Quando arriva una comunicazione preliminare dall’Agenzia delle Entrate, molti contribuenti si chiedono quale strada percorrere. Non tutti sanno, però, che la regolarizzazione spontanea resta possibile anche in questa fase. E spesso può rappresentare la soluzione più conveniente, almeno dal punto di vista delle sanzioni.
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🕒 Cosa sapere in un minuto
Schema di atto e ravvedimento
- Lo schema di provvedimento previsto dall’articolo 6-bis della legge 212/2000 anticipa i rilievi che l’Agenzia intende formalizzare
- Il ravvedimento operoso resta possibile anche dopo la ricezione dello schema di atto
- Il contribuente può regolarizzare tutte le violazioni o solo alcune, comunicando agli uffici quelle sanate
Riduzione delle sanzioni
- Ravvedimento dopo schema di atto: sanzioni ridotte a 1/6 del minimo (lettera b-ter del D.Lgs. 472/97)
- Ravvedimento dopo processo verbale: sanzioni ridotte a 1/5 del minimo (lettera b-quater)
- Adesione al PVC: sanzioni ridotte a 1/6 del minimo
- Adesione all’atto o acquiescenza: sanzioni ridotte a 1/3 del minimo
Differenze operative
- Il ravvedimento prevede il pagamento immediato con interessi al tasso legale
- Adesione e acquiescenza permettono la rateizzazione (8 o 16 rate trimestrali) con interessi al 3,5%
- Solo con adesione e acquiescenza opera il cumulo giuridico delle sanzioni
- Con adesione è possibile negoziare la pretesa fiscale
Aspetti previdenziali INPS
- Ravvedimento: l’INPS richiede successivamente i maggiori contributi con sanzioni e interessi
- Adesione/Acquiescenza: i contributi INPS vanno versati insieme alle imposte ma senza sanzioni né interessi (articolo 2, comma 5, D.Lgs. 218/97)
Scelta strategica
- Il ravvedimento conviene quando si vogliono sanare solo alcune violazioni e si hanno le risorse per pagare subito
- L’adesione è preferibile quando si vuole negoziare o serve la rateizzazione
- Per persone fisiche con redditi da lavoro autonomo, considerare l’impatto INPS nella scelta
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La comunicazione preliminare che anticipa l’accertamento
Prima di notificare un vero e proprio avviso di accertamento, gli uffici inviano uno schema di provvedimento. È previsto dall’articolo 6-bis della legge 212 del 2000. In pratica, l’amministrazione mostra le sue carte, anticipa quali rilievi intende formalizzare. Questo documento riporta anche le sanzioni che verranno contestate se la procedura arriva fino in fondo.
La previsione normativa nasce con un’idea precisa: garantire il contraddittorio. Chi riceve questo schema ha sessanta giorni per presentare osservazioni scritte. L’ufficio deve valutarle. Se non lo fa, l’eventuale accertamento successivo potrebbe essere annullato per vizio procedurale. Oppure, entro trenta giorni dalla comunicazione, si può chiedere l’adesione.
Quando il ravvedimento resta percorribile
Secondo quanto disposto dal decreto legislativo 472 del 1997, articolo 13, primo comma, lettera ter, la possibilità di ravvedersi rimane aperta. Anche quando i controlli sono già partiti. Questo vale pure dopo che è arrivato lo schema di provvedimento. L’Agenzia stessa lo ha confermato in un videoforum del 27 gennaio 2025.
La circolare del 19 febbraio 2015, numero 6, al paragrafo 10.3, suggerisce una prassi utile. Comunicare agli uffici quali violazioni si sono regolarizzate. In questo modo, la procedura prosegue solo per quelle non sanate. Magari con un contatto informale col funzionario che segue la pratica, si può concordare tutto. Si chiude definitivamente su alcuni punti, si lascia aperto il resto.
Quale riduzione delle sanzioni si applica
Per le violazioni commesse prima del 31 agosto 2024 vale ancora la disciplina precedente. Si applica l’articolo 13 del decreto legislativo 472 del 1997 nella versione ante riforma. Le riduzioni cambiano a seconda del momento:
La sanzione si riduce a un sesto del minimo quando la regolarizzazione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo. Si tratta della lettera b-ter dello stesso articolo.
Se invece c’è stato un processo verbale di constatazione, prima dello schema di atto, la riduzione sale a un quinto del minimo. Questa è l’ipotesi disciplinata dalla lettera b-quater.
Ravvedersi o aderire: quale strada scegliere
Chi riceve lo schema di provvedimento deve fare una valutazione. Da un lato, il ravvedimento consente sanzioni più leggere rispetto all’adesione. Quest’ultima infatti prevede sanzioni ridotte a un terzo del minimo, quindi maggiori.
D’altro canto, l’adesione permette una negoziazione. C’è margine per discutere le pretese dell’ufficio. Inoltre, sia pure in modo limitato, opera il cumulo giuridico delle sanzioni. Ai sensi dell’articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 472 del 1997, ma solo per il singolo anno e la singola imposta.
Prendiamo un caso concreto, per capire meglio. Un contribuente ha omesso di dichiarare alcuni ricavi. Se opta per il ravvedimento, deve versare le imposte, gli interessi al tasso legale. Poi ci sono tre sanzioni del 90%, ciascuna ridotta a un sesto o a un quinto. Quali sono queste violazioni? Dichiarazione infedele ai fini delle imposte sui redditi, secondo l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 471 del 1997. Dichiarazione infedele ai fini IVA, come previsto dall’articolo 5, comma 4, dello stesso decreto. Omessa fatturazione, ex articolo 6, comma 1.
Con l’adesione invece gli interessi sono al 3,5%, in base all’articolo 6 del decreto ministeriale 21 maggio 2009. Le sanzioni si riducono a un terzo ma, per quanto riguarda l’IVA, opera il cumulo giuridico tra dichiarazione infedele e omessa fatturazione.
L’adesione al verbale di constatazione
Se è stato consegnato il processo verbale, e il contribuente vuole accettare tutto, c’è un’altra via. Si può prestare adesione al verbale stesso. Va presentata una comunicazione entro trenta giorni dalla consegna. In questo caso le sanzioni si riducono a un sesto del minimo.
Anche l’acquiescenza è un’opzione
C’è pure la possibilità di prestare acquiescenza all’accertamento. Lo prevede l’articolo 15 del decreto legislativo 218 del 1997. Le sanzioni si riducono a un terzo, come nell’adesione. E si beneficia del cumulo giuridico.
Sempre concordando in via informale col funzionario, l’accertamento potrebbe recepire alcune delle controdeduzioni presentate. Così la pretesa finale risulta minore rispetto a quella prospettata nello schema iniziale.
Le differenze nella rateizzazione
Un aspetto da non sottovalutare riguarda i pagamenti. Mentre col ravvedimento tutto va versato subito, con adesione e acquiescenza si può rateizzare. Secondo l’articolo 8 del decreto legislativo 218 del 1997, si hanno otto rate trimestrali. Diventano sedici se gli importi superano i 50.000 euro. Sulle rate si applicano gli interessi legali.
Gli aspetti previdenziali per le persone fisiche
Quando si parla di contribuenti persone fisiche, occorre valutare pure le ricadute INPS. Se ci si ravvede, viene presentata una dichiarazione integrativa. Questa può comprendere il quadro RR. L’INPS, in seguito, notificherà l’avviso di addebito. Chiederà i maggiori contributi con sanzioni e interessi.
Con adesione o acquiescenza, invece, vale una regola diversa. L’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 218 del 1997 lo prevede espressamente. I maggiori contributi INPS vanno pagati insieme alle imposte. Per intero o a rate. Ma su questi contributi non si applicano sanzioni né interessi.
Le variabili da considerare per scegliere
La decisione su quale strada intraprendere dipende da molti fattori. Il contribuente deve decidere se vuole sanare solo alcune violazioni o tutte. Col ravvedimento si può essere selettivi. Con adesione e acquiescenza bisogna definire tutto.
Va considerato anche se ci sono margini per negoziare la pretesa. Magari alcune contestazioni sono deboli. In quel caso l’adesione può essere vantaggiosa, perché permette trattative.
Sul piano delle sanzioni pure, dipende. Il ravvedimento conviene di più per la riduzione maggiore. Ma se opera il cumulo giuridico, l’adesione potrebbe riequilibrare i conti.
Infine conta la possibilità di dilazionare i pagamenti. Per chi ha problemi di liquidità, poter rateizzare fa la differenza. Anche se si paga qualcosa in più di sanzioni.
Tabella riepilogativa delle opzioni disponibili
| Strumento | Termini | Sanzioni | Cumulo | Interessi | Rateazione | Contributi INPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravvedimento | Fino alla notifica dell’accertamento | 1/6 o 1/5 del minimo | No | Tasso legale | Non ammessa | Richiesti dopo con sanzioni |
| Adesione al PVC | Comunicazione entro 30 giorni dal verbale | 1/6 del minimo | Sì, per anno e imposta | 3,5% | 8 o 16 rate | Versati senza sanzioni |
| Adesione all’atto | Domanda entro 30 giorni dallo schema | 1/3 del minimo | Sì, per anno e imposta | 3,5% | 8 o 16 rate | Versati senza sanzioni |
| Acquiescenza | Entro i termini per ricorrere | 1/3 | Sì, anche su più anni | 3,5% | 8 o 16 rate | Versati senza sanzioni |
Aspetti operativi della scelta
Quando si opta per il ravvedimento, occorre presentare una dichiarazione integrativa. Va compilato il modello relativo all’anno della violazione. Si pagano le imposte, le sanzioni ridotte, gli interessi. Il versamento avviene con modello F24, usando i codici tributo appropriati.
Per l’adesione, invece, serve presentare domanda formale all’ufficio. Questo formulerà una proposta. Se si accetta, si firma un verbale di adesione. Poi si procede col pagamento, in unica soluzione o ratealmente.
L’acquiescenza si perfeziona pagando quanto richiesto nell’accertamento entro i termini per ricorrere. Va usato il modello allegato all’avviso stesso.
Le note particolari di ciascuna opzione
Col ravvedimento il contribuente mantiene la massima autonomia. Decide lui quante e quali violazioni sanare. Non deve definire l’intera pretesa se non vuole.
Con l’adesione ai PVC si devono accettare tutti i rilievi del verbale. Non si può scegliere.
Anche con l’adesione allo schema di atto bisogna definire tutto. Ma qui c’è margine per negoziare le contestazioni. L’importo finale può essere inferiore a quello iniziale.
L’acquiescenza pure riguarda tutti i rilievi dell’accertamento. Va pagato quanto indicato nell’atto, senza possibilità di riduzione negoziale.
Considerazioni finali sulla convenienza
Non esiste una risposta univoca su quale strumento sia migliore. Dipende dalle circostanze concrete. Chi ha violazioni incontestabili e risorse finanziarie sufficienti, col ravvedimento ottiene le sanzioni più basse.
Chi ha margini di contestazione, ma preferisce evitare il contenzioso, può trovare nell’adesione un buon compromesso. Le sanzioni sono più alte ma si negozia sul merito.
Chi ha problemi di liquidità dovrebbe considerare le opzioni che consentono la rateizzazione. Anche se comportano qualche costo aggiuntivo.
Per le persone fisiche con redditi da lavoro autonomo, l’aspetto INPS può fare la differenza. Con adesione o acquiescenza si evitano sanzioni previdenziali che potrebbero essere rilevanti.
La scelta richiede quindi un’analisi accurata. Meglio farsi assistere da un professionista che conosce bene la materia. Una decisione sbagliata può costare molto più di una consulenza.



