Durante l’incontro telematico dello scorso 26 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su un tema particolarmente delicato: come gestire le rateazioni ordinarie già attive quando solo una parte dei carichi risulta ammissibile alla rottamazione quinquies. Una questione che, nella pratica quotidiana degli sportelli, si presenta con una certa frequenza e che necessita di indicazioni operative precise per evitare errori.
Quali debiti possono rientrare nella definizione agevolata
La normativa delimita con precisione il perimetro applicativo della misura. Possono accedere alla sanatoria i debiti affidati all’agente della riscossione tra il primo gennaio dell’anno 2000 e il 31 dicembre 2023. Rientrano nella definizione le somme non versate risultanti dalle dichiarazioni fiscali annuali e dalle liquidazioni automatiche previste dagli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, nonché dagli articoli 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Anche i contributi previdenziali dovuti all’INPS possono essere definiti, purché – e questo rappresenta un elemento discriminante – non derivino da attività di accertamento. La distinzione appare netta: versamenti omessi sì, contributi accertati no.
Il meccanismo di sospensione delle rateazioni in corso
L’aspetto forse più rilevante riguarda l’interazione con le dilazioni già concesse. La legge di Bilancio 2026, attraverso il comma 91 lettera b) e il comma 94 lettera a) della Legge n. 199/2025, prevede un meccanismo automatico che si attiva con la presentazione della domanda entro il 30 aprile prossimo.
Dal momento della richiesta scatta la sospensione degli obblighi di pagamento relativi alle dilazioni precedentemente accordate. Questa sospensione copre il periodo fino alla scadenza della prima rata – o dell’unica soluzione se si opta per il versamento in un’unica tranche – dovuta a titolo di definizione agevolata.
C’è però un passaggio ulteriore. Alla data del 31 luglio 2026, quando scade appunto la prima o unica rata della rottamazione, le dilazioni sospese vengono automaticamente revocate per i debiti che sono stati effettivamente inseriti nell’istanza di adesione. E qui la norma si fa ancora più rigida: non sarà possibile ottenere nuove dilazioni per quegli stessi carichi.
La situazione dei piani di rateazione “misti”
Qui emerge la complessità operativa maggiore. Molti contribuenti hanno in essere rateazioni che comprendono sia carichi ammissibili alla rottamazione quinquies sia carichi esclusi dalla definizione. Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nel corso del videoforum, la sospensione opera esclusivamente per la quota riferita ai debiti definibili.
Per fare un esempio concreto: un contribuente sta pagando mensilmente 500 euro in base a una dilazione ordinaria. Di questi, 300 euro si riferiscono a carichi rottamabili e 200 euro a debiti non ammessi alla sanatoria. Con la presentazione della domanda di rottamazione, si sospende solo la parte dei 300 euro, mentre i restanti 200 euro devono continuare a essere versati secondo le scadenze originarie del piano.
Come gestire i pagamenti delle quote residue
L’Agenzia ha fornito anche indicazioni pratiche per il versamento della porzione di rate non sospese. Il contribuente potrà utilizzare il servizio “Paga online” disponibile sul portale istituzionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure tramite l’applicazione Equiclick. In alternativa resta sempre possibile recarsi fisicamente presso gli sportelli per ricevere assistenza diretta.
È fondamentale non sottovalutare questo aspetto: per i carichi esclusi dalla rottamazione non opera alcuna sospensione. Significa che le scadenze vanno rispettate con la medesima puntualità di prima, pena la decadenza dal beneficio della rateazione. E qui entrano in gioco le regole ordinarie dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973, che prevedono la revoca della dilazione in caso di mancato pagamento di un certo numero di rate, anche non consecutive.
I precedenti nelle precedenti sanatorie
Va detto che queste indicazioni non rappresentano una novità assoluta. L’Agenzia ha sostanzialmente confermato l’approccio già adottato nelle precedenti “finestre” di rottamazione. Tuttavia la reiterazione delle istruzioni risulta utile, considerando che ogni nuova definizione agevolata porta con sé qualche modifica normativa e che la platea dei contribuenti interessati si rinnova parzialmente.
Resta comunque centrale la necessità di monitorare con attenzione le scadenze. Chi ha una rateazione in corso con carichi misti dovrà probabilmente affiancare due diverse modalità di pagamento: da un lato le rate della rottamazione quinquies per i debiti definibili, dall’altro le rate residue della dilazione ordinaria per i debiti non ammessi. Una gestione che richiede organizzazione e, soprattutto, chiarezza su quali carichi rientrino effettivamente in ciascuna categoria.


