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Prospetto Sistema Tessera Sanitaria per le partite IVA: nuove regole IRPEF

29 Luglio, 2025

L’Agenzia delle Entrate, con risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-04219 del 9 luglio 2025, ha definitivamente chiarito una questione che interessava particolarmente i professionisti: il prospetto di sintesi scaricabile dal Sistema Tessera Sanitaria può effettivamente sostituire la documentazione cartacea (scontrini, fatture, ricevute) per tutti i contribuenti, compresi i titolari di partita IVA che utilizzano il modello Redditi. Una precisazione che, francamente, era attesa da tempo nel panorama degli adempimenti fiscali. Non sempre, infatti, le semplificazioni procedurali trovano immediata applicazione uniforme tra le diverse categorie di contribuenti.

Riferimenti normativi e inquadramento sistematico

La questione nasce dalle indicazioni contenute nella circolare n. 14/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate, dove al paragrafo “Acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti” era stato precisato che il contribuente poteva conservare o esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Tuttavia, permanevano dubbi interpretativi circa l’applicabilità di tale semplificazione ai titolari di partita IVA che presentano il modello Redditi, sia nella versione precompilata (introdotta dall’art. 1, comma 1-bis, D.Lgs. n. 175/2014) sia in quella ordinaria.

Ambito di applicazione della semplificazione documentale

L’Agenzia delle Entrate ha ora ribadito che la semplificazione trova applicazione a prescindere dal modello di dichiarazione utilizzato. Questa chiarificazione assume particolare rilevanza considerando che il sistema della precompilata è stato esteso anche ai titolari di partita IVA ex art. 1, comma 1-bis, D.Lgs. n. 175/2014.

Nella prassi applicativa, dunque, possono beneficiare della semplificazione:

  • Contribuenti che utilizzano il modello 730 (precompilato o ordinario)
  • Titolari di partita IVA che presentano il modello Redditi precompilato
  • Soggetti che compilano autonomamente la dichiarazione dei redditi senza avvalersi del servizio precompilato

Si consideri, tuttavia, che per i contribuenti che non si avvalgono del “servizio web” della dichiarazione precompilata, non si applicano i vantaggi in termini di controlli alleggeriti previsti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2014.

Regime dei controlli: distinzioni operative fondamentali

Un aspetto spesso trascurato riguarda la differenziazione del regime dei controlli a seconda della modalità di presentazione della dichiarazione. Secondo l’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2014, i controlli alleggeriti si applicano esclusivamente per coloro che ricorrono al servizio web della dichiarazione precompilata.

Emerge qui una questione interpretativa non del tutto chiarita: cosa si intenda precisamente per “servizio web”. Nel sistema della precompilata, i titolari di partita IVA in regime forfettario e di “vantaggio” possono utilizzare Redditi PF Web per completare i principali quadri del modello precompilato, mentre chi applica gli ISA deve ricorrere al software Redditi PF Online.

In attesa di conferme ufficiali, il riferimento al servizio web dovrebbe intendersi quale elemento di demarcazione tra dichiarazione precompilata e dichiarazione ordinaria.

Documentazione richiesta: profili procedurali

La documentazione necessaria per beneficiare della semplificazione prevede due elementi:

  • Il prospetto dettagliato delle spese sanitarie scaricabile dal Sistema Tessera Sanitaria
  • Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il contribuente attesta la corrispondenza del prospetto con quello scaricato dal Sistema TS

Tale meccanismo si inserisce nel quadro delle semplificazioni introdotte dall’art. 6 del D.L. n. 73/2022, che ha previsto deroghe al generale obbligo di conservazione in capo ai CAF e ai professionisti abilitati della documentazione relativa agli oneri deducibili e detraibili.

Disciplina differenziata per tipologia di dichiarazione

La circolare n. 14/E/2023 aveva delineato un sistema articolato di adempimenti, diversificato in funzione delle modalità di presentazione:

  • Dichiarazione precompilata senza modifiche: il CAF o professionista risulta esonerato dalla conservazione della documentazione relativa agli oneri comunicati da soggetti terzi (spese universitarie, funebri, ristrutturazione).
  • Dichiarazione precompilata con modifiche: si distingue tra spese sanitarie corrispondenti ai dati precompilati (per le quali è sufficiente il prospetto TS con dichiarazione sostitutiva) e spese non corrispondenti (che richiedono la conservazione obbligatoria del prospetto dettagliato, della dichiarazione sostitutiva e dei documenti di spesa non indicati nella precompilata).

Dichiarazione non precompilata: rimane l’obbligo di conservazione di tutta la documentazione prevista per il visto di conformità.

Prospettive operative e considerazioni finali

L’intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate estende definitivamente ai titolari di partita IVA una semplificazione già consolidata per altri contribuenti. Tuttavia, come spesso accade nell’evoluzione delle prassi amministrative, permangono zone grigie che potrebbero richiedere ulteriori specificazioni.

La possibilità di attestare le spese sanitarie tramite il prospetto TS è “di fatto affermata” anche nelle istruzioni ai modelli 730 e Redditi persone fisiche attraverso un generico richiamo alla circolare. Tuttavia, le istruzioni dei dichiarativi si limitano a citare la circolare senza entrare nel merito specifico dell’utilizzo del prospetto di sintesi.

Per una maggiore chiarezza procedurale, l’Agenzia ha annunciato la pubblicazione di un’apposita FAQ esplicativa sul proprio sito web, finalizzata a fornire ulteriori dettagli sulla possibilità di attestare le spese sanitarie tramite il prospetto disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria anche per il modello Redditi persone fisiche.

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