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Rinuncia crediti soci: contabilità, Fisco e rischi sugli utili

27 Maggio, 2026

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La rinuncia crediti soci è una di quelle operazioni che, nella pratica, sembra semplice solo in apparenza. Il socio firma una comunicazione, la società elimina il debito, il patrimonio netto migliora. Tutto lineare? Non proprio. La scrittura contabile non vive da sola. Occorre capire da dove nasce il credito, perché viene abbandonato, quale effetto patrimoniale si vuole ottenere e quale trattamento fiscale può derivarne.

Il tema si muove su due piani. Da un lato ci sono i principi contabili nazionali, in particolare OIC 15, OIC 19 e OIC 28. Dall’altro lato c’è l’art. 88, comma 4-bis, del TUIR, che collega la tassazione della società beneficiaria al valore fiscale del credito oggetto di rinuncia. Poi arrivano i casi più delicati: dividendi già deliberati, trattamento di fine mandato degli amministratori, crediti commerciali di soci fornitori. Ed è proprio lì che la lettura diventa meno meccanica.

Perché la rinuncia non è una voce neutra

Quando un socio rinuncia alla restituzione di un credito, la società debitrice si libera da una passività. Questo può migliorare la struttura patrimoniale, ridurre l’indebitamento, rendere più leggibili gli indici di bilancio e, nella prassi bancaria, incidere anche sulla percezione del merito creditizio.

La rinuncia, però, non è sempre un apporto. Se il socio rinuncia perché intende sostenere la partecipata, l’operazione assume una funzione di patrimonializzazione. Se invece la rinuncia nasce da una lite commerciale, da un difetto della fornitura o da una transazione su una prestazione contestata, il fatto che il creditore sia anche socio non basta per trasformare tutto in patrimonio netto.

Qui sta il primo punto critico. La contabilità deve rappresentare la sostanza dell’operazione, non la sua etichetta. Una rinuncia con finalità partecipativa segue una strada. Una rinuncia con causa commerciale ne segue un’altra.

La rinuncia crediti soci va documentata

La rinuncia è un atto di disposizione del diritto di credito. Non dovrebbe rimanere affidata a una semplice annotazione contabile o a uno scambio informale. Nella prassi, la società deve conservare una traccia scritta chiara, possibilmente con data certa, dalla quale risultino almeno tre elementi: il credito rinunciato, l’importo, la ragione dell’operazione.

Nel documento del socio è opportuno indicare se la rinuncia viene effettuata per rafforzare il patrimonio della società, per coprire perdite, per consentire un futuro aumento di capitale o per altra causa. Questa precisazione non è un dettaglio formale. Serve a giustificare la collocazione contabile e a sostenere il trattamento fiscale in caso di controllo.

Formula operativa. La comunicazione dovrebbe richiamare il rapporto da cui nasce il credito, l’importo nominale, l’eventuale valore fiscale, la volontà espressa di rinuncia e la destinazione patrimoniale dell’importo. Una PEC del socio alla società, oppure una raccomandata con ricevuta, consente di fissare la data in modo più solido rispetto a un verbale interno non autenticato.

Il passaggio contabile nei principi OIC

Il riferimento centrale è l’OIC 28. Il principio stabilisce che, se dalle evidenze disponibili emerge la natura di rafforzamento patrimoniale, la rinuncia del socio al credito è trattata come apporto di patrimonio. Questo vale a prescindere dall’origine del credito. Il credito può derivare da un finanziamento, da un dividendo deliberato e non pagato, da un credito commerciale o da altra posizione debitoria della società.

La società elimina il debito dal passivo. La contropartita non passa dal conto economico, ma viene iscritta nel patrimonio netto, di norma tra le altre riserve. La logica è chiara: il socio non sta regalando un provento alla società nel senso reddituale del termine. Sta rafforzando la sua partecipata.

L’OIC 19 entra in gioco perché classifica i debiti. Il finanziamento del socio con obbligo di restituzione rientra nella voce D.3, “debiti verso soci per finanziamenti”. I debiti verso fornitori sono nella voce D.7. I dividendi deliberati e non ancora distribuiti rientrano, nella pratica ordinaria, negli altri debiti. La natura originaria del debito aiuta a capire la partenza. La destinazione della rinuncia determina l’arrivo.

L’OIC 15, dal lato del socio creditore che redige il bilancio, rileva invece per il trattamento del credito rinunciato. Se la rinuncia è un apporto a favore della partecipata, il socio società può incrementare il valore della partecipazione. Se manca la finalità partecipativa, la cancellazione del credito può incidere sul conto economico del creditore.

Quando la contropartita è patrimonio netto

Quando la rinuncia ha finalità di patrimonializzazione, la scrittura tipica della società debitrice è semplice nella sua struttura: si storna il debito e si accredita una riserva di patrimonio netto. La voce più utilizzata è “A.VI – Altre riserve”, con indicazione separata della natura della riserva.

Si consideri una S.r.l. che espone un debito verso il socio per finanziamento di € 80.000. Il socio rinuncia formalmente al credito per rafforzare il patrimonio netto. La scrittura della società sarà:

Debiti verso soci per finanziamenti a Altre riserve € 80.000

Se la rinuncia è destinata alla copertura di perdite, la contropartita può essere una riserva o una voce specifica destinata alla copertura. Anche qui l’effetto economico ordinario non emerge, perché l’operazione ha natura patrimoniale. Nel prospetto del patrimonio netto andrà poi resa chiara la movimentazione: entrata della riserva, utilizzo per copertura, eventuale perdita residua.

Origine del debito Finalità della rinuncia Scrittura contabile ricorrente Effetto principale
Finanziamento del socio Rafforzamento patrimoniale Debiti verso soci per finanziamenti a Altre riserve Incremento del patrimonio netto senza passaggio a conto economico
Finanziamento del socio Aumento di capitale Debiti verso soci a Capitale sociale, dopo delibera e sottoscrizione Conversione del credito in capitale, con profili civilistici e registro
Finanziamento del socio Futuro aumento di capitale Debiti verso soci a Versamenti in conto futuro aumento capitale Riserva vincolata alla successiva operazione sul capitale
Debito verso socio fornitore Patrimonializzazione Debiti verso fornitori a Altre riserve Apporto patrimoniale, se la causa partecipativa è documentata
Debito verso socio fornitore Transazione commerciale Debiti verso fornitori a Sopravvenienze attive o rettifica costi Effetto a conto economico, con rilevanza fiscale ordinaria
Dividendi deliberati e non pagati Rinuncia del socio Debiti verso soci per dividendi a Riserva o componente coerente con la causa Profilo fiscale delicato per il socio percettore

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Se la causa è commerciale cambia tutto

La presenza del socio non deve confondere. Un socio può essere anche fornitore, consulente, locatore, finanziatore o titolare di un credito sorto per ragioni del tutto estranee al rapporto partecipativo. Se la rinuncia nasce perché la prestazione è stata contestata, perché il prezzo viene ridotto o perché le parti chiudono una lite, la società debitrice non sta ricevendo un apporto di capitale.

In questo caso, la cancellazione del debito può assumere la forma di una riduzione del costo originario, quando il fatto si collega allo stesso esercizio, oppure di una sopravvenienza attiva, se riguarda esercizi precedenti. La tassazione segue la logica ordinaria dei componenti positivi.

Ecco il punto pratico. Due rinunce dello stesso importo possono produrre effetti diversi. Una rinuncia di € 50.000 fatta dal socio per sostenere la società può finire nel patrimonio netto. Una rinuncia di € 50.000 fatta dal socio fornitore perché la merce era difettosa può finire a conto economico. L’importo è identico, ma la causa non lo è.

Il nodo fiscale dell’articolo 88

Sul piano fiscale, la norma cardine è l’art. 88, comma 4-bis, del TUIR. La rinuncia dei soci ai crediti genera una sopravvenienza attiva imponibile per la parte che eccede il valore fiscale del credito. La regola, introdotta nel sistema dopo il D.Lgs. 147/2015, serve a evitare salti d’imposta e doppie letture troppo favorevoli.

Il meccanismo è questo: la società confronta il valore contabile del debito eliminato con il valore fiscale del credito in capo al socio. Se i due valori coincidono, non emerge imponibile. Se il valore fiscale del credito è inferiore al valore nominale rinunciato, la differenza può diventare sopravvenienza attiva tassabile.

Un esempio aiuta. Il socio Alfa rinuncia a un credito nominale di € 100.000. Il valore fiscale del credito, comunicato alla partecipata, è pari a € 100.000. La società non tassa alcuna sopravvenienza, perché non vi è eccedenza. Se invece il valore fiscale fosse pari a € 30.000, la società dovrebbe considerare imponibile la differenza di € 70.000, salvo ulteriori elementi specifici.

Credito nominale rinunciato Valore fiscale comunicato Eccedenza Effetto per la società
€ 100.000 € 100.000 € 0 Nessuna sopravvenienza imponibile
€ 100.000 € 70.000 € 30.000 Sopravvenienza imponibile per € 30.000
€ 100.000 € 0 € 100.000 Tassazione integrale della sopravvenienza

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La comunicazione del valore fiscale

La comunicazione del valore fiscale è il passaggio che spesso viene sottovalutato. L’art. 88, comma 4-bis, prevede che il socio comunichi alla società partecipata il valore fiscale del credito mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In assenza della comunicazione, il valore fiscale si assume pari a zero.

Questo significa che una rinuncia contabilmente corretta può diventare fiscalmente rischiosa se manca la documentazione. Il problema emerge soprattutto quando il credito ha un valore fiscale diverso dal nominale. Si pensi a un socio società che ha svalutato il credito, oppure a un credito acquistato da terzi a un prezzo inferiore al valore nominale.

Nella pratica, anche quando il credito deriva da un finanziamento in denaro e il valore fiscale coincide con il valore nominale, la scelta più prudente resta acquisire comunque la dichiarazione. La norma parla chiaro. La gestione documentale non dovrebbe dipendere dalla speranza che il valore sia “evidente”.

Attenzione alla data. La data della comunicazione deve essere verificabile. Una PEC, una raccomandata o un atto notarile offrono una tutela maggiore. Un verbale assembleare non notarile, da solo, può essere debole se deve provare il momento in cui la società ha ricevuto l’attestazione del valore fiscale.

Dividendi rinunciati e incasso giuridico

Il caso dei dividendi è tra i più sensibili. Quando l’assemblea delibera la distribuzione degli utili, in capo al socio nasce un diritto di credito verso la società. Se il dividendo viene deliberato ma non pagato, la società rileva un debito. Se il socio rinuncia al pagamento, si pone una domanda: il dividendo si considera fiscalmente incassato?

L’Agenzia delle Entrate, nelle risposte a interpello n. 59/2025 e n. 182/2025, ha confermato una linea severa per i soci persone fisiche non imprenditori. Secondo questa impostazione, la rinuncia a dividendi già deliberati non determina una sopravvenienza attiva imponibile in capo alla società, perché il valore fiscale del credito viene ricondotto al valore nominale. Tuttavia, i dividendi oggetto di rinuncia sono considerati giuridicamente incassati dal socio e soggetti alla ritenuta del 26% prevista per tali redditi.

Il ragionamento dell’Amministrazione finanziaria ruota attorno a un passaggio: il socio può rinunciare solo a un diritto di cui dispone. Se dispone del credito da dividendo, quel credito viene trattato come già entrato nella sua sfera giuridica. Da qui la richiesta di tassazione, anche se il denaro non è mai transitato sul conto corrente.

Il terreno, però, non è pacifico. La giurisprudenza di legittimità, con orientamenti maturati dopo la riforma dell’art. 88, comma 4-bis, ha ridimensionato l’automatismo dell’incasso giuridico in alcune fattispecie di rinuncia a crediti correlati a redditi tassati per cassa. La prassi amministrativa e l’elaborazione giurisprudenziale non camminano sempre nella stessa direzione. Per questo, sui dividendi rinunciati, la cautela non è solo consigliabile: è necessaria.

Esempio. Una S.r.l. delibera dividendi per € 40.000 a favore di un socio persona fisica non imprenditore. Prima del pagamento, il socio rinuncia per sostenere la società. Secondo la linea dell’Agenzia, la società non rileva una sopravvenienza imponibile, ma deve applicare la ritenuta del 26% sul dividendo considerato incassato giuridicamente. L’onere finanziario della ritenuta, in mancanza di pagamento effettivo al socio, va gestito con estrema attenzione nei rapporti interni.

TFM dei soci amministratori

Altro punto delicato riguarda il trattamento di fine mandato degli amministratori. Il TFM è l’indennità che la società può riconoscere all’amministratore alla cessazione dell’incarico. La deducibilità degli accantonamenti, ai fini IRES, richiede il rispetto delle condizioni previste dall’art. 105, comma 4, del TUIR, con il collegamento all’art. 17, comma 1, lettera c), per la tassazione separata. Nella prassi si richiede che il diritto risulti da atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto.

Se l’amministratore è anche socio e rinuncia al TFM accantonato, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 124/E/2017, ha ritenuto applicabile la logica dell’incasso giuridico. In altri termini, il credito rinunciato si considera fiscalmente percepito dal socio amministratore persona fisica, con conseguente tassazione in capo a quest’ultimo.

Per la società, quando la rinuncia proviene da un socio e assume finalità di patrimonializzazione, torna in campo l’art. 88, comma 4-bis. Se il valore fiscale del credito coincide con il valore nominale, la società non dovrebbe tassare sopravvenienze. Se invece la rinuncia riguarda un amministratore non socio, la remissione non è una rinuncia del socio. La società può dover tassare la sopravvenienza attiva nei limiti in cui abbia dedotto gli accantonamenti in passato.

Su questo punto esiste anche una posizione diversa dell’AIDC, espressa nella norma di comportamento n. 201/2018. Secondo tale lettura, la remissione del TFM non dovrebbe essere assimilata automaticamente a percezione, se l’amministratore non ottiene un vantaggio economico effettivo. La divergenza tra prassi dell’Agenzia e dottrina professionale va segnalata, perché incide sulla valutazione del rischio.

Le alternative operative alla rinuncia

La rinuncia al credito non è l’unica strada. A seconda dell’obiettivo, la società può valutare soluzioni diverse. La scelta non dovrebbe essere guidata soltanto dalla rapidità dell’atto, ma dagli effetti civilistici, contabili e fiscali.

Soluzione Quando si usa Effetto contabile Nota operativa
Rinuncia pura con finalità patrimoniale Quando il socio vuole rafforzare la società senza aumento formale del capitale Debito stornato e riserva di patrimonio netto Serve comunicazione scritta e attestazione del valore fiscale
Versamento a fondo perduto Quando il socio apporta nuove risorse senza diritto alla restituzione Incremento del patrimonio netto della partecipata Non nasce un debito verso il socio
Versamento in conto futuro aumento capitale Quando è programmato un aumento di capitale successivo Riserva dedicata, normalmente vincolata Occorre coerenza con la successiva delibera
Conversione del credito in capitale Quando si vuole trasformare il finanziamento in capitale sociale Aumento del capitale mediante compensazione del credito Richiede delibera straordinaria e adempimenti civilistici
Copertura perdite Quando la rinuncia è destinata a ripianare perdite pregresse o dell’esercizio Riserva o voce patrimoniale utilizzata per copertura Va coordinata con assemblea e prospetto di patrimonio netto

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Esempi pratici

Primo caso: finanziamento soci.

Una società ha ricevuto negli anni finanziamenti infruttiferi dal socio per € 120.000. Il socio rinuncia al credito e dichiara che il valore fiscale è pari al valore nominale. La finalità è sostenere la società dopo perdite operative. La società rileva lo storno del debito e l’iscrizione di una riserva di patrimonio netto. Fiscalmente, se la documentazione è corretta, non emerge sopravvenienza imponibile.

Secondo caso: credito acquistato sotto la pari.

Un socio acquista da una banca un credito nominale verso la società per € 200.000, pagando € 60.000. In seguito rinuncia al credito. Se il valore fiscale in capo al socio è € 60.000, la società può avere una sopravvenienza imponibile di € 140.000. Qui la rinuncia non può essere trattata come se il valore fiscale fosse automaticamente pari al nominale.

Terzo caso: socio fornitore.

Il socio Beta ha emesso fatture per € 30.000. La società contesta parte della fornitura e le parti concordano la rinuncia del credito. Se la causa è commerciale, la società rileva una rettifica del costo o una sopravvenienza attiva. La presenza della partecipazione sociale non basta a trasformare la rinuncia in apporto.

Quarto caso: dividendi deliberati.

L’assemblea delibera utili per € 25.000 a favore del socio persona fisica. Il socio rinuncia prima del pagamento per lasciare liquidità in azienda. Secondo la prassi dell’Agenzia, il dividendo è considerato giuridicamente incassato e va assoggettato alla ritenuta del 26%, anche se non materialmente pagato.

Quinto caso: TFM del socio amministratore.

Una S.r.l. ha accantonato un TFM di € 70.000 a favore dell’amministratore socio. L’amministratore rinuncia al credito per patrimonializzare la società. Secondo l’impostazione dell’Agenzia, il credito si considera incassato dal socio amministratore e tassato in capo a lui. Per la società occorre poi verificare il valore fiscale del credito e la corretta applicazione dell’art. 88, comma 4-bis.

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