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Rottamazione quinquies

Rottamazione quinquies, adesioni possibili da gennaio 2026

1 Dicembre, 2025

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La prossima definizione agevolata delle cartelle esattoriali non sarà un appuntamento lontano nel tempo. La rottamazione quinquies entra infatti in scena con un calendario preciso: le prime domande potranno partire già dalla seconda metà di gennaio 2026, con un termine ultimo fissato al 30 aprile 2026. Nel mezzo, un effetto collaterale tutt’altro che marginale: il blocco di nuove procedure esecutive e l’interruzione delle dilazioni in corso per i carichi inseriti nella domanda.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • La rottamazione quinquies consente di definire i carichi affidati all’Agenzia delle entrate riscossione con esclusione di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio.
  • Il software per presentare domanda sarà disponibile entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2026, con prime adesioni possibili da gennaio 2026.
  • La dichiarazione di adesione va inviata solo online tramite area riservata del sito dell’Agenzia, entro il 30 aprile 2026.
  • Dalla presentazione dell’istanza, per i carichi inclusi sono sospesi prescrizione e decadenza, si fermano dilazioni in corso e non possono proseguire fermi, ipoteche e procedure esecutive.
  • I carichi inseriti nella domanda non incidono sul rilascio del DURC durante la pendenza della rottamazione quinquies.
  • La convenienza va valutata caso per caso, verificando il peso di interessi e sanzioni e la reale capacità di sostenere il nuovo piano di pagamenti.

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Rottamazione quinquies adesioni gennaio 2026: la finestra temporale

Il cuore operativo della rottamazione quinquies è l’articolo 23 della legge di bilancio 2026, che disciplina la nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate riscossione. Secondo quanto previsto dalla norma, l’ente di riscossione dovrà mettere a disposizione un apposito software entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge. Poiché la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della manovra avviene di regola a ridosso della fine dell’anno, il sistema informatico dovrebbe essere disponibile entro il 20 gennaio 2026.

Da quel momento il contribuente potrà inviare la domanda di accesso alla rottamazione quinquies, esclusivamente in via telematica, tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate riscossione. La dichiarazione di adesione dovrà essere trasmessa entro il 30 aprile 2026. Il calendario, quindi, concede poco più di tre mesi per analizzare la propria posizione debitoria e decidere se sfruttare o meno la nuova chance.

L’area riservata e il prospetto dei carichi definibili

Il comma 4 dell’articolo 23 concentra l’attenzione sugli obblighi informativi dell’agente della riscossione. I carichi definibili dovranno essere resi disponibili nell’area riservata del portale istituzionale, in modo che il debitore possa visionare in modo analitico cosa rientra nella rottamazione quinquies.

Nella prassi delle precedenti rottamazioni, l’Agenzia ha messo a disposizione un prospetto dettagliato con: debito originario, interessi e sanzioni, eventuali importi già pagati, residuo dopo dilazioni o versamenti parziali, effetto della definizione agevolata evidenziando lo “sconto” e il nuovo importo dovuto. È verosimile che lo schema resti molto simile anche per questa quinta edizione, proprio per consentire al contribuente e al suo consulente di ricostruire la posizione, valutare la convenienza dell’adesione e scegliere, se del caso, solo alcune partite da inserire nella domanda.

In questo quadro l’area riservata diventa il vero punto di accesso operativo: senza consultare quel prospetto si rischia di muoversi al buio, confidando in un generico “sconto” che invece va misurato voce per voce.

Cosa viene effettivamente condonato sui carichi rottamabili

Il meccanismo agevolativo ricalca lo schema già noto. I carichi che rientrano nella rottamazione quinquies possono essere estinti pagando le somme affidate all’agente della riscossione senza gli importi dovuti a titolo di interessi e sanzioni, senza gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del Dpr 602/1973 e senza le sanzioni e somme aggiuntive previste dall’articolo 27, comma 1, del d.lgs. 46/1999. Vengono inoltre esclusi gli importi maturati a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 112/1999.

In concreto, ciò che resta da pagare è il “capitale” iscritto a ruolo, eventualmente maggiorato da spese di notifica e altri oneri non condonati. È una struttura che, nelle edizioni precedenti, ha reso appetibile la definizione agevolata soprattutto per chi aveva posizioni gravate da sanzioni rilevanti, mentre risulta meno incisiva dove il peso principale del debito è rappresentato dall’imposta originaria. Per questo, in studio, la valutazione non può limitarsi alla promessa generica di un forte sconto, ma deve partire dal peso effettivo di interessi, sanzioni e aggio all’interno di ciascun carico.

Come si presenta la domanda e cosa succede alle procedure in corso

Il comma 5 dell’articolo 23 stabilisce che il debitore manifesta la volontà di aderire alla rottamazione quinquies rendendo una dichiarazione all’agente della riscossione, con modalità esclusivamente telematiche, secondo le istruzioni che saranno pubblicate sul sito istituzionale entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge. La dichiarazione dovrà indicare i carichi che si intendono definire e le eventuali opzioni di pagamento in più rate se previste dallo schema attuativo.

L’effetto davvero immediato non riguarda solo il futuro pagamento, ma lo status delle azioni esecutive già avviate. Dal momento della presentazione dell’istanza, per i carichi inclusi:

  • si sospendono i termini di prescrizione e decadenza;
  • si interrompono i termini di pagamento relativi a eventuali dilazioni in corso;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche;
  • non possono proseguire le procedure esecutive già iniziate.

In altre parole, la domanda stessa ha un effetto “protettivo” forte, anche prima di conoscere l’esito definitivo dell’adesione. Questo spinge molti debitori a considerare la rottamazione quinquies come uno strumento per guadagnare tempo rispetto a pignoramenti o vendite all’asta già calendarizzate. Tuttavia il rischio è di usarla solo come scudo temporaneo, senza avere poi la capacità reale di sostenere le rate o il pagamento in unica soluzione.

Impatto sul DURC e riflessi operativi per le imprese

Un passaggio spesso trascurato riguarda il rapporto con il DURC. I carichi inseriti nell’istanza di rottamazione quinquies, secondo quanto emerge dall’articolo 23, non rilevano ai fini del rilascio del Documento unico di regolarità contributiva per il periodo di pendenza della procedura.

Per le imprese che lavorano con appalti pubblici o che hanno rapporti continuativi con soggetti che richiedono il DURC, questo elemento è decisivo. Consente di evitare che cartelle già affidate all’agente della riscossione, inserite nella definizione agevolata, compromettano la regolarità contributiva formale. Nella prassi, quindi, la scelta di presentare o meno domanda di adesione potrà essere dettata non solo da una valutazione economica, ma anche dalla necessità di mantenere “vivo” il DURC per ragioni commerciali.

Un’adesione che richiede una strategia, non un automatismo

Guardando al quadro nel suo insieme, la rottamazione quinquies appare come una nuova finestra per ripulire o almeno alleggerire il magazzino delle cartelle. Le adesioni possibili da gennaio 2026, unite al blocco di pignoramenti e fermi per i carichi inclusi nella domanda, creano una forte attrattiva immediata.

Il punto critico, però, riguarda il rischio di sovrastimare la portata del beneficio. Il condono non cancella l’imposta dovuta e non sana automaticamente tutti i profili collegati, ad esempio sul versante penale-tributario nei casi più gravi o sull’eventuale responsabilità degli amministratori. Inoltre, senza una simulazione puntuale dei flussi di cassa dei prossimi anni, la scelta di aderire può trasformarsi in un nuovo piano ingestibile che si aggiunge a una situazione già fragile.

La rottamazione quinquies, quindi, non è una bacchetta magica. È piuttosto uno strumento che va inserito in una strategia di rientro complessiva, valutando come si integra con eventuali altre definizioni, con i piani di rateazione in essere e con la redditività prospettica dell’impresa o del professionista.

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