Il decreto legislativo approvato il 20 novembre 2025, attuativo della delega fiscale in materia di Terzo settore, IVA e gestione delle crisi d’impresa, ridisegna radicalmente il meccanismo di rettifica della detrazione IVA nei passaggi tra regimi fiscali. L’intervento, che trova applicazione già con riferimento alla dichiarazione annuale IVA 2025, rimuove dal sistema quella che viene comunemente definita “rettifica generalizzata” – cioè l’aggiustamento in blocco che colpiva tutti i beni e servizi non ancora utilizzati al momento del cambio di regime. Resta operativa invece la rettifica analitica, che segue bene per bene l’effettivo utilizzo di ciascun cespite e servizio, rispettando i periodi di osservazione previsti dalla norma.
🕒 Cosa sapere in un minuto
La novità principale
- Il decreto legislativo del 20 novembre 2025 elimina la rettifica generalizzata della detrazione IVA per cambio di regime fiscale
- La modifica ha effetto dalla dichiarazione IVA 2026 (anno d’imposta 2025)
- Resta operativa solo la rettifica analitica, bene per bene e servizio per servizio
Cosa cambia concretamente
- Non si applica più la rettifica “in un’unica soluzione” prevista dal comma 3 dell’art. 19-bis.2 D.P.R. 633/1972
- Per i beni non ammortizzabili e servizi: rettifica al momento dell’effettivo utilizzo
- Per i beni ammortizzabili: rettifica per quote annuali (1/5 per i mobili, 1/10 per gli immobili)
- Eliminato lo shock di cassa concentrato al momento del cambio regime
Chi è interessato
- Contribuenti forfetari: gestione delle rettifiche all’ingresso e uscita dal regime agevolato con minori impatti finanziari immediati
- Enti del Terzo settore: modulazione nel tempo della detrazione sui beni utilizzati promiscuamente tra attività istituzionali e commerciali
- Imprese che cambiano regime: riduzione degli oneri concentrati, ma maggiore necessità di tracciabilità interna
Adempimenti richiesti
- Rafforzare i sistemi di tracciabilità dell’uso effettivo di beni e servizi
- Monitorare anno per anno l’impiego dei beni ammortizzabili ancora in periodo di vigilanza
- Distinguere con precisione tra operazioni detraibili e indetraibili
- Gestire le rettifiche nei righi appropriati del quadro VF della dichiarazione IVA
Periodi di vigilanza fiscale
- Beni mobili strumentali: 5 anni dall’entrata in funzione
- Immobili e loro porzioni: 10 anni dalla data di acquisto o ultimazione
- In caso di cessione anticipata: conguaglio cumulativo delle quote residue
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Il quadro normativo prima della modifica
Secondo quanto previsto dall’articolo 19-bis.2 del D.P.R. 633/1972, il meccanismo della rettifica della detrazione IVA si articola su tre livelli distinti. Per i beni non ammortizzabili e per i servizi, il sistema guarda al primo impiego effettivo: se l’utilizzo reale si discosta dalla previsione iniziale – passando da operazioni con detrazione piena a operazioni indetraibili o viceversa – scatta l’obbligo di correggere l’importo originariamente portato in detrazione. Per i beni ammortizzabili, mobili e immobili, la rettifica opera invece attraverso quote annuali: un quinto dell’IVA originaria per i mobili (periodo di vigilanza quinquennale), un decimo per gli immobili (vigilanza decennale).
C’era poi un terzo meccanismo, quello del comma 3 dello stesso articolo, che scattava in presenza di un mutamento complessivo del regime delle operazioni attive. Quando un contribuente passava dal regime ordinario al forfetario, o viceversa, oppure adottava o abbandonava regimi speciali settoriali, questo comma imponeva un ricalcolo immediato e “in un’unica soluzione” su tutto il portafoglio: beni, servizi non ancora impiegati, cespiti ammortizzabili ancora sotto osservazione fiscale. L’impatto finanziario poteva risultare considerevole, specie nelle realtà con consistenti giacenze di magazzino o con investimenti strumentali recenti.
L’eliminazione della rettifica massiva
La novità introdotta dal provvedimento di novembre 2025 consiste proprio nell’eliminazione di questo terzo tipo di intervento. Non si applica più quella logica “a tappeto” che, al momento del transito da un regime all’altro, obbligava a rettificare l’intera massa dei beni e servizi giacenti. Resta invece l’obbligo di rettifica ancorato all’utilizzo concreto di ciascun bene o servizio, seguendo le regole specifiche previste per le diverse categorie.
Facciamo un esempio concreto, modificando i dati rispetto alla prassi abituale. Si pensi a un commerciante che nel 2024 operava in regime ordinario e possedeva merce invenduta per 15.000 euro (IVA 3.300 euro già detratta), un computer acquistato nel 2022 per 2.500 euro più IVA 550 euro, e un furgone comprato nel 2021 per 25.000 euro più IVA 5.500 euro. Con le regole previgenti, il passaggio al forfetario dal 1° gennaio 2025 avrebbe imposto la restituzione immediata di 3.300 euro (merce), più 330 euro (tre quinti residui dell’IVA sul computer, essendo trascorsi due anni su cinque), più 2.200 euro (quattro quinti dell’IVA sul furgone). Totale: 5.830 euro da versare in un colpo solo.
Il nuovo sistema analitico: logiche applicative
Con il nuovo assetto normativo, questo contribuente dovrà invece rettificare l’IVA sulla merce solo nel momento in cui effettivamente la venderà in regime forfetario (e quindi senza applicazione dell’IVA a valle). Per i beni ammortizzabili, computer e furgone, la rettifica continuerà a operare per quote annuali – un quinto e un quinto ancora – ma solo se e quando questi beni vengono utilizzati per operazioni con diverso diritto a detrazione rispetto a quello originario.
Nella prassi operativa, questo significa che il commerciante dell’esempio dovrà tenere traccia anno per anno dell’impiego dei cespiti. Se nel 2025 vende la metà della merce giacente, restituirà 1.650 euro di IVA su quella porzione. Se utilizza il computer per l’intero anno in regime forfetario, restituirà un quinto dell’IVA residua, e così via. L’approccio è più complesso dal punto di vista gestionale – richiede una tracciabilità puntuale – ma distribuisce nel tempo l’onere finanziario.
Rettifica detrazione IVA e regime forfetario
L’impatto risulta particolarmente rilevante proprio per i contribuenti forfetari, categoria che negli ultimi anni ha visto innalzare progressivamente le soglie di accesso e ha subito modifiche nelle modalità di fuoriuscita dal regime. Il regime forfetario richiama espressamente l’articolo 19-bis.2 per gestire le rettifiche all’ingresso e all’uscita, da effettuare nell’ultima dichiarazione IVA ordinaria prima dell’adozione del regime agevolato, oppure nella prima dichiarazione successiva al rientro nel regime naturale.
Le circolari dell’Agenzia delle Entrate sul forfetario, costruite anche sulla logica della rettifica in unica soluzione, vanno ora rilette privilegiando l’ottica della rettifica analitica per beni e servizi, con attenzione ai periodi di utilizzo effettivo anziché al solo evento del cambio di regime. Il rinvio normativo all’articolo 19-bis.2 permane, ma opera senza più l’innesco automatico delle maxi-rettifiche concentrate.
Implicazioni per gli enti del Terzo settore
Per il Terzo settore, il coordinamento tra disciplina IVA e assetto civilistico-fiscale assume una dimensione ancora più complessa. Il Codice del Terzo settore prevede infatti un’articolata convivenza di attività istituzionali (che possono essere esenti o fuori campo IVA), attività diverse e attività commerciali vere e proprie. Gli enti si trovano frequentemente a dover allocare il diritto alla detrazione sui beni utilizzati in modo promiscuo tra queste diverse sfere operative.
Si ipotizzi un ente di promozione sociale che, iscritto al RUNTS, gestisce una biblioteca aperta gratuitamente al pubblico (attività istituzionale esente) e organizza corsi di formazione a pagamento (attività commerciale imponibile). Fino al 2024, se questo ente modificava il proprio assetto – magari rafforzando il ramo commerciale – poteva trovarsi esposto a una rettifica massiva su tutti i beni strumentali: scaffalature, computer, arredi, impianto di climatizzazione. Con il nuovo quadro normativo, l’ente rettificherà anno per anno la detrazione in base all’effettiva ripartizione dell’utilizzo dei beni tra operazioni imponibili ed esenti, senza subire uno shock concentrato in un solo esercizio.
Consideriamo un altro esempio modificato: l’associazione culturale “Nuovo Orizzonte ETS” che nel 2026 decide di espandere significativamente i propri corsi a pagamento, passando da un 20% a un 60% di operazioni imponibili sul totale dell’attività. Ha in dotazione un immobile ristrutturato nel 2025 (IVA detratta al 20%, pari a 8.000 euro su 40.000 totali) e attrezzature informatiche acquistate nel 2024 (IVA detratta al 20%, pari a 600 euro su 3.000 totali). Con il vecchio sistema, il cambio di assetto avrebbe potuto generare una rettifica immediata su entrambi i beni. Con il nuovo, l’associazione rettificherà annualmente un decimo dell’IVA sull’immobile (800 euro × variazione percentuale) e un quinto dell’IVA sulle attrezzature (120 euro × variazione percentuale), modulando l’adeguamento lungo i periodi di vigilanza fiscale.
La cessione anticipata dei beni ammortizzabili
Rimane fermo un caso particolare: quando un bene ammortizzabile viene ceduto prima della scadenza del periodo di vigilanza, continua a operare l’obbligo di conguaglio cumulativo di tutte le quote residue. Se il commerciante del primo esempio vendesse il furgone nel 2026, dovrebbe rettificare in un’unica soluzione i tre quinti di IVA ancora sotto osservazione (3.300 euro), perché con la cessione viene meno la base stessa per una rettifica dilazionata negli anni successivi.
Questo meccanismo trova giustificazione nella struttura stessa del sistema: la rettifica pluriennale presuppone che il bene rimanga nel patrimonio aziendale per l’intero periodo di tutela, consentendo così di verificare anno per anno l’effettivo utilizzo. Quando il bene esce dal patrimonio, questa verifica non è più possibile e quindi si procede al conguaglio finale.
Profili operativi per i professionisti
Per commercialisti, consulenti fiscali e CAF chiamati ad assistere imprese, professionisti e enti del Terzo settore, il nuovo quadro comporta sfide operative significative. Occorre rafforzare i sistemi di tracciabilità interna dell’uso dei beni e dei servizi, distinguendo con precisione tra operazioni che danno diritto a detrazione e quelle che non lo consentono. Sul fronte positivo, però, si riduce sensibilmente l’impatto finanziario concentrato dei passaggi di regime.
Nella pratica, diventa necessario implementare o aggiornare le procedure di monitoraggio: inventari periodici delle giacenze, schedulazioni dell’utilizzo dei beni ammortizzabili, criteri di ripartizione dell’uso promiscuo. Un software gestionale che prima registrava semplicemente l’acquisto e la detrazione IVA dovrà ora tenere traccia dell’impiego nel tempo, associando ogni utilizzo al tipo di operazione (imponibile, esente, fuori campo).
Coordinamento con il futuro Testo unico IVA
L’intervento normativo si inserisce in un percorso più ampio di riorganizzazione della disciplina IVA. Il provvedimento del 20 novembre 2025 anticipa infatti l’impianto del futuro Testo unico IVA, nell’ambito dell’attuazione della delega fiscale prevista dalla legge 111/2023. L’eliminazione della rettifica generalizzata rappresenta un primo tassello di semplificazione – o meglio, di razionalizzazione – che allinea il sistema italiano alle logiche europee in materia di detrazione.
Secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria, il diritto alla detrazione deve essere esercitato nel momento in cui sorge e può essere oggetto di rettifica solo quando mutano le condizioni che lo hanno originato. Il meccanismo della rettifica “massiva” al cambio di regime risultava in parte anomalo rispetto a questa logica, perché prescindeva dall’effettivo utilizzo dei beni e interveniva sulla base del solo mutamento formale del regime fiscale.
Decorrenza e ambito applicativo
La novità si applica, come detto, già con riferimento alla dichiarazione annuale IVA 2026 (anno d’imposta 2025 per chi chiude l’esercizio al 31 dicembre). I contribuenti che nel corso del 2025 hanno effettuato passaggi di regime dovranno quindi tenere conto delle nuove regole in sede di compilazione del modello dichiarativo.
Attenzione però: la modifica riguarda esclusivamente la rettifica prevista dal comma 3 dell’articolo 19-bis.2, quella legata al mutamento di regime. Restano invece pienamente operative tutte le altre ipotesi di rettifica: quella per variazione della percentuale di detrazione oltre i dieci punti percentuali durante il periodo di vigilanza (comma 4 e seguenti), quella per prima utilizzazione difforme dalla destinazione prevista (comma 1), quella per cessione anticipata del bene ammortizzabile (comma 6).
Aspetti dichiarativi e contabili
Sul piano della compilazione della dichiarazione IVA, viene meno la necessità di valorizzare in un’unica soluzione il rigo dedicato alle rettifiche da cambio regime. I contribuenti dovranno invece monitorare nel corso di ciascun anno gli utilizzi effettivi di beni e servizi, procedendo alle rettifiche analitiche nei righi appropriati del quadro VF.
Dal punto di vista contabile, si pone il tema della rilevazione delle rettifiche distribuite nel tempo. Mentre prima l’intero importo veniva registrato nell’esercizio del cambio regime (con conseguente impatto immediato sul conto economico e sul rendiconto finanziario), ora le rettifiche si distribuiscono lungo i periodi di utilizzo. Questo richiede un coordinamento tra la contabilità IVA e la contabilità generale, con particolare attenzione ai fondi rischi per rettifiche future e ai ratei passivi.
Prospettive di ulteriore evoluzione normativa
L’intervento del novembre 2025 non esaurisce il percorso di riforma dell’IVA. Il Governo ha già annunciato che il Testo unico IVA, previsto dalla delega fiscale, comporterà una riorganizzazione complessiva della materia, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti e ridurre le incertezze interpretative. L’eliminazione della rettifica generalizzata da cambio regime va letta in quest’ottica più ampia.
Nelle prossime settimane si attendono le circolari applicative dell’Agenzia delle Entrate, che dovranno chiarire alcuni aspetti rimasti aperti: il trattamento delle situazioni miste (parte dei beni utilizzati, parte ancora giacenti), la gestione delle rettifiche in corso al momento dell’entrata in vigore della novità, i criteri di ripartizione per i beni a uso promiscuo. La prassi amministrativa avrà un ruolo fondamentale per assicurare un’applicazione uniforme delle nuove regole.



