Lunedì 16 marzo 2026 è il giorno in cui scatta l’obbligo di versare il conguaglio IVA per il periodo d’imposta 2025. Ma non è detto che si debba pagare tutto e subito: rateizzazione, differimento e compensazione sono opzioni concrete. E per chi arriva in ritardo, il ravvedimento operoso resta una via d’uscita percorribile – a determinate condizioni.
Il 16 marzo 2026 scatta la scadenza per il versamento del saldo IVA relativo al periodo d’imposta 2025. L’adempimento riguarda tutti i soggetti passivi IVA – imprenditori, professionisti, società, enti – che risultano a debito nella dichiarazione annuale IVA 2026. Chi non riesce a pagare in un’unica soluzione può scegliere tra la rateizzazione in massimo 10 rate mensili, da completare entro il 16 dicembre 2026, oppure il differimento al 30 giugno o al 30 luglio 2026, con applicazione di maggiorazioni dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese. Il saldo è inoltre abbattibile tramite compensazione orizzontale con altri crediti tributari o contributivi. Chi invece è già in ritardo non è perduto: il ravvedimento operoso consente di sanare la posizione con sanzioni sensibilmente ridotte, a condizione che l’Agenzia delle Entrate non abbia ancora notificato atti impositivi o comunicazioni di irregolarità. Per i debiti più consistenti, superiori a 250.000 euro e non saldati entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla dichiarazione, il mancato versamento può assumere rilievo penale ai sensi del D.Lgs. 74/2000.
Il versamento del saldo IVA 2025: riepilogo
| Scadenza / Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Prima scadenza | 16 marzo 2026 (codice tributo F24: 6099) |
| Scadenze successive (differimento) | 30 giugno 2026 e 30 luglio 2026, con maggiorazione dello 0,40% mensile |
| Rateizzazione | Interessi 0,33% su ciascuna rata successiva alla prima. Pagamento da completare entro il 16 dicembre 2026 |
| Compensazione orizzontale | Consentita nei limiti e alle condizioni di legge (max 2 milioni di euro annui) |
| Sanzione per ritardo fino a 14 gg. | 0,83% per ogni giorno di ritardo |
| Sanzione per ritardo 15-90 gg. | 12,5% dell’importo dovuto |
| Sanzione per ritardo oltre 90 gg. od omissione | 25% dell’importo dovuto |
| Ravvedimento operoso | Consentito in assenza di atti impositivi o comunicazioni di irregolarità |
L’obbligo e chi è tenuto a versare
L’origine normativa di questo adempimento è l’art. 6 del DPR 14 ottobre 1999, n. 542. Ogni soggetto passivo IVA è tenuto a versare la differenza tra l’imposta complessivamente dovuta sulla base della dichiarazione annuale e le somme già pagate nel corso dell’anno attraverso le liquidazioni periodiche – mensili o trimestrali che siano.
Sono tenuti al versamento: gli imprenditori individuali e i professionisti in regime ordinario, le società di capitali e di persone, gli enti commerciali e non commerciali per le attività rilevanti ai fini IVA, i soggetti non residenti con rappresentante fiscale o identificazione diretta in Italia. Anche i contribuenti trimestrali rientrano nell’obbligo, con la particolarità che sul loro saldo si applica una maggiorazione dell’1% a titolo di compensazione degli interessi.
La soglia minima che rende obbligatorio il versamento è di 10,33 euro – che nella pratica si arrotonda a 10 euro per effetto degli arrotondamenti operati in dichiarazione. Al di sotto di questa cifra, non si versa e non si rimborsa.
Le scadenze: tre date da tenere a mente
La data principale è il 16 marzo 2026, un lunedì, quindi nessuno slittamento. Il versamento in unica soluzione si effettua tramite modello F24, indicando il codice tributo 6099, e l’importo va espresso in unità di euro (arrotondato); se invece si opta per il differimento o la rateizzazione, l’importo va indicato al centesimo.
Ai sensi dell’art. 17 del DPR n. 435/2001, il versamento può essere posticipato fino al 30 giugno 2026, applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Un’ulteriore finestra è il 30 luglio 2026, con un secondo 0,40% aggiuntivo sull’importo già maggiorato.
Come ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 73 del 20 giugno 2017, queste maggiorazioni si calcolano solo sull’importo effettivamente da versare – non sulla quota eventualmente già coperta da compensazione con altri crediti.
Vale una nota per chi effettua liquidazioni IVA trimestrali per opzione: il termine di riferimento slitta al 30 giugno, con applicazione della maggiorazione dell’1% già citata, cui si sommano – se si sfrutta il differimento – le maggiorazioni mensili dello 0,40%.
Rateizzazione del saldo IVA 2025: fino a 10 rate
Chi preferisce spalmare il debito nel tempo può ricorrere alla rateizzazione disciplinata dall’art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997. Le rate sono di pari importo, la prima scade il giorno di avvio prescelto e le successive entro il 16 di ciascun mese. Il tetto massimo è il 16 dicembre 2026 – la cosiddetta “decima rata”, introdotta per la prima volta con il D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 (decreto semplificazione).
Il numero di rate disponibili cambia in base al momento di partenza del piano:
| Avvio del piano rateale | Rate massime | Ultima scadenza |
|---|---|---|
| Entro il 16 marzo 2026 | 10 | 16 dicembre 2026 |
| Entro il 30 giugno 2026 | 7 | 16 dicembre 2026 |
| Entro il 30 luglio 2026 | 6 | 16 dicembre 2026 |
Sulle rate successive alla prima si applica un interesse fisso dello 0,33% mensile (pari al 4% su base annua), calcolato in modo forfettario. La seconda rata si incrementa dello 0,33%, la terza dello 0,66% e così via. Il codice tributo per gli interessi rateali è il 1668, con anno di riferimento 2025.
Esempio pratico: saldo IVA di 6.000 euro, piano in 3 rate da 2.000 euro ciascuna. La seconda rata sarà di 2.006,60 euro, la terza di 2.013,20 euro. Importi contenuti, ma che vale la pena calcolare con precisione per evitare di versare in difetto.
Compensazione orizzontale: azzerare il debito con altri crediti
Il saldo IVA può essere ridotto – o azzerato del tutto – attraverso la compensazione orizzontale con crediti tributari o contributivi, secondo quanto previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Il limite annuo per ciascun contribuente è di 2 milioni di euro; in questo tetto rientrano anche i rimborsi richiesti in procedura semplificata.
Per compensare crediti IVA superiori a 5.000 euro annui è necessaria l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione e l’utilizzo tramite modello F24 telematico, a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione annuale. Fanno eccezione i soggetti ISA con punteggio almeno pari a 9 (o media biennale 8-9) e chi ha aderito al concordato preventivo biennale, che beneficiano dell’esonero dal visto fino a 70.000 euro annui.
Sanzioni per ritardo od omissione
Il mancato o tardivo versamento del saldo IVA è sanzionato dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, nella versione riformata dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 – applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
| Tipologia di violazione | Sanzione applicabile |
|---|---|
| Ritardo fino a 14 giorni | 0,83% per ogni giorno di ritardo |
| Ritardo da 15 a 90 giorni | 12,5% dell’importo dovuto |
| Ritardo oltre 90 giorni o omissione | 25% dell’importo dovuto |
A queste si aggiungono gli interessi legali, calcolati giorno per giorno. Il tasso legale per il 2025 era al 2%; dal 1° gennaio 2026 è fissato all’1,60% per effetto del DM MEF del 10 dicembre 2025 (GU n. 289 del 13 dicembre 2025). In caso di rateizzazione, la sanzione si applica solo sulla singola rata non versata, non sull’intero debito.
Le violazioni legate agli obblighi di pagamento e alle indebite compensazioni non possono formare oggetto di cumulo giuridico – così dispone l’art. 12 del D.Lgs. 472/1997 come modificato dal D.Lgs. 87/2024, in deroga alla disciplina generale.
Ravvedimento operoso: ridurre il danno se si è in ritardo
Il ravvedimento operoso resta lo strumento principale per chi si accorge – magari tardi – di non aver versato il saldo IVA 2025 nei tempi previsti. Lo disciplina l’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 (come modificato dal D.Lgs. 87/2024), ed è percorribile finché l’Agenzia delle Entrate non ha notificato atti impositivi o comunicazioni di irregolarità relativi a quella specifica violazione.
| Tempistica della regolarizzazione | Riduzione della sanzione |
|---|---|
| Entro 14 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint) | 0,083% per ogni giorno (1/10 del minimo pro-die) |
| Dal 15° al 30° giorno (ravvedimento breve) | 1/10 della sanzione base (1,25%) |
| Da 31° a 90° giorno | 1/9 del minimo (2,78%) |
| Entro dichiarazione dell’anno della violazione | 1/8 del minimo (3,13%) |
| Entro dichiarazione anno successivo | 1/7 del minimo (3,57%) |
| Oltre due anni dalla violazione | 1/6 del minimo (4,17%) |
| Dopo la contestazione formale (ravvedimento post-accertamento) | 1/5 del minimo (5%) |
Esempio pratico: contribuente con 8.000 euro di saldo IVA non versato, regolarizzato con 3 giorni di ritardo. Sanzione base: 199,20 euro (0,83% x 3 giorni). Con ravvedimento entro 14 giorni (sprint), la sanzione giornaliera scende a circa 66,40 euro (0,083% x 3 giorni x 8.000), cui si sommano gli interessi legali all’1,60% per i giorni di ritardo. La convenienza è evidente.
Le segnalazioni informative che l’Agenzia delle Entrate invia ai contribuenti ai sensi della L. 29 dicembre 2014, n. 190 – quelle legate all’adempimento spontaneo in relazione alle Lipe – non costituiscono causa ostativa al ravvedimento. Lo ha chiarito la stessa Agenzia.
Definizione bonaria: un’alternativa al ravvedimento
Quando l’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione di irregolarità ai sensi dell’art. 54-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, il contribuente può definire la propria posizione in modo agevolato. L’art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, prevede che, versando le somme richieste entro 60 giorni dalla comunicazione – e comunque prima dell’iscrizione a ruolo – la sanzione irrogata venga ridotta al 25%. Quando la sanzione applicata nella comunicazione è quella ordinaria del 30%, la sanzione effettiva sul tributo si attesta al 7,5%.
Il pagamento può essere effettuato anche a rate, secondo le disposizioni dell’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997. Se la comunicazione viene trasmessa telematicamente all’intermediario abilitato, il termine per la definizione bonaria si allunga fino a 90 giorni dalla data di recapito.
Sanzioni penali per omesso versamento oltre soglia
L’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000 punisce con la reclusione chi omette il versamento dell’IVA annuale per un importo superiore a 250.000 euro, protratto oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Si tratta di una fattispecie che interessa tipicamente imprese di dimensioni significative, ma il confine tra omissione “gestionale” e rilevanza penale è più sottile di quanto si possa pensare.
In caso di decadenza dal piano di rateizzazione, l’art. 15-ter del DPR n. 602 del 29 settembre 1973 prevede che il trasgressore risponda dell’intero debito residuo quando questo supera i 75.000 euro – una soglia che può essere raggiunta anche da realtà di medie dimensioni.



