Napoli, nella seconda giornata del 63° Congresso UNGDCEC intitolato “Prova d’Intesa”, il direttore dell’Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone ha preso la parola per mettere un punto fermo su una questione che aveva agitato la categoria nelle settimane precedenti: l’ordinanza n. 5635 del 12 marzo 2026 della Cassazione, che aveva aperto alla possibilità di sanzionare in concorso – ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 472/1997 – il professionista che trasmette telematicamente una dichiarazione dei redditi senza averla materialmente predisposta. Carbone ha chiarito senza ambiguità che chi si limita a inviare la dichiarazione non può essere ritenuto responsabile, e ha annunciato che gli uffici hanno già ricevuto indicazioni in tal senso. La pronuncia, ha spiegato, riguardava un caso del tutto particolare, con un professionista che aveva accumulato 142 atti di recupero.
Il caso che ha acceso il dibattito
A metà marzo una pronuncia della Suprema Corte aveva acceso un dibattito che, nei giorni successivi, non si era affatto spento. Con l’ordinanza n. 5635 del 12 marzo 2026, la Cassazione aveva stabilito che un commercialista può rispondere in concorso delle violazioni tributarie del proprio cliente – ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 472/1997 – anche se si è limitato a trasmettere telematicamente la dichiarazione dei redditi, senza averla materialmente predisposta. La categoria aveva reagito con preoccupazione diffusa, tanto che il CNDCEC aveva formalmente chiesto un intervento legislativo per delimitare il perimetro della responsabilità del professionista. Serviva qualcuno che intervenisse con autorità.
Quel qualcuno è stato Vincenzo Carbone. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, presente alla seconda e ultima giornata del 63° Congresso dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili – intitolato “Prova d’Intesa” e tenutosi a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare – ha scelto di affrontare la questione di petto, senza rinvii. E lo ha fatto con un messaggio che non lascia molto spazio all’ambiguità: chi si limita a inviare la dichiarazione non può essere ritenuto responsabile.
Ma il convegno napoletano ha ospitato molto altro. A seguire, il faccia a faccia più atteso della stagione: de Nuccio contro Siciliotti, con le elezioni nazionali del 15 aprile ormai vicinissime. Un confronto che, partito sui contenuti, ha inevitabilmente trovato il momento delle accuse reciproche.
Cosa dice davvero l’ordinanza
Per capire la portata dell’intervento di Carbone, occorre tornare alla vicenda che l’ha generata. Il caso riguardava un commercialista che svolgeva un doppio ruolo: tenutario della contabilità e intermediario abilitato per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali. Il professionista aveva inviato la dichiarazione di una ditta individuale apponendo il codice 1 nel riquadro destinato all’impegno alla presentazione – codice che, nel sistema, segnala che il modello è stato predisposto dal contribuente, non dal professionista. Fin qui, nulla di anomalo.
Il problema stava nel contenuto. La dichiarazione riportava costi per carburante dedotti integralmente, senza rispettare le percentuali di deducibilità stabilite dalla legge, e costi per prestazioni occasionali privi di documentazione. La Cassazione ha ritenuto che il fatto di essere tenutario delle scritture contabili imponesse al professionista un obbligo minimo di verifica della coerenza tra dati dichiarati e registrazioni contabili. Da qui la configurazione del concorso nell’illecito, in linea con quanto già indicato dalla Cass. n. 7948/2025 in tema di responsabilità dei terzi ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. n. 472/1997.
C’è però un elemento che la pronuncia sottolinea con forza. Le violazioni non erano episodiche. Erano ripetitive, sistematiche, distribuite su più anni, sempre della stessa natura. Una “ripetitività” che – secondo i giudici – costituiva un valido elemento presuntivo della consapevolezza del professionista. In altre parole: difficile ipotizzare che chi tiene la contabilità non si accorga, anno dopo anno, delle stesse anomalie.
È proprio su questo punto che si è innestata la lettura dei commentatori più attenti. L’ordinanza non afferma che chiunque trasmetta dichiarazioni risponde automaticamente delle violazioni del cliente. Afferma – e la distinzione è tutt’altro che banale – che il tenutario della contabilità che si occupa anche dell’invio telematico ha un dovere di controllo minimo sulla coerenza dei dati. Una responsabilità che cresce quando le anomalie sono palesi e reiterate.
Carbone chiarisce: nessuna responsabilità per chi trasmette soltanto
Di fronte a una platea di giovani professionisti, Carbone ha esordito con una premessa che suona quasi come un freno: “Non vorrei si creasse un inutile allarmismo”. Poi ha aggiunto il dettaglio che, nelle settimane precedenti, aveva circolato poco: il professionista al centro di quella vicenda aveva accumulato nel tempo altri 142 atti di recupero. Un numero che restituisce la dimensione reale del caso. “Era un delinquente – ha detto il direttore, con un’espressione dichiaratamente colloquiale – che non faceva onore alla categoria”.
Chiarito il contesto, Carbone ha enunciato il principio: “Un commercialista non può essere responsabile se trasmette soltanto la dichiarazione”. E ha precisato che gli uffici dell’Agenzia hanno già ricevuto indicazioni in questo senso. Se dovesse rendersi necessario un atto d’indirizzo formale, “lo faremo”, ha garantito.
Non è una circolare, non è una risoluzione. È la posizione pubblica del vertice dell’amministrazione finanziaria, espressa in un contesto ufficiale davanti a centinaia di professionisti. Sul piano giuridico, non vincola nessuno. Sul piano pratico, è un segnale che conta.
Il cambiamento nel rapporto tra Agenzia e professionisti
La responsabilità del commercialista era la questione più urgente, ma non l’unico tema affrontato da Carbone. Il direttore ha dedicato buona parte del suo intervento al racconto di un cambiamento che, a suo dire, è già in atto da tre anni: un cambiamento nel rapporto tra Agenzia e professionisti.
Tra le misure già operative o in arrivo, Carbone ha citato gli sportelli dedicati ai professionisti, con almeno un’apertura pomeridiana riservata – una novità attesa da tempo negli studi. Ha poi ricordato la delega unica, che ha già raccolto 2 milioni di adesioni, la procedura di riesame tramite Civis e la possibilità di scaricare in modo massivo le informazioni dal cassetto fiscale dei propri clienti – un’operazione che oggi richiede accessi ripetuti e che la nuova funzione semplifica in modo significativo.
Un capitolo a parte riguarda la discrezionalità degli uffici. Carbone è stato netto: “Non deve esistere”. Per ridurre le disomogeneità interpretative – uno dei mali storici del sistema tributario italiano – è stato istituito un ufficio interno dedicato al monitoraggio. E per i primi di aprile è atteso un documento sulla crisi d’impresa, che sarà sottoposto a pubblica consultazione prima di diventare operativo.



