La Legge di Bilancio 2026 ridisegna il perimetro dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS. La circolare n. 12 del 5 febbraio 2026 traduce in istruzioni operative il passaggio da un criterio statico – ancorato al primo anno di attività – a un meccanismo mobile che segue l’evoluzione dimensionale dell’azienda, anno dopo anno. Per i datori di lavoro privati cambia parecchio, e non solo sulla carta.
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, comma 203) modifica l’art. 1, comma 756 della L. 296/2006 introducendo un criterio dinamico per l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS: dal 1° gennaio 2026 la soglia dimensionale non si verifica più una sola volta nel primo anno di attività, ma ogni anno sulla media dei lavoratori subordinati dell’anno solare precedente. Le soglie variano per fasce temporali – 60 dipendenti nel biennio 2026-2027, 50 dal 2028 al 2031 e 40 dal 2032 – e si applicano esclusivamente al TFR maturando: le quote già accantonate in azienda al 31 dicembre 2025 restano nella piena disponibilità del datore di lavoro. Una volta sorto, l’obbligo è irreversibile anche in caso di successive contrazioni dell’organico. Le aziende che rientrano per la prima volta nell’obbligo devono regolarizzare gli arretrati dal 1° gennaio 2026 con il codice causale “CF05” nel flusso Uniemens entro il 16 maggio 2026.
Dalla fotografia fissa al monitoraggio annuale
Fino al 31 dicembre 2025 il sistema funzionava in modo abbastanza lineare. L’obbligo di conferire il TFR al Fondo di Tesoreria scattava se l’impresa, nel suo primo anno di vita, superava la media di 50 dipendenti. Raggiunta quella soglia, l’obbligo restava fermo per sempre. Non raggiunta, l’azienda poteva crescere quanto voleva senza dover versare nulla al Fondo. Una specie di foto scattata una sola volta, valida a tempo indeterminato.
L’art. 1, comma 203 della legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (Legge di Bilancio 2026) ha modificato l’art. 1, comma 756 della L. 296/2006, mandando in soffitta questa impostazione. Dal 1° gennaio 2026, il parametro dimensionale va verificato ogni anno sulla base della media dei lavoratori subordinati in forza nell’anno solare precedente. Se nel 2025 un’impresa ha avuto una media pari o superiore alla soglia prevista, dal periodo di paga di gennaio 2026 scatta l’obbligo.
Un aspetto di rilievo pratico: le nuove regole riguardano esclusivamente il TFR maturando dal 1° gennaio 2026. Le quote già accantonate in azienda al 31 dicembre 2025 restano nella disponibilità del datore di lavoro e non sono oggetto di conferimento. Per i professionisti che assistono imprese di medie dimensioni, questo chiarimento è essenziale per una corretta pianificazione finanziaria.
E qui si apre un capitolo che nella prassi sta generando non poche perplessità operative.
Le soglie del TFR Fondo Tesoreria 2026: un calendario a tappe
Il legislatore ha scelto un percorso graduale, con soglie decrescenti nel tempo. Per il biennio 2026-2027 l’obbligo si attiva al raggiungimento di una media annuale di almeno 60 dipendenti. Dal 2028 al 2031, in applicazione della soglia ordinaria prevista dall’art. 1, comma 756 della L. 296/2006 – confermata dall’INPS con la circolare n. 12/2026 – torna il riferimento a 50 addetti. Dal 1° gennaio 2032 il limite scende ulteriormente a 40.
| Periodo | Soglia dimensionale | Anno di riferimento per la media |
|---|---|---|
| 2026-2027 | 60 dipendenti | Anno solare precedente |
| 2028-2031 | 50 dipendenti (soglia ordinaria) | Anno solare precedente |
| Dal 2032 | 40 dipendenti | Anno solare precedente |
Il dato va calcolato considerando tutti i lavoratori subordinati, a prescindere dal tipo di contratto. I part-time si conteggiano in proporzione all’orario svolto: si sommano mensilmente le ore individuali e si rapportano all’orario del lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all’unità quando la frazione supera la metà. La media si determina su base annua, facendo riferimento ai soli mesi di effettiva attività aziendale.
Un obbligo che non si cancella
Il meccanismo introdotto dalla riforma è dinamico in fase di acquisizione dell’obbligo – la verifica avviene ogni anno sulla base della media dell’anno precedente – ma irreversibile in fase di mantenimento: una volta che l’obbligo sorge, eventuali riduzioni successive dell’organico non lo fanno venire meno.
Se un’azienda con 65 dipendenti nel 2025 inizia a versare nel 2026 e poi scende a 45 unità nel corso dell’anno, resta comunque vincolata al conferimento del TFR al Fondo. La circolare INPS n. 12/2026 lo ribadisce in modo netto: l’irreversibilità dell’obbligo è un principio che la riforma non ha toccato. Lo stesso vale per i datori di lavoro già soggetti all’obbligo secondo le vecchie regole: chi versava prima del 2026 continua a farlo, indipendentemente dall’andamento occupazionale.
Chi è coinvolto (e chi resta fuori)
L’obbligo riguarda tutti i datori di lavoro privati, compresi enti pubblici economici e organismi privatizzati, purché il rapporto di lavoro sia regolato dal diritto comune. Restano esclusi i datori di lavoro domestico.
Si estende anche ai lavoratori impiegati all’estero, a condizione che il loro TFR sia disciplinato secondo l’art. 2120 del codice civile. In caso di operazioni societarie – fusioni, acquisizioni di ramo d’azienda, cessioni di contratto – l’obbligo segue il lavoratore: se il cessionario possiede i requisiti dimensionali, la quota di TFR va conferita al Fondo.
Un punto fermo resta invariato: il versamento riguarda esclusivamente il TFR dei lavoratori che non aderiscono alla previdenza complementare. Per chi ha optato per un fondo pensione, nulla cambia.
Aziende di nuova costituzione: la regola vecchia resiste
Per le imprese nate dal 2025 in poi, la disciplina previgente continua ad applicarsi. Il criterio rimane quello del primo anno di attività: se nel corso di quell’anno la media raggiunge almeno 50 dipendenti, l’obbligo scatta dal mese di avvio. Le soglie transitorie più alte – 60 per il biennio 2026-2027 – non si applicano a queste realtà, come chiarito in modo espresso dalla circolare n. 12/2026.
Si considerino due casi pratici per le aziende già attive. Un’azienda operativa dal 2018 che nel 2025 registra una media di 55 dipendenti non rientra nell’obbligo per il 2026, perché la soglia transitoria è fissata a 60. Tuttavia, la valutazione non può fermarsi qui: se nel corso del 2026 quella stessa azienda dovesse portare la media a 62 addetti, l’obbligo scatterebbe già dai periodi di paga del 2027 (anno successivo al superamento della soglia allora vigente di 60). Qualora invece restasse sotto i 60 anche nel 2026, rientrerebbe nell’obbligo dal 2028 solo se nel 2027 la media supererà le 50 unità (soglia ordinaria in vigore per quel quadriennio). Il monitoraggio annuale non è dunque facoltativo: ogni anno la verifica va svolta.
Come si calcola la quota e quanto si versa
Le modalità di calcolo della quota di TFR da conferire al Fondo restano quelle tradizionali. La base è la retribuzione utile ai sensi dell’art. 2120 c.c., che include tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro (non solo la paga base). A questa retribuzione si applica il coefficiente del 7,41% (pari a 1/13,5). Dal risultato occorre sottrarre lo 0,50% previsto dalla legge n. 297/1982, destinato all’assicurazione generale obbligatoria. L’aliquota effettiva è quindi del 6,91%.
Il versamento va effettuato mensilmente entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga di riferimento. Su questo contributo non è possibile applicare riduzioni o esoneri di alcun tipo, nemmeno quelli ordinariamente previsti per la contribuzione previdenziale.
Le misure compensative per le imprese
Fin dall’istituzione del Fondo di Tesoreria con la L. 296/2006 (art. 1, commi 774-775), il legislatore ha riconosciuto alcune compensazioni che attenuano l’impatto sulla liquidità aziendale. I datori di lavoro soggetti al versamento beneficiano dell’esonero dal contributo al Fondo di Garanzia (0,20% della retribuzione, che sale a 0,40% per i dirigenti industriali) e di una riduzione dei contributi sociali pari a 0,28 punti percentuali, calcolata in proporzione al TFR effettivamente conferito.
Per le imprese che rientrano per la prima volta nell’obbligo nel 2026, si tratta di benefici che compensano parzialmente – ma non integralmente – il costo del mancato utilizzo del TFR come fonte di autofinanziamento. L’impatto è significativo soprattutto per le imprese di medie dimensioni che fino ad oggi non erano mai rientrate nell’obbligo.
Adempimenti operativi e scadenze
I passaggi da seguire sono piuttosto definiti. Il datore di lavoro tenuto al versamento deve presentare all’INPS il modello SC34 – disponibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale – dichiarando il requisito dimensionale. A seguito di questa comunicazione, l’Istituto attribuisce il codice di autorizzazione “1R”, che identifica le aziende obbligate al conferimento.
| Adempimento | Modalità | Scadenza |
|---|---|---|
| Dichiarazione requisito dimensionale | Modello SC34 (telematico) | Tempestiva |
| Richiesta codice autorizzazione | Codice “1R” su gestione DM | A seguito di SC34 |
| Versamento mensile TFR maturando | Flusso Uniemens | Entro il 16 del mese successivo |
| Regolarizzazione arretrati 2026 | Codice causale “CF05” in Uniemens | Entro il 16 maggio 2026 |
La scadenza del 16 maggio 2026 è particolarmente rilevante. Entro quella data le aziende che rientrano per la prima volta nell’obbligo possono regolarizzare le quote arretrate del TFR maturando dal 1° gennaio 2026 in avanti, utilizzando il codice causale “CF05” nell’elemento TipoImpPregCMT del flusso Uniemens. Superato quel termine, si applica la disciplina ordinaria in materia di omesso versamento contributivo: sanzioni e interessi secondo le regole generali previste dall’art. 116 della L. 388/2000.
Alcune zone d’ombra che restano aperte
La circolare INPS ha chiarito molto, ma non tutto. Restano alcuni aspetti operativi che generano incertezze tra gli addetti ai lavori, in particolare sull’individuazione puntuale delle mensilità arretrate da regolarizzare. La prudenza suggerisce di considerare almeno la quota di gennaio 2026 come punto di partenza, in attesa di ulteriori chiarimenti dall’Istituto.
Un altro tema che ha sollevato perplessità riguarda le aziende che possiedono già il codice “1R” per singoli lavoratori trasferiti a seguito di operazioni societarie, ma che non hanno mai superato la soglia dimensionale complessiva. In questi casi, la circolare precisa che va comunque ricalcolata la media dell’intero organico: se risulta sopra il limite, l’obbligo si estende a tutti i lavoratori non aderenti alla previdenza complementare.
Uno sguardo al futuro prossimo
Il percorso tracciato dalla riforma è chiaro nella sua direzione: allargare progressivamente la platea delle imprese soggette all’obbligo di versamento. Dai 60 dipendenti del biennio transitorio si passerà ai 50 del quadriennio 2028-2031, per arrivare ai 40 dal 2032. A regime, il sistema si fonderà su una doppia soglia – 50 per il primo anno di attività (per le imprese neocostituite) e 40 per gli anni successivi (per le imprese già operative) – che trasformerà il Fondo di Tesoreria in uno strumento capace di intercettare una fetta molto più ampia del mercato del lavoro privato.
Per i consulenti del lavoro e i responsabili delle risorse umane, questo significa un monitoraggio annuale obbligato, che non potrà più essere rinviato o trascurato. Il dato occupazionale dell’anno precedente diventa – a tutti gli effetti – un parametro da tenere sotto controllo costante, al pari di qualsiasi altro indicatore gestionale.



