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Regime forfetario ex collaboratori sportivi

Regime forfettario 398/1991 per le ASD: scenari dopo la riforma Terzo settore

24 Novembre, 2025

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Le associazioni sportive dilettantistiche si trovano a un crocevia decisionale. Dal prossimo anno cambia radicalmente il panorama fiscale per gli enti associativi, con la piena operatività della riforma del Terzo settore che ridisegna l’applicabilità del regime forfettario della Legge 398/1991. Chi dovrà salutare definitivamente questo trattamento di favore? E soprattutto, quali ASD potranno invece continuare a beneficiarne? L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 18/E del 2018, aveva già anticipato gli scenari che si stanno concretizzando. Ora, però, le dinamiche si fanno più chiare. E decisamente più complesse.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • Dal 1° gennaio 2026 il regime forfettario 398/1991 non sarà più applicabile agli enti iscritti al RUNTS come ETS.
  • Le ASD che rimangono iscritte solo al RASD manterranno il beneficio fiscale della 398/1991; chi sceglie la doppia iscrizione (RUNTS+RASD) lo perde automaticamente.
  • La proroga per l’esclusione IVA sulle prestazioni verso i soci è confermata fino al 2036: niente fattura e partita IVA obbligatoria fino a quella data per queste operazioni.
  • Chi perde la 398/1991 può valutare altri regimi forfettari del Codice del Terzo settore (art. 86 CTS, soglia 130.000 euro ricavi) o il regime ordinario, ma con meno vantaggi.
  • Superare i limiti di ricavo o iscriversi al RUNTS cambia totalmente gli obblighi fiscali e contabili.
  • Valutare caso per caso: il risparmio fiscale e la semplicità gestionale restano con la sola iscrizione sportiva.

Spartiacque del 31 dicembre 2025

Il calendario parla chiaro. Fino alla fine del 2025 il regime forfettario previsto dalla Legge 398/1991 continua ad applicarsi secondo le regole tradizionali. Ma allo scoccare del nuovo anno, molti enti associativi dovranno abbandonare questo sistema semplificato che per decenni ha rappresentato la colonna portante della gestione fiscale nel mondo non profit.

La riforma del Codice del Terzo settore – il D.Lgs. 117/2017 – prevede all’articolo 89 una disposizione che potrebbe sembrare tecnica ma ha effetti dirompenti: agli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS non si applica più la Legge 398/1991. Punto. Senza possibilità di deroga.

Significa che un’associazione sportiva dilettantistica che abbia optato per la doppia iscrizione – sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD) sia al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) – dovrà rinunciare al forfait. La qualificazione di ETS, insomma, esclude automaticamente l’accesso al regime agevolato. Non si tratta di una scelta dell’ente, ma di una disapplicazione che opera per legge.

Chi conserva il regime e chi lo perde

Occorre fare ordine tra i soggetti interessati. La disapplicazione del regime 398/1991 non colpisce infatti tutte le realtà associative allo stesso modo.

Restano fuori dal forfait, dal 1° gennaio 2026:

  • Tutte le organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte al RUNTS;
  • Le associazioni di promozione sociale (APS) con qualifica ETS;
  • Le associazioni culturali, pro loco, bandistiche, cori amatoriali e filodrammatiche che avevano finora utilizzato il regime per estensione normativa.

La normativa abroga espressamente le disposizioni che estendevano l’applicazione della 398 a questi soggetti. Nella prassi, molti di questi enti avevano costruito la propria gestione amministrativa attorno al forfait. Ora dovranno rivedere completamente l’impianto.

Diverso il discorso per le associazioni sportive dilettantistiche. Qui la distinzione diventa cruciale: possono continuare ad applicare il regime forfettario 398/1991 esclusivamente le ASD iscritte al RASD ma NON al RUNTS. Chi ha mantenuto la sola iscrizione sportiva conserva quindi il beneficio fiscale. Chi invece ha scelto la doppia iscrizione – sportiva e Terzo settore – dovrà scegliere quale strada intraprendere.

Un esempio può chiarire la situazione. L’ASD “Stella Azzurra”, piccola realtà con ricavi commerciali di 180.000 euro annui derivanti da corsi di nuoto, sponsorizzazioni e gestione di un bar sociale, era iscritta sia al RASD sia al RUNTS. Con il forfait applicava un’imposta del 3% sui proventi commerciali e versava l’IVA in misura ridotta (50% dell’imposta a debito). Dal 2026, se mantiene l’iscrizione al RUNTS come ETS, dovrà abbandonare il regime 398 e valutare l’applicazione dell’articolo 86 del Codice del Terzo settore, ma solo se i ricavi non superano 130.000 euro. Superata questa soglia, scatterebbe la tassazione ordinaria. Per l’associazione conviene dunque cancellarsi dal RUNTS e conservare la sola iscrizione sportiva.

Anche le società sportive dilettantistiche non lucrative  (S.S.D) mantengono l’accesso al regime. Nessuna disposizione ne ha previsto l’abrogazione. È un dettaglio che passa spesso inosservato ma ha rilevanza pratica notevole.

La questione IVA: colpo di scena con la proroga decennale

Qui si innesta un tema delicato, che per settimane ha tenuto in ansia migliaia di associazioni. La decommercializzazione dei proventi conseguiti verso soci, associati e partecipanti – quella previsione contenuta nell’art. 4, comma 4 del DPR 633/1972 che considerava “fuori campo IVA” i corrispettivi specifici – era destinata a cadere dal 1° gennaio 2026.

La Commissione europea aveva infatti aperto una procedura di infrazione contro l’Italia. La normativa nazionale risultava in contrasto con la direttiva 2006/112/CE. Il legislatore aveva quindi dovuto riscrivere le regole, prevedendo che quelle prestazioni diventassero rilevanti ai fini IVA, sia pure in regime di esenzione.

Le conseguenze? Pesanti. Numerosissime associazioni sportive si sarebbero trovate costrette a richiedere la partita IVA, emettere fatture per ogni corso o tesseramento, tenere registri IVA, presentare dichiarazioni annuali. Un aggravio amministrativo e burocratico insostenibile per realtà spesso basate sul volontariato.

La svolta è arrivata il 20 novembre 2025. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che proroga al 1° gennaio 2036 l’applicazione del regime di esclusione IVA per le prestazioni rese dagli enti associativi verso i propri iscritti. Non una proroga di qualche mese, ma un differimento di dieci anni.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha dichiarato che “il confronto con la Commissione europea ha permesso di riconoscere la specificità delle prestazioni che gli enti benefici svolgono nei confronti dei propri associati”. Una vittoria per il settore, che aveva lanciato un grido d’allarme nei mesi precedenti.

Secondo quanto emerge dalle fonti ministeriali, la scelta di una proroga così lunga risponde alla necessità di fornire agli enti un orizzonte temporale adeguato, evitando la sequenza di rinvii annuali che aveva caratterizzato gli ultimi anni. Dal 2022 in poi, infatti, l’entrata in vigore del nuovo regime IVA era stata posticipata più volte: prima al 2024, poi al 2025, quindi al 2026. Questa quinta modifica del calendario assume però un carattere strutturale, non emergenziale.

Per le ASD che continuano ad applicare il regime 398/1991 significa poter mantenere la gestione semplificata anche sul fronte IVA. Le prestazioni verso soci e tesserati restano escluse da IVA fino al 2036. L’obbligo di fatturazione elettronica si applica solo per le operazioni pubblicitarie e per la cessione di diritti radio-televisivi, come già previsto dalla normativa vigente.

I regimi alternativi per chi perde il forfait

Chi esce dal perimetro della 398/1991 deve riorganizzarsi. Il Codice del Terzo settore prevede alcuni regimi forfettari specifici, ma con caratteristiche differenti.

L’articolo 86 del CTS introduce un regime agevolato riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte al RUNTS. Requisito essenziale: ricavi commerciali non superiori a 130.000 euro annui. Alcune interpretazioni suggeriscono che questa soglia potrebbe ridursi a 85.000 euro per effetto delle direttive europee sulla franchigia IVA, ma al momento non vi è certezza normativa.

Il meccanismo prevede coefficienti di redditività particolarmente bassi: 1% per i ricavi derivanti da attività di vendita di beni, 3% per le prestazioni di servizi. Si tratta di percentuali che rendono il regime competitivo rispetto alla tassazione ordinaria, almeno per gli enti di dimensioni contenute. Inoltre è previsto l’esonero dagli indici sintetici di affidabilità (ISA) e semplificazioni negli obblighi contabili.

Un’associazione culturale “Il Teatro del Borgo”, con ricavi di 95.000 euro da corsi di recitazione e spettacoli teatrali, perde la 398 dal 2026. Iscrivendosi al RUNTS come APS potrebbe optare per l’art. 86 CTS, applicando il coefficiente del 3%. Il reddito imponibile risulterebbe pari a 2.850 euro, contro i 2.850 che avrebbe avuto con il vecchio forfait 398 (stesso coefficiente). In questo caso il passaggio non penalizza. Ma se i ricavi fossero 180.000 euro? Dovrebbe necessariamente passare al regime ordinario.

Esiste poi l’alternativa dell’articolo 145 del TUIR, che però si applica solo agli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata. Non è utilizzabile dalle società sportive dilettantistiche, che sono soggetti commerciali per natura giuridica. I coefficienti di redditività sono più elevati rispetto all’art. 86 CTS: 15% per le attività di servizi, 25% per le altre attività. Meno conveniente, ma comunque più semplice della tassazione analitica.

Tabella di confronto tra i regimi fiscali

Caratteristica L. 398/1991 Art. 86 CTS Art. 145 TUIR
Soggetti ammessi ASD/SSD non ETS, fino al 2025 anche altri enti ODV e APS iscritte RUNTS Enti non commerciali (non SSD)
Limite ricavi 400.000 euro 130.000 euro Nessun limite specifico
Coefficiente redditività 3% 1% (vendite) – 3% (servizi) 15% (servizi) – 25% (altri)
IVA Forfettizzata (50% debito) Esonero fatturazione e dichiarazione Regime ordinario
Obblighi contabili Prospetto riepilogativo Semplificati Contabilità semplificata
Applicabilità dal 2026 Solo ASD non RUNTS Solo ODV/APS RUNTS Enti non commerciali

Le scelte strategiche per le associazioni sportive

Siamo arrivati al punto cruciale. Un’ASD che oggi è iscritta sia al RASD sia al RUNTS deve decidere. Conservare entrambe le iscrizioni significa rinunciare al regime 398/1991 e valutare se i ricavi rientrano nella soglia dei 130.000 euro per accedere all’art. 86 CTS. Se li superano, si passa alla tassazione ordinaria con tutti gli obblighi conseguenti.

Cancellarsi dal RUNTS consente invece di mantenere il forfait 398, con la sua semplicità gestionale e i coefficienti favorevoli. Ma si perde la qualificazione di ente del Terzo settore, con eventuali implicazioni su accesso a bandi, convenzioni pubbliche, raccolta fondi.

La valutazione va fatta caso per caso. Un’ASD con ricavi di 250.000 euro che applica il forfait (reddito imponibile 7.500 euro) si troverebbe in una situazione fiscale pesantemente peggiorativa se passasse al regime ordinario. Il risparmio fiscale della 398 diventa determinante.

Secondo le analisi diffuse negli ultimi mesi da vari studi professionali, per le associazioni con ricavi superiori a 130.000 euro la permanenza nel regime 398/1991 appare quasi obbligata, a meno di particolari esigenze legate alla natura delle attività svolte o alle opportunità di finanziamento riservate agli ETS.

Adempimenti e transizione operativa

Chi mantiene il forfait 398/1991 deve comunque rispettare una serie di obblighi. Il prospetto riepilogativo annuale previsto dal DM 2 febbraio 1997 resta in vigore. Non va inviato telematicamente, ma deve essere redatto e conservato per eventuali controlli. Contiene l’indicazione di tutti i proventi commerciali conseguiti nell’anno e l’applicazione del coefficiente del 3%.

Le associazioni che optano per il regime devono verificare di non superare il limite di 400.000 euro di proventi commerciali annui. Il superamento comporta la decadenza automatica dal mese successivo, con passaggio al regime ordinario. È un meccanismo che non lascia margini di tolleranza.

Sul fronte IVA, grazie alla proroga al 2036, le prestazioni verso soci restano escluse. Ma attenzione: l’obbligo di fatturazione elettronica per sponsorizzazioni e diritti televisivi rimane. Molte ASD si stanno quindi attrezzando per gestire questa doppia modalità: corrispettivi semplificati per le attività istituzionali, fatture elettroniche per quelle pubblicitarie.

La normativa richiede inoltre la tenuta di una contabilità separata tra attività commerciali e istituzionali. Nella prassi, molte associazioni utilizzano software gestionali specifici che consentono di tracciare le diverse tipologie di entrate e uscite. Non è richiesta la partecipazione a un commercialista, ma diventa spesso necessaria per evitare errori che potrebbero costare cari in sede di accertamento.

Implicazioni per le società sportive dilettantistiche

Le SSD meritano un’attenzione particolare. Possono applicare il forfait 398 alle stesse condizioni delle ASD, ma restano soggette a tutti gli obblighi contabili e civilistici previsti per le società di capitali. La semplificazione è quindi solo fiscale, non amministrativa.

Una SSD deve tenere la contabilità ordinaria, redigere il bilancio secondo gli schemi civilistici, depositarlo al Registro imprese. Gli adempimenti sono significativamente più gravosi rispetto a un’ASD. Il regime forfettario alleggerisce il carico tributario ma non elimina la complessità gestionale.

Secondo alcune interpretazioni, le SSD che hanno optato per l’iscrizione al RUNTS potrebbero trovarsi in una situazione di particolare svantaggio. Perdono la 398 ma non possono accedere all’art. 86 CTS perché non sono né ODV né APS. Dovrebbero quindi valutare la cancellazione dal RUNTS per conservare il forfait, a meno che la qualificazione ETS non offra vantaggi specifici legati alla natura delle attività svolte.

Prospettive e incertezze residue

Il quadro delineato presenta ancora alcuni aspetti da chiarire. La proroga al 2036 per l’IVA è stata confermata, ma il testo del decreto legislativo deve ancora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Alcuni dettagli attuativi potrebbero emergere solo nelle circolari interpretative che seguiranno.

Inoltre, resta da vedere come si evolverà il rapporto tra regime 398/1991 e le altre agevolazioni previste per lo sport. L’articolo 25 della Legge 133/1999, che prevedeva la detassazione dei proventi da eventi occasionali, è stato abrogato dal D.Lgs. 33/2025 con decorrenza 1° gennaio 2026. Chi applicava quella norma dovrà rivedere i propri calcoli.

La riforma del Terzo settore continua insomma a produrre effetti a cascata. Nei prossimi mesi sarà essenziale monitorare le interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate e le eventuali ulteriori modifiche normative. Il 2026 si presenta come un anno di transizione delicato, dove le scelte organizzative e fiscali delle associazioni potrebbero avere conseguenze di lungo periodo.

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