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Iper ammortamento e fiscalità differita: nessun effetto patrimoniale

17 Febbraio, 2026

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La legge di bilancio 2026 ha reintrodotto l’iper-ammortamento tra gli strumenti a disposizione delle imprese per sostenere investimenti in tecnologia e innovazione. Si tratta, bisogna dirlo da subito, di una maggiorazione che opera solo sul versante fiscale – attraverso deduzioni extracontabili che si distribuiscono nel tempo – senza intaccare minimamente la rappresentazione contabile dei beni strumentali acquistati.

Come funziona l’agevolazione nella pratica

L’agevolazione, disciplinata dall’articolo 1, commi 427-436, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, consente alle imprese di dedurre fiscalmente un valore maggiorato rispetto al costo effettivo dei beni. Le percentuali di maggiorazione variano in base all’importo complessivo dell’investimento: 180% per gli acquisti fino a 2,5 milioni di euro, 100% per la fascia compresa tra 2,5 e 10 milioni, 50% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni. Gli investimenti agevolabili devono essere realizzati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.

Dal punto di vista contabile l’iper-ammortamento non cambia nulla. I beni vengono iscritti al costo storico effettivamente sostenuto e ammortizzati secondo la vita utile stimata dall’impresa, senza alcuna maggiorazione del valore in bilancio. Il beneficio fiscale emerge poi progressivamente, anno dopo anno, mediante deduzioni extracontabili che riducono l’imponibile nella dichiarazione dei redditi.

La questione della fiscalità differita secondo l’OIC 25

Questa separazione netta tra sfera contabile e sfera fiscale solleva dubbi sulla possibile rilevazione di imposte anticipate. Il ragionamento parte da qui: quando un’impresa deduce fiscalmente importi superiori all’ammortamento civilistico imputato a Conto economico, si determina un risparmio d’imposta nell’esercizio in corso. Tale deduzione aggiuntiva potrebbe sembrare una differenza temporanea deducibile che genera crediti per imposte anticipate?

L’analisi condotta sulla base dell’OIC 25 porta però verso una conclusione diversa. Il principio contabile definisce le differenze temporanee come gli scostamenti tra il valore contabile di un’attività o passività e il corrispondente valore riconosciuto ai fini fiscali, destinati ad annullarsi negli esercizi futuri. Ebbene, nel caso dell’iper-ammortamento questo presupposto manca del tutto: il valore civilistico del bene coincide con quello fiscale, dato che l’agevolazione non modifica affatto il costo riconosciuto fiscalmente dell’immobilizzazione.

Perché non si configura una differenza temporanea

L’iper-ammortamento si limita a permettere una deduzione extracontabile aggiuntiva in sede di dichiarazione dei redditi, senza generare alcun disallineamento tra il valore contabile e il valore fiscale del cespite. Non c’è quindi alcuno sfasamento temporale che si riassorbirà negli esercizi futuri, né tantomeno un effetto fiscale futuro maturato al momento dell’investimento che possa essere anticipato contabilmente.

Il meccanismo è radicalmente diverso rispetto ad altre casistiche. L’investimento in sé non crea diritti fiscali futuri esigibili; il vantaggio nasce esclusivamente con le singole deduzioni extracontabili operate anno per anno, subordinate alla permanenza del bene nel patrimonio aziendale e al concreto esercizio della facoltà di fruizione dell’agevolazione.

Se l’impresa cede anticipatamente il cespite, il beneficio residuo viene meno per le annualità restanti – a conferma che non esiste un effetto fiscale acquisito definitivamente al momento dell’acquisto. Il vantaggio fiscale resta quindi di competenza esclusiva dei singoli esercizi in cui viene effettivamente utilizzato.

Perdite fiscali riportabili: il confronto necessario

Un utile termine di confronto è rappresentato dalle perdite fiscali riportabili a nuovo. In questo caso l’impresa che realizza una perdita non gode di alcun risparmio d’imposta immediato, ma può iscrivere attività per imposte anticipate se sussiste la ragionevole certezza di futuri imponibili capienti.

Le perdite fiscali costituiscono un’ipotesi autonoma rispetto alle differenze temporanee: non derivano da scostamenti tra valori civilistici e fiscali, ma da un evento economico unitario – la perdita d’esercizio – cui l’ordinamento collega un beneficio fiscale futuro imputabile per competenza all’esercizio in cui l’evento si verifica.

Nel caso dell’iper-ammortamento la situazione è diversa. Non c’è alcun rinvio nel tempo della deducibilità di un costo già contabilizzato, ma la concessione di deduzioni extracontabili progressive che non generano diritti fiscali futuri certi e acquisiti. Manca il meccanismo di “ribaltamento” che caratterizza le vere differenze temporanee.

Il vincolo territoriale e produttivo dell’agevolazione

L’iper-ammortamento presenta alcuni requisiti stringenti che ne delimitano l’ambito applicativo. I beni devono essere prodotti in uno Stato membro dell’Unione Europea o aderente allo Spazio Economico Europeo – un vincolo che ha creato non poche perplessità tra gli operatori. Inoltre i cespiti devono essere destinati a strutture produttive ubicate sul territorio italiano.

Sono agevolabili i beni materiali e immateriali strumentali nuovi, compresi rispettivamente negli allegati IV e V della legge di bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Rientrano nell’agevolazione anche i beni materiali nuovi strumentali per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

Gli obblighi informativi in bilancio

Assume rilevanza particolare il profilo informativo, considerato che il minor carico fiscale derivante dall’agevolazione non emerge immediatamente dalla lettura del bilancio. Quando esistono effetti significativi sulla differenza tra imposte teoriche e imposte effettivamente dovute, secondo l’OIC 25 occorre evidenziare l’incidenza dell’iper-ammortamento nell’ambito della riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale corrente effettivo.

La nota integrativa dovrebbe quindi fornire un’informativa adeguata sugli investimenti che beneficiano dell’agevolazione, indicando l’ammontare delle deduzioni extracontabili operate nell’esercizio e l’effetto complessivo sulla determinazione del reddito imponibile. Questa trasparenza informativa risulta tanto più necessaria se si considera che l’agevolazione può produrre effetti rilevanti sul carico fiscale effettivo dell’impresa.

La natura permanente del beneficio fiscale

La maggior deduzione derivante dall’iper-ammortamento non rappresenta una differenza temporanea, bensì un beneficio di natura permanente. Non comporta alcun rinvio nel tempo della deducibilità di un costo civilistico, ma consiste in deduzioni fiscali aggiuntive rispetto agli ammortamenti contabilmente imputati.

L’impresa deduce fiscalmente, in ciascun esercizio, un importo superiore rispetto all’ammortamento civilistico imputato a Conto economico – con la conseguenza che l’imponibile fiscale risulta inferiore a quello che si sarebbe determinato in assenza dell’agevolazione. Da qui l’interrogativo se tale deduzione aggiuntiva possa qualificarsi come differenza temporanea deducibile.

L’analisi contabile conduce tuttavia verso una risposta negativa. L’OIC 25 definisce le differenze temporanee come scostamenti tra il valore contabile di un’attività o passività e il corrispondente valore riconosciuto ai fini fiscali, destinati ad annullarsi negli esercizi successivi. Nel caso dell’iper-ammortamento tale presupposto non ricorre: il valore civilistico del bene e il suo valore fiscale coincidono, poiché l’agevolazione non modifica il costo fiscalmente riconosciuto dell’immobilizzazione.

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