Con la scadenza del 31 marzo 2025 ormai alle porte, imprenditori e professionisti che hanno applicato gli ISA nel 2023 e aderito al concordato preventivo biennale per il 2024-2025 hanno un’ultima opportunità per accedere al ravvedimento speciale per le annualità dal 2018 al 2022. Questa misura fiscale, introdotta dal decreto Omnibus, consente di regolarizzare posizioni pregresse con significativi risparmi in termini di imposte, sanzioni e protezione da accertamenti futuri.
Chi può beneficiare della sanatoria fiscale
Possono avvalersi del ravvedimento speciale i soggetti che producono reddito d’impresa o di lavoro autonomo che soddisfano due condizioni fondamentali:
- Aver applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) nel periodo d’imposta 2023;
- Aver aderito al concordato preventivo biennale per le annualità 2024 e 2025 entro il 31 ottobre 2024.
In alternativa all’applicazione degli ISA, sono ammessi anche i contribuenti che per le annualità interessate hanno dichiarato:
- Cause di esclusione correlate alla pandemia da Covid-19 (introdotte con i decreti attuativi dell’art. 148 del D.L. n. 34/2020);
- Condizioni di non normale svolgimento dell’attività ai sensi dell’art. 9-bis, comma 6, lettera a), del D.L. n. 50/2017;
- Cause di esclusione per l’esercizio di due o più attività non rientranti nel medesimo ISA, quando i ricavi delle attività non prevalenti superano il 30% del totale.
Restano esclusi i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario. Il ravvedimento si applica anche ai soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Importante sottolineare che per chi ha conseguito nell’annualità di imposta oggetto di ravvedimento sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, l’opzione deve necessariamente essere esercitata per entrambe le categorie reddituali.
Meccanismo e calcolo dell’imposta sostitutiva
Il ravvedimento speciale si concretizza attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, calcolata su una base imponibile costituita dalla differenza tra:
- Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato alla data del 9 ottobre 2024;
- Il valore del reddito incrementato secondo coefficienti che variano in base al punteggio ISA conseguito.
I coefficienti di incremento sono strutturati secondo una scala inversamente proporzionale al punteggio ISA:
Punteggio ISA | Coefficiente | Risultato |
---|---|---|
10 | 5% | Reddito x 105% |
≥ 8 e < 10 | 10% | Reddito x 110% |
≥ 6 e < 8 | 20% | Reddito x 120% |
≥ 4 e < 6 | 30% | Reddito x 130% |
≥ 3 e < 4 | 40% | Reddito x 140% |
< 3 | 50% | Reddito x 150% |
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La stessa logica si applica alla base imponibile IRAP, calcolata come differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato e quello incrementato secondo la medesima tabella.
Aliquote e particolarità per gli anni della pandemia
Le aliquote dell’imposta sostitutiva variano in funzione del periodo d’imposta e del livello di affidabilità fiscale:
Per le annualità 2018, 2019 e 2022:
- 10% se il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- 12% se il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 15% se il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
Per l’IRAP l’aliquota è fissata al 3,9% per le stesse annualità.
Agevolazioni per anni Covid: per i periodi d’imposta 2020 e 2021, in considerazione della pandemia, le imposte sostitutive sono ridotte del 30%, portando le aliquote rispettivamente al 7%, 8,4% e 10,5% per le imposte sui redditi e al 2,73% per l’IRAP.
Perfezionamento dell’adesione e benefici fiscali
Il ravvedimento speciale si perfeziona con il pagamento in unica soluzione dell’imposta sostitutiva dovuta entro il 31 marzo 2025. È ammessa anche la rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi al tasso legale.
L’opzione è esercitata mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata, indicando nel campo “Anno di riferimento” l’annualità interessata e utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 50/E del 17 ottobre 2024.
Il principale vantaggio del ravvedimento consiste nella preclusione per l’Agenzia delle Entrate di rettificare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e l’IVA ai sensi dell’art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, evitando così l’applicazione di sanzioni e interessi correlati.
Casi in cui non si perfeziona il ravvedimento
Il ravvedimento non si perfeziona nei seguenti casi:
- Se il versamento in unica soluzione o della prima rata è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione, schemi di atto di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti;
- Per l’annualità 2018, se tali atti sono stati notificati entro il 9 ottobre 2024;
- In caso di decadenza dalla rateazione per mancato pagamento di una delle rate;
Le cause che possono portare alla decadenza dei benefici del ravvedimento includono:
- Decadenza dal concordato preventivo biennale;
- Applicazione di misure cautelari o notifica di rinvio a giudizio per determinati reati tributari;
- Dichiarazione infedele della causa di esclusione dall’applicazione degli ISA.
Analisi di convenienza attraverso casi pratici
La valutazione di convenienza del ravvedimento speciale dipende essenzialmente dal punteggio ISA e dal livello di rischio fiscale del contribuente. Alcuni esempi numerici illustrano chiaramente la portata dei potenziali risparmi:
Caso 1: S.r.l. con punteggio ISA 10 e reddito 2019 dichiarato di 50.000 euro
- Imposta sostitutiva IRES: 250 euro
- Imposta sostitutiva IRAP: 390 euro
- Totale dovuto: 1.390 euro (si applica il minimo di 1.000 euro per le imposte sui redditi)
Caso 3: Impresa individuale con punteggio ISA 9,5, reddito 2019 dichiarato di 120.000 euro
- Importo ravvedimento: 1.785 euro
- In caso di accertamento equivalente: circa 7.468 euro (comprese sanzioni e interessi)
- Risparmio potenziale: 5.683 euro (76%)
Questi esempi dimostrano che il ravvedimento risulta particolarmente vantaggioso per i contribuenti con punteggi ISA elevati, dove l’incremento del reddito richiesto è minimo e le aliquote sostitutive sono significativamente inferiori a quelle ordinarie, senza considerare il risparmio su sanzioni e interessi.
Rischi per chi non aderisce
L’art. 2-ter del D.L. n. 113/2024 prevede che, nei confronti dei contribuenti che non si avvalgono del ravvedimento, le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dall’art. 21 del D.Lgs. n. 472/1997 vengono ridotte alla metà, aumentando così il rischio di incorrere in misure più severe in caso di accertamento.
Inoltre, i termini di decadenza per l’accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2027, estendendo il periodo di potenziale verifica fiscale.
Conclusioni e suggerimenti operativi
Il ravvedimento speciale rappresenta un’opportunità strategica di regolarizzazione fiscale a condizioni vantaggiose, soprattutto per i contribuenti con elevati punteggi ISA. La convenienza cresce al crescere dell’affidabilità fiscale, con un duplice vantaggio: minor costo immediato e protezione da futuri accertamenti.
Con la scadenza del 31 marzo ormai prossima, è fondamentale che imprenditori e professionisti valutino attentamente, insieme ai propri consulenti fiscali, l’opportunità di aderire a questo istituto, considerando non solo i costi immediati ma anche i benefici in termini di certezza fiscale per gli anni oggetto di ravvedimento.