L’entrata in vigore del provvedimento n. 193922 del 23 aprile 2025, firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, segna un passaggio significativo nell’evoluzione del sistema dichiarativo italiano. Il calendario di disponibilità e trasmissione del modello 730 precompilato 2025, come disciplinato dalla normativa vigente, configura un percorso procedimentale che mira a contemperare l’esigenza di semplificazione degli adempimenti fiscali con il rigore necessario nella determinazione della base imponibile.
Inquadramento normativo e nuova architettura procedurale
Il modello 730 precompilato 2025 trova il suo fondamento giuridico nel Decreto Legislativo n. 1/2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, che ha dato attuazione alla delega fiscale contenuta nella Legge n. 111/2023. Tale provvedimento ha introdotto modifiche strutturali al sistema dichiarativo, ampliando notevolmente la platea dei soggetti che possono avvalersi del modello 730, tradizionalmente riservato ai lavoratori dipendenti e pensionati.
L’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 175/2014, come modificato dal decreto Adempimenti, istituisce una modalità semplificata di presentazione della dichiarazione precompilata per i lavoratori dipendenti e pensionati titolari di redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), i) e l) del TUIR, con l’esplicita esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo.
Cronoprogramma operativo e regime di accessibilitÃ
Il calendario operativo per la dichiarazione precompilata 2025 si articola secondo le seguenti fasi procedimentali:
Fase di consultazione: Dal 30 aprile 2025, i contribuenti possono accedere al modello precompilato in modalità di sola visualizzazione attraverso l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Tale accesso è subordinato all’utilizzo di credenziali SPID, CIE, CNS o, per i soggetti ancora abilitati, credenziali Entratel/Fisconline.
Fase operativa: Dal 15 maggio 2025, si attiva la possibilità di modificare, integrare e trasmettere la dichiarazione. Il termine ultimo per l’invio è fissato al 30 settembre 2025 per il modello 730, mentre per il modello Redditi PF la scadenza è posticipata al 31 ottobre 2025.
L’articolo 5 del provvedimento direttoriale stabilisce inoltre che, in caso di presentazione del modello 730 senza modifiche ai dati precompilati provenienti da terzi con obbligo di comunicazione, il contribuente beneficia di un regime di esenzione dai controlli formali di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600/1973.
Innovazioni strutturali: i nuovi quadri M e T
Il decreto legislativo n. 1/2024 ha introdotto due nuovi quadri dichiarativi, rispondendo all’esigenza di ampliare l’ambito applicativo del modello 730:
Quadro M: dedicato ai redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva, con particolare riferimento alle fattispecie di rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettere a) e b) del TUIR.
Quadro T: destinato all’indicazione delle plusvalenze di natura finanziaria, compresi i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva ai sensi dell’articolo 18 del TUIR.
Tale ampliamento rappresenta un’evoluzione significativa rispetto al precedente sistema, che relegava tali categorie reddituali esclusivamente al modello Redditi PF.
Base informativa e flussi di dati
Il sistema di precompilazione si fonda su un’architettura informativa complessa, alimentata da circa 1,3 miliardi di dati trasmessi da soggetti terzi. Il provvedimento n. 114763/2025 del 10 marzo ha ulteriormente dettagliato le categorie di informazioni oggetto di trasmissione obbligatoria:
- Spese sanitarie: oltre 1 miliardo di documenti trasmessi dal Sistema Tessera Sanitaria, con l’inclusione dei rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive (c.d. “bonus vista”).
- Premi assicurativi: 98 milioni di dati relativi a contratti di assicurazione sulla vita, causa morte, contro gli infortuni e aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi.
- Certificazioni Uniche: 75 milioni di documenti contenenti i dati reddituali di dipendenti e autonomi.
- Bonifici per ristrutturazioni: 10,5 milioni di transazioni relative a interventi edilizi agevolabili.
- Novità 2025: per la prima volta confluiscono i proventi da cessione di energia elettrica da impianti fotovoltaici domestici, trasmessi dal GSE, e i dati relativi ai redditi dei lavoratori frontalieri in attuazione dell’accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020.
Il regime della tracciabilità dei pagamenti
L’articolo 1, comma 679, della Legge n. 160/2019 ha introdotto l’obbligo generale di tracciabilità dei pagamenti quale condizione per la detraibilità degli oneri ai fini IRPEF. Il provvedimento direttoriale specifica che la detrazione del 19% spetta esclusivamente per le spese sostenute con strumenti di pagamento che garantiscano:
- L’identificabilità del soggetto che effettua il pagamento
- La tracciabilità del flusso finanziario
- L’imputabilità della transazione al beneficiario
Tale disposizione non si applica alle spese per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché alle prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN, in virtù della deroga prevista dall’articolo 1, comma 680, della medesima legge.
Modalità semplificata: l’evoluzione del servizio
La modalità semplificata, introdotta in via sperimentale nel 2024 e consolidata nel 2025, rappresenta un cambio di paradigma nell’interazione fra contribuente e Amministrazione finanziaria. Il sistema si articola attraverso sezioni tematiche intuitive:
- “Casa e altre proprietà ”
- “Famiglia”
- “Lavoro”
- “Altri redditi”
- “Spese sostenute”
Tale approccio si fonda su quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2024, che impone all’Agenzia delle Entrate di rendere disponibili le informazioni in proprio possesso attraverso un’interfaccia semplificata, utilizzando un linguaggio non tecnico.
Ampliamento della delega e nuovi intermediari
Il provvedimento n. 193922/2025 estende significativamente la platea degli intermediari abilitati all’accesso alla dichiarazione precompilata. Oltre ai tradizionali CAF dipendenti e pensionati, ai dottori commercialisti e ai consulenti del lavoro, possono ora accedere al modello Redditi PF precompilato:
- CAF imprese delle associazioni di categoria
- Avvocati iscritti all’albo
- Revisori legali
- Altri intermediari incaricati della trasmissione telematica
Tale ampliamento risponde alla ratio del decreto Adempimenti di favorire una maggiore capillarità nell’assistenza fiscale ai contribuenti.
Regime sanzionatorio e profili di responsabilitÃ
La presentazione del modello 730 precompilato senza modifiche comporta un regime attenuato di controlli formali, ma non esime il contribuente dalla responsabilità per dichiarazioni infedeli. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14828/2019, ha chiarito che “la mancata verifica dei dati precompilati non solleva il dichiarante dalle responsabilità derivanti da dichiarazioni non veritiere”.
Per gli intermediari che appongono il visto di conformità , permane la disciplina di responsabilità prevista dall’articolo 39, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 241/1997, con sanzioni amministrative da euro 258 a euro 2.582 per ciascuna dichiarazione vistata infedelmente.
Tempistica dei rimborsi e meccanismi di liquidazione
Il sistema di liquidazione dei rimborsi IRPEF è disciplinato dall’articolo 16 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dal decreto Adempimenti. Le tempistiche sono state razionalizzate in cinque finestre operative:
- Invio entro il 31 maggio 2025: rimborso nella retribuzione di luglio 2025 (cedolino di agosto per i pensionati)
- Invio entro il 20 giugno 2025: rimborso nella retribuzione di agosto 2025 (cedolino di ottobre per i pensionati)
- Invio entro il 15 luglio 2025: rimborso nella retribuzione di settembre 2025
- Invio entro il 31 agosto 2025: rimborso nella retribuzione di ottobre 2025
- Invio entro il 30 settembre 2025: rimborso entro il termine ordinario previsto per le liquidazioni