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Sabatini Ter modello redditi

Sabatini Ter modello redditi: esonero dalla compilazione del quadro aiuti di Stato

11 Ottobre, 2025

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Quando si parla di agevolazioni Sabatini Ter e modello redditi, una questione spesso genera dubbi tra i professionisti: occorre indicare questo beneficio nel prospetto dedicato agli aiuti di Stato? La risposta è netta. Nonostante si tratti effettivamente di un aiuto soggetto alla disciplina europea, l’agevolazione non richiede alcuna esposizione nel rigo RS401 della dichiarazione dei redditi. Una peculiarità che trova spiegazione nella natura stessa della misura e nelle modalità con cui viene tracciata dall’amministrazione.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • La Nuova Sabatini Ter è un aiuto di Stato dedicato alle PMI per investimenti in beni strumentali, inclusi macchinari e tecnologie digitali.
  • Il contributo è erogato dal Ministero e registrato nel Registro Nazionale Aiuti di Stato; non è richiesto l’inserimento nel quadro RS401 del modello redditi.
  • Le intensità agevolative variano in base al settore (GBER per imprese generali, ABER per agricoltura, FIBER per ittico/acquacoltura).
  • La Sabatini può essere cumulata con altri aiuti di Stato, purché non si superino i limiti di intensità previsti; diversa la disciplina per i crediti d’imposta “Transizione 4.0/5.0”.
  • Non serve alcuna comunicazione nel modello redditi, essendo la tracciatura del beneficio gestita direttamente dall’ente concedente.
  • Evita errori formali: compilare il prospetto aiuti di Stato solo se effettivamente dovuto.
  • Attenzione alle eventuali novità normative per il futuro: monitora comunicazioni ministeriali e dell’Agenzia delle Entrate.

Il meccanismo della Nuova Sabatini

La disciplina prevista dall’articolo 2 del decreto-legge 69/2013 (poi convertito mediante la legge 98/2013) rappresenta uno strumento importante per le micro, piccole e medie imprese. Sostanzialmente, permette l’accesso a finanziamenti bancari destinati all’acquisto di beni strumentali: si va dai macchinari tradizionali fino alle tecnologie digitali, passando per software e hardware. Anche le operazioni in leasing finanziario rientrano tra quelle ammissibili.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy interviene erogando un contributo rapportato agli interessi – calcolati in via convenzionale – sui finanziamenti concessi. Nella prassi, questo sistema consente alle PMI di ottenere liquidità a condizioni più favorevoli, scaricando parte del costo del denaro sull’ente pubblico.

Natura giuridica e intensità massime di aiuto

Si tratta a tutti gli effetti di un aiuto di Stato, configurabile come contributo in conto impianti. Le FAQ pubblicate dal MIMIT l’8 luglio 2025 hanno chiarito i limiti delle intensità agevolative applicabili, che variano secondo il settore produttivo dell’impresa beneficiaria. Il regolamento UE 651/2014 (noto come GBER) prevede per il settore generale un’intensità massima del 10 per cento per le medie imprese, mentre sale al 20 per cento per le piccole.

Per il comparto agricolo opera invece il regolamento UE 2022/2472 (ABER), con un tetto del 65 per cento. Nel settore ittico e dell’acquacoltura trova applicazione il regolamento UE 2022/2473 (FIBER), che consente un’intensità fino al 50 per cento. Queste differenze rispecchiano, come spesso accade nella normativa europea, la necessità di calibrare gli interventi sulla base delle specificità settoriali.

Cumulabilità con altre misure

Un aspetto rilevante riguarda la possibilità di sommare la Sabatini Ter ad altri benefici. È consentito il cumulo con ulteriori aiuti di Stato – compresi quelli in regime de minimis – riferiti ai medesimi costi ammissibili, purché non si superi l’intensità massima prevista dai regolamenti di esenzione applicabili. Occorre quindi verificare caso per caso la compatibilità.

Diverso il discorso per i crediti di imposta Transizione 4.0 e 5.0. Il bonus investimenti di cui alla legge 178/2020 non costituisce aiuto di Stato, quindi non scattano i limiti specifici previsti per la Sabatini. Resta però il vincolo generale: il cumulo delle agevolazioni (considerando anche la non imponibilità del credito d’imposta) non deve eccedere il costo effettivamente sostenuto dall’impresa. Identico ragionamento vale per il Transizione 5.0, secondo quanto specificato dalla FAQ 9.10 pubblicata sempre l’8 luglio 2025.

Perché non va nel quadro RS401

Qui sta il punto centrale. Il prospetto aiuti di Stato del modello redditi – nello specifico il rigo RS401 – dev’essere compilato soltanto per determinate categorie di agevolazioni. Si considerano: gli aiuti fiscali automatici (sia di Stato che de minimis), nonché quelli subordinati a provvedimenti di concessione il cui importo non risulta determinabile nei provvedimenti stessi.

La Sabatini Ter non rientra in queste fattispecie. Non si tratta di un’agevolazione di natura fiscale. Il contributo viene concesso ed erogato direttamente dal Ministero, che provvede autonomamente alla registrazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato. È il MIMIT, in qualità di soggetto concedente, ad alimentare il sistema RNA con i dati dell’impresa beneficiaria. All’impresa non spetta alcun adempimento dichiarativo in questo senso.

Profili operativi per i contribuenti

Nella pratica professionale si osserva talvolta una certa confusione. Alcuni contribuenti o intermediari ritengono necessario indicare comunque il beneficio ricevuto nel modello redditi, temendo sanzioni per omessa comunicazione. Si tratta di un eccesso di prudenza non giustificato dalla norma.

Si consideri il caso di un’impresa artigiana che nel 2024 ha ottenuto un finanziamento da 150 mila euro per l’acquisto di macchinari, beneficiando del contributo Sabatini sugli interessi. Al momento della compilazione del modello redditi 2025, questa società non dovrà riportare alcunché nel prospetto aiuti di Stato. La sua unica incombenza riguarderà – eventualmente – la corretta contabilizzazione del contributo ricevuto, secondo i principi contabili applicabili.

Diverso sarebbe se la stessa impresa avesse fruito, sempre nel 2024, di un credito d’imposta per investimenti 4.0 o del bonus ZES Unica. In tali ipotesi scatterebbe l’obbligo di compilazione del quadro RU (per il credito d’imposta) e del quadro RS (per il bonus ZES, essendo questo configurato come aiuto di Stato con caratteristiche di selettività territoriale).

Distinzione rispetto ad altri aiuti

La peculiarità della Sabatini emerge con maggiore chiarezza se confrontata con misure analoghe. Prendiamo il credito d’imposta ricerca e sviluppo: questo va sempre dichiarato nel modello redditi, in quanto agevolazione fiscale automatica il cui importo viene determinato dal contribuente nella dichiarazione stessa. L’Agenzia delle Entrate effettua poi i controlli e provvede alla registrazione nel RNA.

Con la Sabatini il meccanismo si inverte. L’importo del contributo viene calcolato e deliberato dal Ministero attraverso un provvedimento di concessione. Il beneficiario non ha margini di discrezionalità nella determinazione dell’agevolazione. Questo spiega perché la tracciatura avviene a monte, direttamente da parte dell’ente erogatore.

Coordinamento con il registro nazionale

Il Registro Nazionale Aiuti di Stato – istituito presso il Ministero delle Imprese ai sensi dell’articolo 52 della legge 234/2012 – rappresenta lo strumento centrale per il monitoraggio e la verifica degli aiuti pubblici. La sua consultazione è obbligatoria prima del rilascio dei provvedimenti di concessione, al fine di verificare il rispetto dei divieti di cumulo.

Nel caso della Sabatini Ter, è il MIMIT stesso a inserire i dati nel registro, completando l’intero ciclo informativo. Questo spiega l’assenza di obblighi dichiarativi a carico dell’impresa beneficiaria. Il sistema è già alimentato alla fonte, rendendo superflua qualsiasi duplicazione di adempimenti.

Riflessi sulla compliance aziendale

Per i professionisti che assistono le PMI nella gestione degli adempimenti fiscali, questa distinzione assume rilievo pratico non trascurabile. Evitare compilazioni non dovute significa ridurre il rischio di errori formali, ma anche ottimizzare i tempi di lavoro. È opportuno notare come le istruzioni ministeriali al modello redditi non richiamino espressamente la Sabatini tra le agevolazioni da dichiarare – un’omissione che conferma l’interpretazione qui esposta.

La giurisprudenza ha talvolta interpretato con rigore gli obblighi dichiarativi in materia di aiuti di Stato, sanzionando anche omissioni relative a benefici di importo contenuto. Nel caso della Sabatini Ter, tuttavia, non sussiste alcun obbligo da violare: la mancata indicazione nel quadro RS401 non costituisce inadempimento, bensì corretta applicazione della disciplina.

Prospettive e monitoraggio futuro

Il sistema della Sabatini ha conosciuto nel tempo varie evoluzioni. La legge di bilancio 2025 ha stanziato ulteriori 1,7 miliardi di euro per il quinquennio 2025-2029, confermando la centralità dello strumento nelle politiche industriali nazionali. Con il decreto ministeriale del 18 giugno 2025 sono state introdotte modifiche relative all’obbligo di coperture assicurative contro calamità naturali – un adeguamento che riflette le crescenti preoccupazioni legate ai rischi climatici.

Resta da vedere se future modifiche normative incideranno anche sugli aspetti dichiarativi. Per il momento, la linea interpretativa consolidata esclude qualsiasi obbligo di esposizione nel modello redditi. I professionisti farebbero bene a monitorare eventuali circolari o risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate che potrebbero, in futuro, chiarire ulteriormente il punto – benché allo stato attuale non paiano necessari chiarimenti aggiuntivi.

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