La Corte dei conti del Veneto chiarisce finalmente quando i compensi sportivi dilettantistici sono compatibili con il trattamento pensionistico anticipato quota 100. Con la sentenza n. 19 del 16 gennaio 2025, i giudici contabili hanno stabilito che per le collaborazioni sportive di modesto valore economico, entro la soglia dei 5.000 euro, è possibile mantenere il diritto alla pensione anticipata senza incorrere in contestazioni da parte dell’INPS.
Il regime della pensione quota 100 e i limiti al cumulo
La pensione quota 100, introdotta dall’articolo 14 del Decreto Legge n. 4/2019, permette l’accesso al pensionamento anticipato in presenza di due requisiti fondamentali: il raggiungimento di 62 anni di età anagrafica e l’accumulo di almeno 38 anni di versamenti contributivi. La normativa ha tuttavia posto precise limitazioni alla possibilità di cumulare questo trattamento pensionistico con altre forme di reddito. Il comma 3 dell’articolo 14 stabilisce infatti che la pensione anticipata non è cumulabile con redditi derivanti da lavoro dipendente o attività autonoma fino al raggiungimento dell’età pensionistica ordinaria, con la sola eccezione dei redditi da lavoro autonomo occasionale entro il limite dei 5.000 euro annui.
La riforma dello sport e la riclassificazione dei compensi sportivi
La questione è diventata particolarmente rilevante in seguito all’entrata in vigore della riforma dello sport (D.lgs 36/2021), che dal 1° luglio 2023 ha modificato radicalmente il regime fiscale dei compensi sportivi. La nuova normativa ha riclassificato questi compensi, facendoli uscire dalla categoria dei redditi diversi per ricondurli, a seconda dell’inquadramento, ai redditi di lavoro dipendente, assimilati o autonomo. Questa riclassificazione ha generato numerose contestazioni da parte dell’INPS nei confronti dei pensionati quota 100 che percepivano anche compensi sportivi, portando alla revoca del trattamento pensionistico e alla richiesta di restituzione delle somme erogate.
I principi espressi dalla Corte dei conti veneta
La sentenza della Corte dei conti veneta si fonda sui principi già espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 234/2022, chiarendo che l’obiettivo del divieto di cumulo è quello di garantire che il beneficiario dell’agevolazione esca definitivamente dal mercato del lavoro. Tale limitazione è stata introdotta per non gravare ulteriormente sul sistema previdenziale e assistenziale, oltre che per favorire il ricambio generazionale nel mondo del lavoro.
La natura delle collaborazioni sportive dilettantistiche
Un elemento determinante nell’analisi della Corte è la valutazione della natura dei rapporti di lavoro sportivo dilettantistico. I giudici hanno evidenziato che l’attività sportiva, soprattutto quando segue la tempistica della stagione sportiva di riferimento (come nel caso dei campionati giovanili) e viene svolta in ambito dilettantistico, non costituisce necessariamente una stabile ed effettiva occupazione lavorativa. La specificità delle attività connesse allo sport dilettantistico rende questo tipo di collaborazione difficilmente inquadrabile nel tradizionale mercato del lavoro.
Le collaborazioni sotto i 5.000 euro e la compatibilità con quota 100
Sulla base dei criteri stabiliti dalla sentenza, il divieto di cumulo con quota 100 non si applica quando il compenso sportivo per collaborazione coordinata e continuativa è inferiore a 5.000 euro. La Corte motiva questa conclusione con due considerazioni principali:
- L’assenza di un effettivo reinserimento nel mercato del lavoro;
- L’irrilevanza di questi compensi di modesta entità sul sistema pensionistico.
In questi casi, il compenso sportivo viene equiparato al lavoro autonomo occasionale, già espressamente escluso dal divieto di cumulo entro la stessa soglia economica.
Compensi superiori ai 5.000 euro: valutazione caso per caso
Per quanto riguarda i compensi sportivi che superano la soglia dei 5.000 euro, la Corte dei conti specifica che sarà necessario procedere a una valutazione individuale dei singoli rapporti di collaborazione. L’analisi dovrà considerare:
- La modalità di svolgimento della prestazione,
- La durata della collaborazione,
- La tipologia di attività svolta.
Questi elementi permetteranno di determinare se vi sia un effettivo reinserimento nel mercato del lavoro, circostanza che comporterebbe l’incompatibilità con il trattamento pensionistico quota 100.
Riflessi pratici della sentenza per pensionati e società sportive
La decisione della Corte dei conti veneta rappresenta un importante chiarimento per migliaia di pensionati quota 100 che collaborano con società sportive dilettantistiche, spesso fornendo un contributo essenziale alla formazione dei giovani atleti. Le società sportive possono ora pianificare con maggiore certezza le proprie attività, sapendo che i collaboratori pensionati con quota 100 possono mantenere il proprio trattamento pensionistico se i compensi rimangono sotto la soglia dei 5.000 euro annui.
L’importanza della documentazione e della forma contrattuale
Alla luce di questa sentenza, diventa fondamentale per le società sportive e i collaboratori prestare particolare attenzione alla forma contrattuale adottata e alla documentazione delle attività svolte. La corretta qualificazione della collaborazione sportiva e la precisa quantificazione dei compensi rappresentano elementi essenziali per garantire la compatibilità con il trattamento pensionistico anticipato.
In sintesi
IN SINTESI Quando i compensi sportivi dilettantistici sono compatibili con la pensione anticipata quota 100? Lo sono quando non superano i 5.000 euro annui, poiché in tal caso vengono assimilati al lavoro autonomo occasionale, già escluso dal divieto di cumulo previsto dalla normativa sulla quota 100. Qual è il principio alla base del divieto di cumulo tra pensione quota 100 e altri redditi? Impedire il rientro nel mercato del lavoro del pensionato, tutelando il sistema previdenziale e favorendo il ricambio generazionale. Cosa ha cambiato la riforma dello sport del 2023? Ha riclassificato i compensi sportivi, togliendoli dalla categoria dei redditi diversi e riconducendoli a redditi da lavoro dipendente, assimilato o autonomo, suscitando contestazioni da parte dell’INPS contro i pensionati quota 100. Perché i compensi sportivi dilettantistici sotto i 5.000 euro sono considerati compatibili? Perché non implicano un effettivo reinserimento nel mercato del lavoro e non gravano sul sistema pensionistico. Cosa succede se i compensi sportivi superano i 5.000 euro? Si deve valutare caso per caso la natura della collaborazione, analizzando modalità, durata e tipo di attività per capire se c’è un effettivo ritorno all’attività lavorativa. Quali sono gli effetti concreti della sentenza per pensionati e società sportive? Chiarisce che i pensionati quota 100 possono collaborare con società dilettantistiche senza perdere la pensione se i compensi restano sotto i 5.000 euro, consentendo una programmazione più serena delle attività. Cosa devono fare le società sportive per tutelarsi? Curare attentamente la forma contrattuale e la documentazione delle collaborazioni per dimostrare il rispetto della soglia e la natura occasionale del rapporto. |