info@studiopizzano.it

reverse charge impianti fotovoltaici

Reverse charge impianti fotovoltaici: applicazione e casi esclusi

14 Ottobre, 2025

[print_posts pdf="yes" word="no" print="yes"]

Dal primo gennaio 2015 l’inversione contabile si estende anche alle attività di installazione e manutenzione degli impianti solari su edifici, con alcune importanti precisazioni operative. La materia presenta profili tecnici che meritano un esame approfondito, soprattutto alla luce dei recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

L’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile IVA agli impianti fotovoltaici rappresenta oggi un aspetto cruciale della fiscalità energetica. La normativa, come spesso accade nella prassi, ha subito modifiche significative che impattano direttamente sugli operatori del settore.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • Il reverse charge IVA si applica alle attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti fotovoltaici su edifici, secondo l’art. 17, comma 6, lett. a-ter del DPR 633/1972.
  • Sono esclusi gli impianti realizzati su terreni agricoli (agrivoltaici), senza nesso funzionale con l’edificio.
  • Conta il codice ATECO 43.21.01 aggiornato al 2025 e la sussistenza del collegamento funzionale con l’immobile.
  • Il reverse charge si applica anche se l’attività non è stata comunicata formalmente come inizio attività dal soggetto installatore.
  • Restano soggette al regime le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione e completamento di edifici.
  • Le recenti modifiche normative e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate richiedono massima attenzione in fase operativa.

L’evoluzione normativa del reverse charge

L’articolo 17, comma 6, lettera a-ter del D.P.R. n. 633/1972 disciplina l’applicazione del reverse charge per «le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici». Tale disposizione è stata inserita dall’articolo 1, comma 629, della Legge n. 190/2014, per allineare la normativa domestica a quanto previsto dall’articolo 199, paragrafo 1, lettera a della Direttiva 2006/112/CE.

La normativa comunitaria, infatti, consente agli Stati membri di stabilire che il debitore d’imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti vengono effettuate prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili.

Prima dell’introduzione della lettera a-ter, la disciplina interna era stata recepita solo parzialmente dall’articolo 17, comma 6, lettera a del D.P.R. n. 633/1972. Questa limitava il reverse charge alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili.

Codici ATECO e identificazione delle attività

La circolare n. 14/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate ha specificato che per identificare le prestazioni ricomprese nella lettera a-ter occorre fare riferimento esclusivamente ai codici della Tabella ATECO 2007, come modificati dal primo aprile 2025.

L’attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti fotovoltaici rientra nel codice ATECO 43.21.01. È opportuno notare che una recente revisione dei codici ATECO ha modificato la denominazione di tale attività: dalla precedente “installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione” si è passati a “Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici” dal 2025.

Questa modifica terminologica – che potrebbe sembrare meramente formale – in realtà chiarisce l’ambito applicativo della normativa e risolve alcune incertezze interpretative.

Prestazioni soggette al meccanismo

Secondo quanto previsto dalla normativa, sono assoggettate al reverse charge le seguenti tipologie di intervento: i) attività di pulizia ii) demolizione
iii) installazione di impianti iv) completamento

Come si evince dal quadro normativo, il meccanismo interessa sia attività già precedentemente disciplinate (demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici), seppur con condizioni diverse, sia nuovi settori come i servizi di pulizia che non rientrano nell’ambito strettamente edilizio.

Limitazioni ed esclusioni applicative

La circolare n. 37/E/2006 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che il reverse charge di cui all’articolo 17, comma 6, lettera a del D.P.R. n. 633/1972 non trova applicazione per:

  • le prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d’appalto, a imprese di costruzione o ristrutturazione;
  • le prestazioni rese a un general contractor cui il committente affida la totalità dei lavori.

L’Agenzia ha inoltre specificato che l’applicazione del reverse charge è a carico dei subappaltatori che svolgono attività economiche rientranti nella sezione F della classificazione ATECO, anche se in via non esclusiva o prevalente.

Il nesso funzionale con l’edificio

Un aspetto particolarmente rilevante emerge dalla recente Risposta n. 156/E del 16 giugno 2025 dell’Agenzia delle Entrate. Nella prassi amministrativa si è chiarito che il reverse charge per impianti fotovoltaici richiede la sussistenza di un nesso funzionale con l’edificio.

Gli impianti fotovoltaici installati su terreni agricoli – i cosiddetti impianti agrivoltaici – non sono né funzionali né serventi a un edificio. La loro installazione, pertanto, esula dall’ambito di applicazione dell’articolo 17, comma 6, lettera a-ter del Decreto IVA.

Restano invece soggetti al reverse charge gli impianti fotovoltaici integrati o semi-integrati e quelli installati “a terra” ma in aree pertinenziali al fabbricato, in quanto sussiste il necessario collegamento funzionale con l’edificio.

Aspetti operativi nella prassi professionale

Nella pratica quotidiana, l’applicazione del reverse charge presenta alcune criticità ricorrenti che meritano attenzione. Si consideri il caso di un’impresa che svolge sistematicamente attività di installazione di impianti ma non abbia comunicato tale attività secondo quanto previsto dalle norme di settore.

Il meccanismo del reverse charge si applica comunque quando vengano effettuate prestazioni rientranti nell’ambito della lettera a-ter, indipendentemente dalla comunicazione di inizio attività. Questo aspetto è spesso trascurato nella valutazione dei casi concreti.

Aggiornamenti normativi del 2025

La giurisprudenza ha talvolta interpretato in maniera estensiva l’applicabilità del reverse charge, ma l’orientamento consolidato richiede sempre la verifica del collegamento funzionale tra l’impianto e l’edificio servito.

Con il DL 84/2025, convertito nella Legge 108/2025, si è assistito a un’ulteriore estensione del reverse charge al settore della logistica e trasporto merci. Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2025 e la Risoluzione n. 47/E/2025 hanno introdotto il codice tributo 6045 per il versamento tramite F24, operativo dal 30 luglio 2025.

Regime transitorio e prospettive applicative

L’applicazione del reverse charge continua ad essere oggetto di particolare attenzione da parte dell’Amministrazione finanziaria. Il regime transitorio attualmente in vigore, in attesa dell’autorizzazione europea, prevede un’applicazione facoltativa che consente agli operatori di valutare caso per caso l’opportunità di aderire.

Nella casistica comune si osserva come gli installatori che operano prevalentemente nel settore residenziale tendano a privilegiare l’applicazione delle aliquote agevolate (10% o, in casi specifici, 4%) rispetto al reverse charge. Quest’ultimo risulta particolarmente vantaggioso per operazioni tra soggetti IVA, dove l’inversione contabile elimina l’esposizione finanziaria dell’imposta.

Il quadro normativo attuale, pur presentando una certa complessità applicativa, offre strumenti efficaci per la gestione fiscale degli interventi nel settore fotovoltaico, purché vengano rispettate le condizioni di legge e verificati i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina.

Articoli correlati per Categoria