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Superbonus 2023 rateizzazione decennale: iter procedurale e adempimenti dichiarativi

23 Giugno, 2025

La Legge di Bilancio 2025 ha completato il quadro normativo del Superbonus introducendo, attraverso l’articolo 1, comma 56, lettera b), la possibilità di ripartire in dieci rate annuali le detrazioni relative alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Un intervento atteso dal mercato, considerato che fino alla sua approvazione questo specifico periodo d’imposta rimaneva escluso dal beneficio della rateizzazione decennale già prevista per gli anni precedenti e successivi. L’inserimento del nuovo comma 8-sexies nell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 rappresenta un tassello importante nel completamento dell’architettura normativa del bonus, sebbene la sua introduzione tardiva – a dichiarazioni 2023 già presentate – abbia richiesto l’elaborazione di un meccanismo procedurale specifico. La ratio dell’intervento si inserisce nella logica di contenimento dell’impatto finanziario del Superbonus, permettendo però ai contribuenti di diluire nel tempo il recupero fiscale, spesso indispensabile per evitare perdite di detrazione dovute a incapienza.

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Modalità di esercizio dell’opzione: la dichiarazione integrativa

Il meccanismo ideato dal legislatore per superare l’ostacolo temporale si basa sull’utilizzo di una dichiarazione integrativa, strumento che consente di modificare retroattivamente le scelte effettuate nella dichiarazione originaria. L’opzione, caratterizzata da irrevocabilità, deve essere esercitata attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa del modello Redditi 2024 o 730/2024, con termine massimo fissato al 31 ottobre 2025.

Questa scadenza, che coincide con il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2024, rappresenta una deroga significativa alla disciplina generale delle dichiarazioni integrative di cui all’articolo 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998. Il legislatore ha infatti stabilito un termine “a tempo” per l’esercizio dell’opzione, creando di fatto una finestra temporale limitata entro cui i contribuenti possono rivedere le proprie scelte dichiarative.

L’eventuale maggiore imposta che dovesse emergere dalla dichiarazione integrativa – conseguenza diretta della riduzione della prima rata di detrazione da un quarto a un decimo dell’importo complessivo – deve essere versata tramite modello F24 entro il 30 giugno 2025. Il legislatore ha previsto l’esonero da sanzioni e interessi esclusivamente per questa maggiore imposta, limitando quindi il beneficio alla sola differenza derivante dall’esercizio dell’opzione in commento.

Quadri compilativi per persone fisiche: il quadro RP

Per i contribuenti persone fisiche, l’indicazione dell’opzione decennale richiede specifiche compilazioni nel quadro RP, variabili a seconda della tipologia di intervento realizzato. Le sezioni interessate e le relative modalità operative si articolano come segue:

La Sezione III A, righi da RP41 a RP47, colonna 8A, deve essere compilata per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio e altri interventi, categoria che comprende anche il Sismabonus. Questa sezione rappresenta probabilmente il caso più frequente nella pratica applicativa, considerata l’ampiezza degli interventi ricompresi nella disciplina del recupero edilizio.

Per gli interventi relativi alle colonnine di ricarica, la Sezione III C, rigo RP56, prevede due distinte modalità compilative: la colonna 5A per le spese sostenute direttamente, e la colonna 12A quando si tratti di benefici derivanti da partecipazioni societarie. Questa distinzione riflette la particolare struttura normativa di questo incentivo, che può essere fruito sia direttamente che indirettamente attraverso partecipazioni in società.

Gli interventi Ecobonus trovano invece collocazione nella Sezione IV, righi da RP61 a RP64, colonna 7A. L’Ecobonus, disciplinato dall’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, mantiene proprie specificità procedurali anche nell’ambito della rateizzazione decennale del Superbonus.

Soggetti IRES: compilazione del quadro RS

Per i soggetti IRES, il meccanismo compilativo si basa sull’indicazione del valore “10” nelle apposite colonne del quadro RS. La struttura è più semplificata rispetto a quella prevista per le persone fisiche, riflettendo le diverse modalità organizzative di questi soggetti.

Il rigo da RS150 a RS151, colonna 6A, riguarda le spese relative a interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche (Sismabonus). L’indicazione del valore “10” in questa sezione permette di attivare la rateizzazione decennale per questa specifica categoria di interventi.

I righi RS420 e RS421, rispettivamente colonne 4A e 5A, sono destinati alle spese relative agli interventi per colonnine di ricarica. Anche in questo caso, l’indicazione del valore “10” costituisce l’elemento distintivo per l’accesso alla rateizzazione decennale.

Il rigo da RS501 a RS512, colonna 6, è invece riservato alle spese Ecobonus, mantenendo la specificità di questa categoria di interventi anche nell’ambito della disciplina IRES.

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