Quando la dichiarazione dei redditi arriva all’Agenzia delle entrate con più di 90 giorni di ritardo rispetto alla scadenza, il Fisco non la considera semplicemente “tardiva”. Da quel momento, per la legge, è come se quella dichiarazione non fosse mai stata presentata. E questo consente all’Amministrazione finanziaria di utilizzare l’arma più incisiva di cui dispone in sede di accertamento: l’accertamento induttivo puro, disciplinato dall’articolo 39, comma 2, del D.P.R. 600/1973. Il recente intervento della Cassazione con l’ordinanza n. 28509 del 27 ottobre 2025, richiamata anche da FiscoOggi, ribadisce proprio questo passaggio chiave. La soglia dei 90 giorni, quindi, non è solo un termine “di cortesia”. Segna uno spartiacque tra una violazione ancora gestibile, seppure sanzionata, e una violazione che apre al Fisco spazi di manovra molto più ampi, quasi senza le consuete griglie di gravità, precisione e concordanza.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- La dichiarazione presentata oltre 90 giorni è considerata omessa ai sensi dell’art. 2, comma 7, D.P.R. 322/1998.
- La dichiarazione omessa consente al Fisco di utilizzare l’accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973.
- Nell’accertamento induttivo puro l’Ufficio può ricostruire il reddito con qualsiasi elemento, anche indiziario.
- La dichiarazione tardiva oltre 90 giorni non limita il potere di accertamento e non impedisce la ricostruzione presuntiva.
- Il contribuente mantiene la possibilità di difesa, ma l’onere probatorio si sposta fortemente a suo carico.
- Superare i 90 giorni comporta sanzioni più elevate e può avere riflessi penali nei casi di imposta evasa rilevante.
- Gestire le scadenze e non oltrepassare il termine dei 90 giorni è essenziale per evitare l’accertamento induttivo puro.
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Dichiarazione oltre 90 giorni e dichiarazione omessa
La disciplina di base si trova nell’articolo 2, comma 7, del D.P.R. 322/1998. La norma stabilisce che le dichiarazioni presentate con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto al termine ordinario sono considerate a tutti gli effetti come dichiarazioni omesse. Questo vale per le imposte dirette, ma il principio viene in pratica esteso all’intero sistema dichiarativo.
Fino al novantesimo giorno, il contribuente resta nel campo della dichiarazione tardiva: la dichiarazione c’è, espone i dati, consente il controllo formale e sostanziale, anche se espone a sanzioni pecuniarie. Dal novantunesimo giorno, invece, lo scenario cambia. La dichiarazione esiste materialmente, è stata inviata, eppure l’ordinamento la tratta come se non fosse mai pervenuta. Da qui la conseguenza: il Fisco può procedere con l’accertamento induttivo puro, senza i limiti tipici dell’accertamento analitico o analitico induttivo.
Accertamento induttivo puro: che cosa significa davvero
L’accertamento induttivo puro, previsto dall’articolo 39, comma 2, del D.P.R. 600/1973, consente all’Amministrazione finanziaria di ricostruire il reddito del contribuente avvalendosi di “qualsiasi elemento” di cui disponga. Non si parla soltanto di fatture, corrispettivi, contabilità di terzi. Rientrano nel quadro anche indagini bancarie, dati di Anagrafe tributaria, coefficienti di redditività settoriale, studi di settore o ISA, risultanze di accessi e verifiche, perfino elementi indiziari che, in altre condizioni, non basterebbero da soli.
Nel regime ordinario l’Ufficio, per legittimare un accertamento, deve rispettare i criteri di gravità, precisione e concordanza degli indizi. Con l’accertamento induttivo puro la soglia probatoria si abbassa in modo sensibile. Non spariscono le garanzie del contribuente, certo, ma la discrezionalità dell’Ufficio diventa più ampia e la ricostruzione del reddito può risultare molto più “pesante” rispetto ai dati che sarebbero emersi da una dichiarazione tempestiva.
Perché la dichiarazione tardiva non basta a evitare l’induttivo puro
La Cassazione, nell’ordinanza n. 28509/2025, ribadisce un concetto che nella prassi i contribuenti tendono ancora a sottovalutare. Presentare comunque la dichiarazione, anche se oltre i 90 giorni, non riporta la situazione nel recinto della mera tardività. Giuridicamente, la dichiarazione presentata dopo quel termine è equiparata a omessa e non impedisce all’Agenzia delle entrate di procedere con l’accertamento induttivo puro.
Questa equiparazione ha una ricaduta concreta. Il contribuente non può invocare la dichiarazione tardiva come scudo per pretendere un accertamento di tipo analitico, basato sui singoli componenti di reddito dichiarati. L’Ufficio non è vincolato al contenuto del modello, può superarlo e ricostruire il reddito complessivo con criteri presuntivi anche molto estesi. In sostanza, la dichiarazione presentata “per scrupolo” oltre il termine di 90 giorni rischia di non produrre gli effetti sperati.
Il ruolo della contabilità e dell’onere della prova
L’equiparazione alla dichiarazione omessa non significa, ovviamente, che l’impresa o il professionista restino senza strumenti difensivi. La contabilità, se regolare e attendibile, continua a rappresentare un argine. Tuttavia, nell’accertamento induttivo puro il peso probatorio si sposta in modo significativo sul contribuente.
L’Ufficio può muoversi partendo da indizi, indicatori, scostamenti ritenuti significativi. Una volta notificato l’avviso di accertamento, toccherà al contribuente dimostrare l’infondatezza o l’eccessività della pretesa, portando elementi concreti: libri contabili, contratti, documenti bancari, corrispondenza commerciale, perizie. Nella prassi, chi arriva all’induttivo puro dopo una dichiarazione omessa o tardiva oltre i 90 giorni si trova spesso in una posizione processuale più debole, perché deve “risalire la corrente” di una presunzione sfavorevole già consolidata.
Un esempio pratico: i 90 giorni che cambiano lo scenario
Si consideri un’impresa individuale con contabilità semplificata che avrebbe dovuto presentare la dichiarazione dei redditi e Irap entro il 30 novembre. Il titolare, per difficoltà organizzative, invia il modello il 10 gennaio dell’anno successivo. Il ritardo è di 41 giorni: in questa fascia, la dichiarazione è valida, anche se espone il soggetto a una sanzione per tardività e alla necessità di versare le imposte con interessi.
Se, in un caso analogo, la dichiarazione viene trasmessa il 15 marzo, il ritardo supera i 90 giorni. La dichiarazione, pur acquisita dal sistema, è giuridicamente omessa. L’Agenzia delle entrate, se ritiene che il reddito dichiarato non sia attendibile o se emergono elementi da controlli incrociati, potrà emettere un accertamento induttivo puro ricostruendo il reddito sulla base di dati bancari e indici di settore. Il contribuente, a quel punto, dovrà contestare in modo puntuale ogni singolo passaggio, dimostrando che le presunzioni dell’Ufficio non reggono.
Per visualizzare la differenza tra le due situazioni può aiutare una sintesi schematica.
| Situazione | Ritardo | Qualificazione giuridica | Potere di accertamento |
| Dichiarazione entro 90 giorni | Fino a 90 giorni dopo la scadenza | Dichiarazione tardiva, ma valida | Accertamento analitico o analitico induttivo, con limiti probatori più stringenti |
| Dichiarazione oltre 90 giorni | Oltre 90 giorni dopo la scadenza | Dichiarazione omessa (art. 2, c. 7, D.P.R. 322/1998) | Accertamento induttivo puro ex art. 39, c. 2, D.P.R. 600/1973, più ampio e gravoso |
Effetti collaterali: sanzioni amministrative e possibili profili penali
La possibilità di accertamento induttivo puro si aggiunge al quadro sanzionatorio amministrativo. L’omessa dichiarazione comporta sanzioni più elevate rispetto alla semplice tardività, con minimi e massimi sensibilmente superiori. Inoltre, nei casi di imposte evase oltre le soglie previste dal D.Lgs. 74/2000, la mancanza di una dichiarazione tempestiva può avere riflessi penali, in particolare per il reato di omessa dichiarazione.
Non si tratta di conseguenze automatiche, perché occorrono importi di imposta evasa superiori alle soglie di legge e ulteriori verifiche sull’elemento soggettivo. Tuttavia, la combinazione di dichiarazione omessa e accertamento induttivo puro rende più probabile un contenzioso articolato su più piani: amministrativo, tributario e, nei casi estremi, penale.
Come ridurre il rischio di accertamento induttivo puro
Nella prassi, la prima linea di difesa resta banale solo in apparenza: presidiare le scadenze dichiarative e non superare mai la soglia dei 90 giorni. Se l’impresa o il professionista sa di avere problemi nella predisposizione dei dati, può valutare per tempo la pianificazione dei flussi contabili, oppure l’affidamento a un intermediario con sistemi di controllo delle scadenze.
Quando il ritardo si è già verificato, e il termine dei 90 giorni è vicino, occorre una scelta consapevole. Presentare comunque la dichiarazione oltre il termine può avere senso per altri profili (ad esempio in ottica di regolarizzazione spontanea di alcuni adempimenti), ma non evita la possibilità di accertamento induttivo puro. È opportuno valutare, con il proprio consulente, se ci sono elementi documentali solidi per reggere una eventuale ricostruzione presuntiva da parte del Fisco. Altrimenti, si finisce per confidare in una “tardività salvifica” che l’ordinamento, come si è visto, non riconosce.



