Il quadro normativo degli obblighi di trasparenza sui contributi pubblici ricevuti nel 2024 si presenta, anche quest’anno, con le sue consuete complessità operative – e qualche aspetto che spesso viene trascurato nella prassi applicativa. L’articolo 125-bis della Legge n. 124/2017 continua a rappresentare il pilastro della disciplina, imponendo alle realtà economiche e associative di rendere pubbliche le erogazioni ricevute da amministrazioni pubbliche e soggetti assimilati.
Stanco di leggere? Ascolta l’articolo in formato podcast.
|
1
Soggetti tenuti all’adempimento: un perimetro ancora in evoluzione
La normativa coinvolge un ventaglio piuttosto ampio di soggetti, che nella pratica professionale si osserva essere spesso fonte di dubbi interpretativi. Sono tenuti all’obbligo le aziende che esercitano attività economiche secondo l’articolo 2195 del codice civile, ma anche – e qui la casistica si fa più complessa – le imprese con bilancio abbreviato, le microimprese e i soggetti non obbligati alla redazione della nota integrativa.
Leggi anche http://Informativa sulle erogazioni pubbliche: obblighi e adempimenti 2025
Un aspetto particolarmente delicato riguarda le organizzazioni non profit, gli enti del terzo settore, le fondazioni e le cooperative sociali impegnate in attività di supporto a cittadini stranieri. Nella prassi, queste realtà mostrano talvolta incertezze circa l’applicabilità della disciplina, specialmente quando l’attività economica si intreccia con quella sociale o assistenziale.
È opportuno notare che anche le imprese non obbligate alla redazione della nota integrativa, qualora decidano comunque di predisporla, possono utilizzare tale documento per adempiere all’obbligo – evitando così la pubblicazione sui siti web, purché rispettino le tempistiche previste per la redazione del bilancio.
Modalità di pubblicazione: tra rigidità normativa e flessibilità applicativa
Le società che redigono un bilancio d’esercizio completo devono inserire le informazioni richieste nella nota integrativa. Qui si presenta una prima questione temporale: se la società beneficia del termine prorogato di 180 giorni per l’approvazione del bilancio, la pubblicazione dei dati può avvenire contestualmente – un aspetto che nella pratica consente una certa flessibilità gestionale.
Diversamente, per le imprese con bilancio abbreviato o prive di nota integrativa (microimprese, società di persone con obblighi semplificati), l’adempimento si realizza attraverso la pubblicazione sul proprio sito web entro il 30 giugno 2025, in modalità accessibile al pubblico. Si consideri che, in assenza di un sito proprio, è possibile utilizzare i portali digitali delle associazioni di categoria – una soluzione che, come spesso accade, viene sottovalutata dalle imprese di minori dimensioni.
Un elemento particolarmente interessante, emerso dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2019, riguarda la possibilità, per alcuni soggetti non imprenditoriali, di pubblicare i dati anche su piattaforme social come Facebook – una modalità che, seppur controversa in dottrina, trova applicazione in specifiche circostanze.
Soglia minima e criteri di valutazione: aspetti spesso trascurati
La normativa prevede l’obbligo di dichiarazione per i contributi pubblici, diretti o indiretti, in denaro o natura, il cui importo complessivo abbia raggiunto o superato i 10.000 euro nell’arco del 2024. Questo limite – e qui si annida una criticità ricorrente – è da considerarsi cumulativo: occorre quindi elencare tutte le erogazioni ricevute che hanno contribuito a raggiungere tale soglia, anche se ciascuna, singolarmente, risulta inferiore.
La prassi applicativa evidenzia come questo aspetto venga talvolta interpretato in modo restrittivo, con soggetti che erroneamente considerano solo le singole erogazioni superiori a 10.000 euro, tralasciando il carattere cumulativo del limite.
Aiuti di stato e registro nazionale: un’eccezione significativa
Per quanto concerne gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la giurisprudenza ha talvolta interpretato in modo estensivo la portata dell’esenzione. La pubblicazione effettuata nella sezione “Trasparenza” del sito istituzionale – a cura dei soggetti erogatori o gestori – assolve infatti agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 125-bis della Legge n. 124/2017.
Questa previsione rappresenta un’importante semplificazione per i beneficiari, che tuttavia devono verificare l’effettiva pubblicazione da parte del soggetto erogatore.
Regime sanzionatorio: tra deterrenza e proporzionalità
Il sistema sanzionatorio previsto dalla normativa si articola su due livelli. Il mancato rispetto dell’obbligo comporta sanzioni economiche pari all’1% dell’importo ricevuto, con un minimo di 2.000 euro, oltre all’obbligo accessorio di effettuare la pubblicazione omessa.
Più severa appare la seconda fase: se entro 90 giorni dalla contestazione il soggetto inadempiente non provvede a pubblicare le informazioni richieste, sarà tenuto alla restituzione integrale del beneficio economico ottenuto. Un meccanismo che, nell’esperienza applicativa, si è dimostrato particolarmente incisivo per assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza.