10,33 euro – sotto tale soglia non si esegue alcun versamento per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione. Il pagamento avviene esclusivamente tramite modello F24 in modalità telematica, utilizzando il codice tributo 6099.

Il legislatore ha previsto la possibilità di rateizzare l’importo dovuto. Le rate devono essere di pari importo e la prima scade il 16 marzo. Le rate successive vanno versate entro il giorno 16 di ciascun mese, con l’ultima rata che non può comunque andare oltre il 16 dicembre 2026. Sulla seconda rata e su quelle successive si applicano gli interessi nella misura dello 0,33% mensile. Facciamo un esempio: su un debito di 10.000 euro rateizzato in dieci rate, la prima rata sarà di 1.000 euro, la seconda di 1.003,30 euro, la terza di 1.006,60 euro e così via.

Esiste poi un’alternativa che molti contribuenti utilizzano per gestire meglio la liquidità. Il saldo IVA può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle imposte sui redditi, quindi al 30 giugno 2026. In questo caso però occorre applicare una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. La maggiorazione si calcola sulla parte del debito non compensata – quindi se il contribuente utilizza crediti tributari per abbattere il saldo IVA, la maggiorazione si applica solo sull’eventuale residuo da versare.

La compensazione orizzontale del credito IVA

Chi vanta un credito IVA alla chiusura dell’anno 2025 ha diverse opzioni. Può chiederne il rimborso, può utilizzarlo in detrazione nelle liquidazioni periodiche successive, oppure può sfruttare la compensazione orizzontale prevista dal dlgs 241/1997 per abbattere altri debiti tributari e contributivi. Quest’ultima possibilità è particolarmente apprezzata perché consente di gestire in modo flessibile la posizione fiscale complessiva.

Attenzione però – l’utilizzo del credito IVA in compensazione è soggetto a limiti e vincoli stringenti. Dal 1° gennaio 2026 il credito IVA maturato al 31 dicembre 2025 può essere utilizzato in compensazione orizzontale già a partire dal 16 gennaio 2026, ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro annui. L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro può essere utilizzato soltanto a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione annuale IVA e solo se la dichiarazione riporta il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato oppure la sottoscrizione dell’organo incaricato del controllo contabile.

Esistono però delle agevolazioni per i contribuenti virtuosi. Chi ha ottenuto un punteggio ISA pari ad almeno 8 calcolato sul periodo d’imposta 2024 può fruire dell’esonero dal visto di conformità per importi fino a 50.000 euro. Se il punteggio ISA raggiunge o supera quota 9, il limite sale a 70.000 euro. Anche i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale possono accedere a questi benefici premiali, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.

Le sanzioni per omessa o tardiva presentazione

Cosa accade se un contribuente non rispetta la scadenza del 30 aprile? Il sistema sanzionatorio tributario prevede conseguenze che variano in funzione della gravità dell’inadempimento. Se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza ordinaria, si configura l’ipotesi di dichiarazione tardiva con applicazione di una sanzione amministrativa che va da 250 a 1.000 euro. Si tratta di una sanzione fissa, non commisurata all’imposta evasa.

Oltre il novantesimo giorno dalla scadenza si entra invece nel territorio dell’omessa dichiarazione vera e propria. Le sanzioni previste dall’art. 5 del dlgs 471/1997 vanno dal 120% al 240% dell’ammontare del tributo dovuto, con un minimo di 250 euro. Come si vede parliamo di percentuali che possono risultare devastanti per un’impresa o un professionista, soprattutto se il debito IVA è consistente.

Esiste però uno strumento che consente di attenuare significativamente l’impatto: il ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13 del dlgs 472/1997. Attraverso questa procedura il contribuente può regolarizzare spontaneamente la propria posizione versando la sanzione in misura ridotta. Se la regolarizzazione avviene entro novanta giorni dalla scadenza, la sanzione da dichiarazione tardiva si riduce a un decimo, quindi da un minimo di 25 euro a un massimo di 100 euro. Se invece si ravvede l’omessa dichiarazione, la sanzione dal 120% al 240% si riduce a un quinto del minimo, quindi al 24% dell’imposta dovuta.

Fattispecie Sanzione ordinaria Sanzione con ravvedimento
Dichiarazione tardiva (entro 90 giorni) Da 250 a 1.000 euro Da 25 a 100 euro (riduzione a 1/10)
Omessa dichiarazione (oltre 90 giorni) Dal 120% al 240% dell’imposta (minimo 250 euro) 24% dell’imposta (riduzione a 1/5 del minimo)
Omesso versamento del saldo (con dichiarazione presentata) 30% dell’importo non versato Varia in base ai giorni di ritardo

Imprese con esercizio non coincidente con l’anno solare

Particolare attenzione merita la posizione dei contribuenti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare. Si tratta tipicamente di società di capitali che hanno deliberato un esercizio sociale che va, ad esempio, dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Per questi soggetti la scadenza di presentazione della dichiarazione IVA è comunque fissata al 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura dell’esercizio.

Anche per il versamento del saldo IVA valgono regole specifiche. I soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono versare il saldo IVA entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura dell’esercizio, con applicazione della medesima maggiorazione dello 0,40% prevista per chi differisce il versamento. L’Agenzia delle entrate ha chiarito questo aspetto con circolare del 20 giugno 2017, eliminando così molti dubbi interpretativi che si erano creati negli anni precedenti.

La cessazione dell’attività e l’ultima dichiarazione

Quando un contribuente cessa l’attività durante l’anno, l’obbligo di presentare la dichiarazione IVA non viene meno – semplicemente si trasforma in un obbligo riferito alla frazione d’anno in cui l’attività è stata esercitata. Secondo quanto previsto dall’art. 35 comma 4 del dpr 633/1972, i soggetti che hanno cessato l’attività sono tenuti alla presentazione dell’ultima dichiarazione entro i termini ordinari.

Nel modello occorre barrare l’apposita casella che segnala la cessazione dell’attività e indicare i dati relativi alle operazioni effettuate fino alla data di chiusura. Se la cessazione avviene nel corso del primo trimestre dell’anno, il contribuente dovrà comunque attendere i termini ordinari per la presentazione – quindi febbraio-aprile dell’anno successivo. Non è prevista infatti una scadenza anticipata per chi cessa l’attività, salvo il caso particolare delle procedure concorsuali.

Curatori fallimentari e commissari liquidatori

Una casistica specifica riguarda i curatori e i commissari liquidatori nominati nell’ambito di procedure concorsuali. Questi soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata aperta la procedura, ma con tempistiche particolari. La dichiarazione va presentata entro i termini ordinari oppure entro quattro mesi dalla nomina, se quest’ultimo termine scade successivamente al termine ordinario.

Facciamo un esempio per chiarire. Se un curatore viene nominato il 20 gennaio 2026, dovrà presentare la dichiarazione IVA relativa al 2025 entro il 30 aprile 2026 secondo i termini ordinari. Se invece la nomina avviene il 15 marzo 2026, il curatore avrà tempo fino al 15 luglio 2026 per adempiere, posto che i quattro mesi dalla nomina scadono dopo il termine ordinario del 30 aprile.

Il curatore deve inoltre presentare uno specifico prospetto al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, sempre in via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina, con l’indicazione degli elementi necessari per la determinazione del maggior debito o del minor credito risultante dalle scritture contabili rispetto a quanto indicato nelle dichiarazioni presentate dal contribuente prima dell’apertura della procedura.

Il modello IVA Base come alternativa semplificata

Una novità significativa per il 2026 è rappresentata dall’introduzione del modello IVA Base, una versione semplificata del modello ordinario che può essere utilizzata da determinate categorie di contribuenti in alternativa al modello completo. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2026 ha approvato entrambi i modelli fornendo le relative istruzioni operative.

Il modello IVA Base si compone del frontespizio e dei quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT. Rispetto al modello ordinario mancano quindi alcuni quadri specialistici come il VC per gli esportatori abituali, il VD per le società di gestione del risparmio, il VM per i contribuenti in regime particolare. La logica è quella di fornire uno strumento più snello per i contribuenti con posizioni IVA meno complesse.

Le istruzioni operative precisano i limiti e le condizioni per l’utilizzo del modello semplificato. In generale possono avvalersene i contribuenti che non devono compilare i quadri specialistici presenti solo nel modello ordinario – quindi chi non ha effettuato operazioni particolari che richiedono specifiche indicazioni. La scelta tra modello ordinario e modello base è rimessa al contribuente, che può optare per la soluzione che ritiene più adeguata alla propria situazione.

Liquidazione IVA di gruppo e adempimenti della controllante

Per i soggetti che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo prevista dall’art. 73 del dpr 633/1972 gli adempimenti dichiarativi assumono una configurazione particolare. La società o l’ente controllante deve presentare la propria dichiarazione IVA comprensiva del prospetto IVA 26 PR composto dei quadri VS, VV, VW, VY e VZ, nel quale vanno indicati i dati relativi alla liquidazione consolidata.

Anche le società controllate che partecipano alla liquidazione di gruppo devono presentare le proprie dichiarazioni individuali, nelle quali indicano i dati delle operazioni attive e passive effettuate. Tuttavia il versamento dell’IVA a debito avviene in modo accentrato a cura della controllante, che somma algebricamente le posizioni di tutte le società del gruppo. Analogamente il credito IVA risultante dalla liquidazione di gruppo può essere utilizzato in compensazione oppure chiesto a rimborso dalla controllante.

Particolare attenzione va prestata ai benefici premiali. La presenza dei presupposti per l’esonero dalla prestazione della garanzia per l’utilizzo dei crediti IVA in compensazione viene segnalata dalla controllante nel prospetto IVA 26 PR mediante la compilazione del quadro VS. Se una o più società controllate hanno ottenuto un punteggio ISA sufficiente o hanno aderito al concordato preventivo biennale, i relativi benefici si estendono all’intero gruppo.

Gestire correttamente gli adempimenti legati alla dichiarazione IVA richiede quindi una pianificazione attenta e la conoscenza approfondita delle norme applicabili. Gli errori di valutazione – sia sull’esistenza dell’obbligo dichiarativo sia sulle modalità di versamento – possono comportare conseguenze economiche rilevanti che vanno ben oltre il semplice disagio amministrativo. Per questo motivo molti contribuenti si affidano a professionisti qualificati che possano garantire il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa tributaria

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