L’introduzione dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti, operata dal comma 679 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, si inserisce in un articolato disegno di contrasto all’evasione fiscale che ha caratterizzato l’ultimo quinquennio di produzione legislativa tributaria. La disposizione in esame ha modificato significativamente il paradigma operativo delle detrazioni IRPEF, subordinandone la fruizione all’utilizzo di mezzi di pagamento che garantiscano la tracciabilità delle operazioni.
La novella legislativa trova la sua ratio nella necessità di assicurare all’Amministrazione finanziaria strumenti efficaci di controllo sulla veridicità e sull’effettività delle spese dichiarate dai contribuenti. Il legislatore ha inteso creare un sistema di verificabilità oggettiva delle transazioni, che superi le criticità connesse alla mera documentazione cartacea delle spese sostenute.
Perimetro applicativo della normativa: delimitazione oggettiva e soggettiva
L’articolo 1, comma 679, della L. 160/2019 circoscrive espressamente il proprio ambito applicativo alle sole detrazioni d’imposta previste dall’articolo 15 del TUIR e da altre disposizioni normative, nella misura del 19%. Tale delimitazione assume rilevanza sistematica, escludendo dall’obbligo di tracciabilità gli oneri deducibili dal reddito complessivo, le detrazioni d’imposta con aliquote diverse dal 19% e le detrazioni per carichi di famiglia ex articolo 12 del TUIR.
Sotto il profilo soggettivo, la normativa si applica indistintamente a tutti i soggetti passivi IRPEF, senza distinzioni basate sulla categoria reddituale di appartenenza o sul regime dichiarativo adottato.
Tassonomia delle spese soggette all’obbligo di tracciabilità
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 230/E del 23 luglio 2020, ha fornito un’elencazione analitica delle spese interessate dall’obbligo, che comprende, inter alia:
- Interessi passivi su mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale
- Spese sanitarie non erogate da strutture pubbliche o accreditate SSN
- Spese di istruzione universitaria e scolastica
- Spese funebri
- Premi assicurativi (vita, infortuni, invalidità permanente)
- Spese per attività sportive dei minori
- Canoni di locazione per studenti universitari fuori sede
- Compensi per intermediazione immobiliare
- Erogazioni liberali a enti del terzo settore
Eccezioni all’obbligo di tracciabilità: ratio e casistica
Il legislatore ha previsto specifiche deroghe all’obbligo di tracciabilità, fondate su considerazioni di opportunità e praticabilità:
- Spese sanitarie presso strutture pubbliche o accreditate SSN: l’esenzione trova giustificazione nella natura pubblicistica del rapporto e nella presenza di meccanismi di controllo intrinseci al sistema sanitario nazionale;
- Acquisto di medicinali e dispositivi medici: la deroga risponde a esigenze di semplificazione, considerata la diffusione capillare e la frequenza di tali acquisti;
- Spese urgenti o di modico valore: sebbene non espressamente codificate, la prassi amministrativa ha mostrato aperture verso situazioni eccezionali adeguatamente documentate.
Strumenti di pagamento ammessi: interpretazione evolutiva
L’Amministrazione finanziaria, con approccio sostanzialista, ha adottato un’interpretazione estensiva degli strumenti di pagamento ammessi. La Risoluzione n. 108/E del 3 dicembre 2014, richiamata dalla successiva prassi, individua quali requisiti essenziali:
- La tracciabilità oggettiva della transazione;
- L’identificabilità del soggetto pagatore;
- La verificabilità ex post dell’operazione.
Sono conseguentemente ammessi:
- Carte di credito, debito e prepagate,
- Bonifici bancari e postali,
- Assegni bancari e circolari,
- Applicazioni di pagamento digitale collegate a conti correnti,
- Sistemi di pagamento elettronico evoluti (PayPal, Apple Pay, Google Pay).
Profili probatori e documentali: onere della prova e conservazione
Il regime probatorio delineato dalla normativa impone al contribuente un doppio livello di documentazione, consistente nel documento fiscale comprovante la spesa (fattura, ricevuta, scontrino parlante) e nella prova del pagamento tracciabile (estratto conto, ricevuta di bonifico, contabile bancaria).
Le istruzioni ministeriali precisano che, in assenza di documentazione bancaria autonoma, è ammessa l’annotazione del mezzo di pagamento direttamente sul documento di spesa, a cura del percettore delle somme. Tale previsione risponde a esigenze di semplificazione, particolarmente rilevanti per operatori di piccole dimensioni o per transazioni di modesto importo.
Casistica particolare: pagamenti effettuati da terzi
L’Agenzia delle Entrate, con gli interpelli nn. 431/E/2020 e 484/E/2020, ha affrontato la delicata questione dei pagamenti effettuati da soggetti diversi dall’intestatario del documento di spesa. L’orientamento consolidato ammette la detrazione a condizione che il documento di spesa sia intestato al contribuente che intende fruire della detrazione, sia dimostrabile l’effettiva sopportazione dell’onere da parte del beneficiario e sussista prova del rimborso al soggetto che ha materialmente effettuato il pagamento.
Tale impostazione riflette il principio generale secondo cui la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto l’onere, indipendentemente dall’esecutore materiale del pagamento, richiedendo tuttavia una rigorosa dimostrazione del trasferimento economico sottostante.
Criticità applicative e profili di coordinamento sistematico
L’implementazione della normativa ha evidenziato diverse criticità operative. Il disallineamento con il sistema della dichiarazione precompilata emerge con particolare evidenza, considerato che gli operatori qualificati non sono tenuti a comunicare il mezzo di pagamento utilizzato, generando potenziali incongruenze. Le difficoltà probatorie per pagamenti risalenti rappresentano un ulteriore elemento di complessità, aggravato dall’assenza di un adeguato regime transitorio per le spese sostenute in periodi precedenti all’entrata in vigore della norma.
La gestione delle spese sostenute nell’ambito del nucleo familiare presenta complessità interpretative non pienamente risolte, con particolare riferimento ai rapporti tra coniugi e alla ripartizione degli oneri tra genitori e figli.
Profili sanzionatori e recupero delle imposte
La violazione dell’obbligo di tracciabilità comporta il disconoscimento della detrazione, con conseguente recupero dell’imposta, oltre a sanzioni e interessi. L’Amministrazione finanziaria ha precisato che il recupero opera anche in presenza di spese effettivamente sostenute ma non documentate con mezzi tracciabili, non essendo ammessa la sanatoria mediante ravvedimento operoso per violazioni meramente documentali. Il termine di decadenza per l’accertamento segue le regole generali ex articolo 43 del DPR 600/1973.