Il panorama degli adempimenti sanitari tributari si appresta a subire una trasformazione radicale. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 – il cosiddetto “Correttivo bis” – la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria abbandona definitivamente la cadenza semestrale per adottare un regime annuale uniforme. Una svolta che promette di semplificare gli obblighi dichiarativi ma che, al contempo, ridisegna completamente il calendario degli adempimenti per operatori sanitari e contribuenti.
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Il quadro normativo di riferimento
L’art. 5 del decreto correttivo interviene su una materia che, negli ultimi anni, ha visto susseguirsi modifiche e aggiustamenti normativi. L’obbligo di comunicazione al Sistema TS, originariamente disciplinato dall’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014, aveva subito nel tempo una progressiva stratificazione normativa che aveva generato non poche incertezze operative.
La precedente disciplina prevedeva – a partire dal 2021 – un regime semestrale particolarmente articolato: i dati relativi al primo semestre dovevano essere trasmessi entro il 30 settembre, mentre quelli del secondo semestre entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Un meccanismo che, seppur funzionale alle esigenze della dichiarazione precompilata, comportava un duplice appuntamento annuale per tutti i soggetti obbligati.
La platea dei soggetti interessati
L’universo degli operatori tenuti alla comunicazione rimane sostanzialmente immutato e comprende una gamma particolarmente ampia di soggetti. Si va dalle aziende sanitarie locali agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dalle farmacie pubbliche e private alle parafarmacie, fino agli iscritti agli albi professionali di medici, odontoiatri, psicologi e alle diverse professioni sanitarie.
È interessante notare come la normativa abbia progressivamente ampliato il perimetro dei soggetti obbligati. Dal 2022, ad esempio, sono stati inclusi gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico con codice attività 47.78.20, mentre dal 2023 si è aggiunta la categoria degli infermieri pediatrici. Un’evoluzione che testimonia la volontà del legislatore di intercettare il maggior numero possibile di prestazioni sanitarie detraibili.
Tipologie di spese oggetto dell’adempimento
La casistica delle spese da comunicare presenta una complessità non trascurabile. Accanto alle prestazioni sanitarie tradizionali – quelle erogate dai soggetti sopra elencati – troviamo le spese farmaceutiche (inclusi i prodotti omeopatici), l’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE, e i servizi sanitari erogati dalle parafarmacie.
Particolare attenzione merita la categoria delle “spese agevolabili solo a particolari condizioni“, che comprende l’acquisto o affitto di protesi non rientranti tra i dispositivi medici con marcatura CE e l’assistenza integrativa. Una distinzione che, nella prassi operativa, può generare incertezze classificatorie non sempre di immediata risoluzione.
Le modalità operative: criteri e strumenti
L’invio dei dati deve avvenire attraverso l’applicazione disponibile sul portale sistemats.it, direttamente o tramite intermediari abilitati. Un sistema che, negli anni, ha dimostrato una discreta affidabilità operativa, pur non essendo esente da occasionali criticità tecniche.
Cruciale è il criterio di cassa per l’individuazione delle spese da comunicare. Come chiarito dall’art. 7, comma 2-bis del D.M. 19 ottobre 2020, il riferimento temporale è rappresentato dalla “data di pagamento dell’importo” indicato nel documento fiscale. Un principio che, pur nella sua apparente semplicità, può generare complessità applicative, specialmente nei casi di pagamenti dilazionati o parziali.
L’apparato sanzionatorio: rigore e proporzioni
Il sistema sanzionatorio mantiene la sua severità: in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione si applica una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione. Un importo che può apparire contenuto in valore assoluto ma che, moltiplicato per il numero delle comunicazioni, può raggiungere dimensioni significative.
Il legislatore ha previsto un massimo di 50.000 euro per contribuente, escludendo tuttavia la possibilità di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997. Una scelta che evidenzia la volontà di mantenere un approccio rigoroso nell’enforcement dell’adempimento. È comunque ammesso il ravvedimento operoso, con utilizzo del codice tributo “8912” (Risoluzione n. 22/E/2022).
La transizione verso il regime annuale
Il passaggio dal regime semestrale a quello annuale non è privo di implicazioni operative. Per le spese sostenute nel 2024, il sistema semestrale ha mantenuto la sua vigenza: i dati del primo semestre sono stati trasmessi entro il 30 settembre 2024, mentre quelli del secondo semestre entro il 31 gennaio 2025.
La vera novità riguarda le spese a partire dal 1° gennaio 2025. Per queste, la comunicazione avverrà con un’unica scadenza annuale, la cui data specifica sarà determinata da un apposito decreto ministeriale. Una soluzione che testimonia la volontà di mantenere una certa flessibilità nella definizione dei termini, probabilmente per coordinarli con il calendario della dichiarazione precompilata.
Aspetti operativi e casistiche pratiche
Nella prassi applicativa emergono diverse situazioni che meritano attenzione. Si consideri il caso di una prestazione medica fatturata a fine anno ma pagata nell’anno successivo: secondo il criterio di cassa, la comunicazione dovrà avvenire nell’anno del pagamento, non dell’emissione della fattura.
Analogamente, per i pagamenti parziali, le operazioni potranno essere comunicate parzialmente per il solo importo pagato, oppure in un unico invio al momento del saldo (purché all’interno dello stesso anno solare). Una flessibilità che, se da un lato agevola la gestione operativa, dall’altro richiede un’attenta pianificazione amministrativa.
Le specificità del settore veterinario
Un regime particolare continua a caratterizzare le spese veterinarie. L’art. 2, comma 2 del D.M. 8 febbraio 2024 ha infatti stabilito che la trasmissione di questi dati deve avvenire entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa. Una deroga che trova giustificazione nella “diversa natura della spesa” e nel “differente regime previsto per la detraibilità dell’onere”.
È interessante notare come farmacie e parafarmacie, pur trasmettendo anche dati classificati come “spese veterinarie” (medicinali ad uso veterinario, codifica FV), seguano comunque il calendario semestrale delle spese sanitarie anziché quello specifico veterinario.