Il regime del margine per la compravendita di autoveicoli usati torna al centro dell’attenzione fiscale dopo una recente sentenza della Commissione Tributaria di Lecce che ha dato ragione a un concessionario contro l’Agenzia delle Entrate. La controversia – che vedeva in ballo oltre 52.000 euro di recupero IVA – tocca aspetti delicati dell’applicazione di questo regime speciale, disciplinato dall’articolo 36 del DL 41/1995.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- Il regime del margine per le auto usate si applica quando il rivenditore acquista il veicolo da privati, operatori non detraenti IVA o soggetti già in regime del margine.
- Per le operazioni intracomunitarie, sono necessari: almeno 6 mesi dalla prima immatricolazione e oltre 6.000 km.
- L’IVA si applica solo sul margine, ossia la differenza tra prezzo di vendita e costo di acquisto. L’IVA non viene esposta in fattura, che riporta l’annotazione obbligatoria.
- Documentazione chiave: contratti/acquisti, prove usato (km e data immatricolazione), dichiarazione del fornitore, fatture corrette e pagamenti tracciabili.
- La recente giurisprudenza tutela il contribuente in presenza di comportamenti diligenti e documenti idonei, limitando il rischio di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
- Fondamentale una gestione documentale rigorosa e costante attenzione agli aggiornamenti normativi e di prassi.
Quando si applica il regime del margine per le auto usate
La normativa prevede condizioni specifiche per l’accesso al regime speciale. Gli autoveicoli devono innanzitutto qualificarsi come “usati” secondo criteri oggettivi: per le operazioni intracomunitarie è necessario che siano trascorsi almeno sei mesi dalla prima immatricolazione e che abbiano percorso oltre 6.000 chilometri. Nei rapporti interni allo Stato, invece, basta che si tratti di beni suscettibili di reimpiego.
L’aspetto soggettivo risulta ancor più cruciale. Il rivenditore può applicare il regime del margine solo se ha acquistato il veicolo da privati, da soggetti che non hanno esercitato la detrazione IVA o da altri operatori già sottoposti al regime speciale. La prassi mostra frequenti controversie proprio su questo profilo.
Secondo quanto emerge dalla giurisprudenza recente, nella prassi gli operatori devono dimostrare la natura di autoveicoli usati attraverso documentazione specifica: oltre 6.000 km e più di sei mesi di immatricolazione, unitamente alla dichiarazione sostitutiva del fornitore che attesti la corretta applicazione del regime speciale del margine.
Meccanismo di calcolo dell’imposta sul margine
Il sistema prevede che l’IVA si applichi esclusivamente sulla differenza tra prezzo di vendita e costo di acquisto del veicolo – appunto il “margine”. L’imposta viene calcolata mediante scorporo dal margine lordo, utilizzando le aliquote ordinarie in relazione alla tipologia di bene.
La fatturazione presenta caratteristiche particolari: non viene esposta l’IVA separatamente, ma si indica il corrispettivo lordo con l’annotazione che si tratta di “operazione soggetta al regime del margine di cui all’articolo 36 del DL 41/95”. Questa modalità semplifica le operazioni per i rivenditori ma richiede precisione documentale.
Per i soggetti che applicano il metodo globale, occorre annotare i costi inerenti alle operazioni rientranti nel regime del margine al rigo VF18 della dichiarazione IVA, mentre le spese generali danno luogo alla detrazione secondo le regole ordinarie.
Operazioni intracomunitarie e criticità interpretative
La questione si complica nelle operazioni tra diversi Stati membri. Il caso risolto dalla Commissione Tributaria di Lecce riguardava proprio acquisti da un fornitore tedesco, con l’Agenzia delle Entrate che contestava l’applicazione del regime del margine sostenendo che si trattasse di acquisti intracomunitari da assoggettare a IVA ordinaria.
La sentenza n. 1326/2025 ha stabilito un principio importante: in presenza di comportamenti diligenti e documentazione idonea, l’Amministrazione finanziaria non può disconoscere il regime speciale in assenza di evidenze concrete di abuso o frode. Il contribuente aveva infatti fornito prova della natura usata dei veicoli e della dichiarazione del fornitore tedesco sull’applicazione del regime speciale.
Requisiti documentali per la difesa nei controlli
L’esperienza del contenzioso evidenzia l’importanza di una gestione documentale accurata. Gli operatori devono conservare: contratti o documenti di acquisto, prove dell’usato (chilometraggio, data di immatricolazione), eventuali dichiarazioni del fornitore che attestino l’applicazione del regime speciale, documenti di trasporto e pagamenti tracciabili.
Nelle operazioni con fornitori comunitari assume rilevanza particolare la fattura che deve riportare l’annotazione “regime del margine” nella lingua del Paese UE di origine. La mancanza di questi elementi documentali può comportare il disconoscimento del regime con conseguenti recuperi d’imposta e applicazione di sanzioni.
Come spesso accade nella prassi applicativa, quando il rivenditore ha esercitato detrazione parziale dell’IVA sull’acquisto ai sensi dell’articolo 19-bis.1, non è possibile applicare il regime del margine e trova invece applicazione il comma 5 dell’articolo 13 del DPR 633/1972.
Prospettive e raccomandazioni operative
La recente giurisprudenza conferma che gli operatori del settore possono fare affidamento sul regime del margine quando sussistono i presupposti normativi e documentali. Tuttavia, permangono zone grigie interpretative che richiederebbero chiarimenti normativi per ridurre il contenzioso.
È auspicabile, nella pratica professionale, adottare un approccio preventivo che preveda: verifica accurata dei requisiti oggettivi e soggettivi prima dell’applicazione del regime, predisposizione di adeguata documentazione di supporto, monitoraggio delle novità giurisprudenziali e di prassi.
Per i professionisti del settore, questa evoluzione giurisprudenziale rappresenta uno strumento difensivo da tenere in considerazione nelle controversie con l’Amministrazione finanziaria, sempre che sussistano i presupposti sostanziali per l’applicazione legittima del regime speciale.