Il quadro VL della dichiarazione IVA annuale serve a ricapitolare tutti gli elementi che determinano il saldo d’imposta per il periodo d’imposta. Un saldo che, a seconda dei casi, può azzerarsi, risultare a debito o a credito – e capire perché accade l’uno o l’altro non è sempre immediato.
Come funziona il quadro VL nella dichiarazione IVA
La funzione di questo quadro, nella pratica, è abbastanza chiara: raccogliere in un unico spazio sia l’IVA dovuta che quella effettivamente versata nel corso dell’anno. Il saldo finale dipende da tre variabili principali. La prima è la periodicità di liquidazione scelta dal contribuente – mensile o trimestrale. La seconda riguarda la regolarità dei versamenti eseguiti. La terza, meno scontata, riguarda i soggetti che applicano limitazioni alla detrazione: chi opera con il pro-rata, ad esempio, si trova a fine anno con un’IVA detraibile diversa da quella calcolata provvisoriamente nei singoli periodi.
Il quadro VL si articola in tre sezioni. Nella sezione 1, il rigo VL1 – pari alla somma di VE26 e VJ19 – e il rigo VL2 – pari all’importo di VF71 – generano, per differenza, il rigo VL3 (imposta dovuta, se VL1 > VL2) o il rigo VL4 (eccedenza detraibile, se VL2 > VL1). Il rigo VL1 incorpora quindi sia l’IVA sulle operazioni attive sia quella relativa agli acquisti assoggettati al meccanismo del reverse charge, confluita nel quadro VJ. Il rigo VL2, invece, rispecchia l’IVA ammessa in detrazione sugli acquisti effettuati nel corso dell’anno, al netto delle eventuali rettifiche di cui all’art. 19-bis2 del DPR 633/1972. A questi dati si aggiunge l’eventuale riporto del credito dell’anno precedente, al netto delle compensazioni orizzontali già eseguite.
Il saldo per i contribuenti mensili
Per chi liquida l’IVA ogni mese, la situazione – tralasciando i crediti portati da periodo precedente e in assenza di limitazioni alla detrazione – dovrebbe tendere a zero. O almeno, così funziona in condizioni normali. Il presupposto è che i versamenti periodici siano stati eseguiti regolarmente e nei tempi previsti. Se così è stato, il meccanismo si chiude su sé stesso: l’IVA dovuta nei singoli periodi è già stata versata, e il saldo annuale si azzera. Qualora invece qualche versamento sia stato omesso o ravveduto in ritardo, il quadro evidenzierà la differenza residua.
Trimestrali per opzione: il quarto trimestre conta doppio
Discorso diverso per i contribuenti trimestrali che hanno optato per questa periodicità ai sensi dell’art. 7 del DPR 542/1999. Per loro, il saldo IVA non sarà normalmente zero. Corrisponderà invece al debito IVA del quarto trimestre, maggiorato degli interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale.
Gli interessi in questione – pari all’1% – si applicano proprio perché il versamento del quarto trimestre viene effettuato in dichiarazione anziché entro il 16 febbraio come per i trimestrali “per natura” (es. artigiani e commercianti ai sensi dell’art. 74, comma 4, del DPR 633/1972, o enti non commerciali ex art. 73, comma 1, lett. e). È una logica compensativa: il contribuente ha goduto di una dilazione nei versamenti, e questo surplus viene recuperato sotto forma di interessi. Gli interessi trimestrali per i primi tre trimestri devono invece essere compresi direttamente nel campo 3 del rigo VL30, non nel rigo VL36 che è riservato agli interessi del solo conguaglio annuale.
Il rigo VL30 e i cinque campi che lo compongono
Il rigo VL30 è quello che concentra la maggior parte delle informazioni rilevanti ai fini della riconciliazione tra IVA periodica dovuta e IVA effettivamente versata. La sua struttura prevede cinque campi distinti, ognuno con una funzione precisa.
Il campo 2 accoglie il totale dell’IVA periodica dovuta per il 2025, incluso l’acconto IVA (se dovuto). Il valore da inserire corrisponde alla somma degli importi indicati nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe), così come risultano compilati nel quadro VP della dichiarazione annuale, aumentato dell’importo del rigo VP13, campo 2 (acconto). Vanno compresi anche i debiti non versati in quanto inferiori alla soglia di 100 euro (che pur non dando luogo a versamento devono comunque essere indicati nella Lipe e riportati nella dichiarazione periodica immediatamente successiva ai sensi del rigo VP7). In caso di comunicazioni periodiche omesse o errate, si indicano gli importi inseriti nel quadro VH.
Il campo 3 riguarda i versamenti periodici effettivamente eseguiti nel 2025. Qui si riportano tutti i pagamenti periodici – acconto IVA compreso – nonché gli interessi versati dai trimestrali per i primi tre trimestri. I codici tributo di riferimento sono: da 6001 a 6012 per i versamenti mensili; da 6031 a 6033 per i versamenti trimestrali; 6034 per il quarto trimestre dei trimestrali di cui agli artt. 73, comma 1, lett. e e 74, comma 4; 6013 e 6035 per l’acconto; da 6720 a 6727 per i versamenti da subforniture. Rientra in questo campo anche l’IVA versata a seguito di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 472/1997, al netto di sanzioni e interessi aggiuntivi.
Il campo 4 è più specifico: accoglie l’IVA periodica versata a seguito della notifica di comunicazioni di irregolarità, quelle previste dall’art. 54-bis del DPR 633/1972, identificate dal codice tributo 9001. Si tratta dei controlli automatizzati che l’Agenzia delle Entrate esegue incrociando i dati delle dichiarazioni con i versamenti eseguiti. Il valore da inserire è al netto di sanzioni e interessi. Va incluso in questo campo anche l’eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell’Agenzia ex art. 54-bis, qualora ugualmente utilizzato per compensare altre somme dovute prima della presentazione della dichiarazione.
Il campo 5 raccoglie l’IVA periodica relativa al 2025 versata fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale, a seguito della notifica di cartelle di pagamento.
Infine, il campo 1 – che è anche quello conclusivo – accoglie il maggiore tra il valore indicato al campo 2 e la somma dei campi 3, 4 e 5. È, in sostanza, il raccordo finale tra ciò che era dovuto e ciò che è stato versato.
Cosa succede se si è versato più del dovuto
Può accadere – e nella prassi accade – che l’IVA versata superi l’imposta effettivamente dovuta. In questo caso, il maggior versamento non va perso. Occorre però prestare attenzione a una distinzione tecnica rilevante: ai fini del calcolo del rigo VL33 (credito risultante dalla dichiarazione), le istruzioni ministeriali precisano che – in presenza di un risultato a credito – si deve considerare la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30 (versamenti effettivi), e non il campo 1. Il campo 1, pur essendo il valore “esposto” nel rigo VL30, incorpora per definizione il maggiore tra dovuto e versato, e il suo utilizzo nel calcolo del credito porterebbe a risultati distorti in caso di versamenti eccedenti il dovuto. L’eccedenza così calcolata confluisce nel rigo VX2, campo 1, alimentando il credito IVA disponibile per compensazione o rimborso.
La coerenza con le Lipe: perché è fondamentale
Compilare correttamente il rigo VL30 richiede un’attenzione particolare alla coerenza con le comunicazioni Lipe (Liquidazioni Periodiche IVA) ai sensi dell’art. 21-bis del DL 78/2010. Se i dati inseriti nel quadro VL non corrispondono a quelli trasmessi con le Lipe, scatta automaticamente la notifica di comunicazioni di irregolarità. È la conseguenza quasi inevitabile dei controlli incrociati che l’Agenzia delle Entrate esegue sulla base dei dati dichiarativi e dei versamenti effettivi.
Vale la pena, prima di trasmettere la dichiarazione annuale, verificare sistematicamente che i valori presenti nel quadro VP rispecchino fedelmente le risultanze delle liquidazioni periodiche. Un disallineamento, anche involontario, può generare una comunicazione di anomalia che – pur non costituendo di per sé un accertamento – richiede comunque una risposta e può alimentare ulteriori controlli.
I cinque campi del rigo VL30
| Campo | Contenuto |
|---|---|
| Campo 1 | Il maggiore tra il campo 2 e la somma dei campi 3+4+5 |
| Campo 2 | IVA periodica dovuta: somma della col. 1 di VP14 (Lipe/quadro VP) + VP13 campo 2 (acconto); inclusi debiti sotto soglia 100 euro; in caso di Lipe omesse/errate, usare quadro VH |
| Campo 3 | Versamenti periodici effettivi 2025 (cod. tributo 6001-6012, 6031-6033, 6034, 6013, 6035, 6720-6727) + acconto + interessi trimestrali T1-T3 + ravvedimento (art. 13 d.lgs. 472/1997), al netto di sanzioni |
| Campo 4 | IVA versata a seguito di comunicazioni di irregolarità ex art. 54-bis DPR 633/1972 (cod. tributo 9001), al netto di sanzioni e interessi; include il maggior credito riconosciuto ex 54-bis se usato in compensazione |
| Campo 5 | IVA periodica 2025 versata fino alla data di presentazione della dichiarazione a seguito di cartelle di pagamento |



