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Stop alle incompatibilità assolute per amministratori ASD e SSD

5 Agosto, 2025

Il quadro normativo delle incompatibilità per gli amministratori di associazioni e società sportive dilettantistiche sta vivendo una fase di progressiva chiarificazione interpretativa. Dopo anni di applicazione rigorosa delle disposizioni introdotte dalla riforma dello sport, emergono orientamenti che delimitano con maggiore precisione l’ambito operativo delle restrizioni, offrendo maggiori spazi di manovra ai dirigenti sportivi.

La materia delle incompatibilità amministratori ASD e SSD presenta oggi scenari applicativi meno rigidi rispetto alle prime interpretazioni della riforma. Le prassi amministrative e gli orientamenti giurisprudenziali stanno delineando un perimetro più circoscritto delle limitazioni, consentendo una gestione più flessibile delle cariche dirigenziali nel settore sportivo dilettantistico.

Quadro normativo di riferimento e margini interpretativi

L’articolo 11 del decreto legislativo 36 del 2021 stabilisce il divieto per gli amministratori di ASD e SSD di ricoprire qualsiasi carica in altre organizzazioni sportive della medesima federazione, disciplina associata o ente di promozione sportiva. Tuttavia, l’applicazione di questa norma ha rivelato spazi interpretativi significativi che, nella prassi operativa, si traducono in maggiori possibilità per i dirigenti sportivi.

La formulazione letterale della disposizione, se interpretata in modo sistematico con i principi dell’ordinamento sportivo, consente di individuare ambiti in cui l’incompatibilità non opera. La giurisprudenza ha talvolta interpretato con flessibilità il concetto di “amministratore”, distinguendo tra cariche effettivamente amministrative e ruoli meramente consultivi o onorari.

Particolare rilievo assume la distinzione tra federazioni sportive e discipline associate. Un amministratore di ASD affiliata FIGC può assumere cariche in organizzazioni affiliate a federazioni diverse, come la Federazione Italiana Tennis. Questo principio, consolidato nell’esperienza applicativa, offre concrete possibilità di diversificazione degli incarichi dirigenziali.

Si consideri inoltre che l’incompatibilità non si estende a cariche in enti commerciali che, pur operando nel settore sportivo, non rivestano natura di ASD o SSD. Le società di capitali che gestiscono impianti sportivi o forniscono servizi al settore rimangono quindi al di fuori del perimetro applicativo.

Eccezioni operative e casi di non applicabilità

La prassi professionale ha evidenziato diverse situazioni in cui le incompatibilità non trovano applicazione. Tra le casistiche più ricorrenti emerge la possibilità per gli amministratori di assumere incarichi in organizzazioni affiliate a enti di promozione sportiva diversi, anche qualora pratichino la medesima disciplina.

Un esempio concreto: l’amministratore di un’ASD calcistica affiliata FIGC può ricoprire cariche in ASD calcistica affiliata a ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. La norma opera infatti una distinzione netta tra federazioni ed enti di promozione, non prevedendo incompatibilità trasversale tra questi organismi.

Nella gestione della compliance si osserva come molte organizzazioni abbiano sviluppato strategie di articolazione societaria che rispettano formalmente le disposizioni normative consentendo al contempo una gestione unitaria delle attività. La costituzione di soggetti giuridici distinti, anche se riconducibili alla medesima compagine dirigenziale, può configurare soluzioni operative legittime.

È opportuno notare che l’incompatibilità non si applica a cariche assunte in periodi temporali diversi. La successione cronologica degli incarichi, purché non comporti sovrapposizioni temporali, rimane consentita. Questa interpretazione, consolidata nella giurisprudenza amministrativa, offre margini di flessibilità nella pianificazione dei percorsi dirigenziali.

Interpretazioni giurisprudenziali e orientamenti amministrativi

Gli orientamenti giurisprudenziali emersi nell’applicazione delle nuove disposizioni evidenziano un approccio non automaticamente sanzionatorio. I giudici amministrativi hanno più volte precisato che l’incompatibilità deve essere valutata alla luce del principio di proporzionalità e del concreto pregiudizio arrecato agli interessi tutelati dalla norma.

Le decisioni del Consiglio di Stato hanno chiarito che l’incompatibilità non opera quando le cariche rivestite non comportino effettivi poteri di gestione o quando l’esercizio simultaneo degli incarichi non configuri situazioni di conflitto di interesse. Questa impostazione ha aperto spazi interpretativi significativi per cariche onorarie o rappresentative prive di contenuto decisionale.

L’Agenzia delle Entrate, nei propri orientamenti, ha confermato che le modifiche statutarie necessarie per conformarsi alle nuove disposizioni devono essere proporzionate agli effettivi rischi di incompatibilità. Non è richiesta l’introduzione di clausole eccessivamente restrittive che vadano oltre il dettato normativo.

Occorre segnalare che la prassi amministrativa tende verso un’interpretazione che privilegia la sostanza sulla forma. Le valutazioni si concentrano sull’effettiva gestione delle organizzazioni piuttosto che sui meri aspetti formali delle cariche rivestite.

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